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16.1999.00116 • TRAC TI 16.1999.00116 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Rent Dispute

Numero d'incarto 16.1999.00116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that partially granted the respondent's claim for outstanding rent and damages arising from a residential lease agreement, awarding the respondent CHF 3,636.10. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline for appealing special proceedings in tenancy matters, as the appeal was submitted via mail over three weeks after the judgment was served.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 411 cpv. 2 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 404 segg. CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Rent Dispute: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline for appealing special proceedings in tenancy matters, as the appeal was submitted via mail over three weeks after the judgment was served.

Parole chiave

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deposito tardivo oggetto della lite contratto di locazione procedura di sfratto omesso versamento della cauzione disdetta tardiva locazione - ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the closing order preamble, establishing the procedural basis for the cassation appeal review.

art. 404 segg. CPC

Cited in the closing order preamble, relevant to the special procedure for tenancy disputes, used as the basis for assessing admissibility.

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Testo completo

Incarto n. 16.1999.00116 · Lugano 26 gennaio 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 novembre 1999 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________ Contro

la sentenza 20 ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 10 aprile 1998 da

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'313.90 a saldo delle proprie pretese

derivanti dal rapporto di locazione, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr.

3'636.10 oltre interessi,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 20 ottobre 1999 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 10 aprile 1998 da __________ nei confronti di __________ con la quale aveva concluso il

15 novembre 1995 un contratto di locazione avente per oggetto una casa monofamigliare di sua proprietà a __________ (doc. A), ha riconosciuto fondate le pretese dell’istante per danni cagionati all'ente locato e pigioni scoperte, per fr. 3'636.10;

che con ricorso 11 novembre 1999, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 novembre 1999, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327 CPC;

che con osservazioni 27 gennaio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame;

che alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese risarcitorie derivanti da un rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;

che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;

che poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione le è stata notificata il 21 ottobre 1999, il ricorso spedito l'11 novembre 1999 (cfr. timbro postale) è tardivo;

che alla controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede in considerazione della non pertinenza delle osservazioni dalla stessa proposte.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 novembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria