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16.1999.00108 • TRAC TI 16.1999.00108 Generato dall'IA

Neighbor Hedge Trimming Dispute and Statute of Limitations

Numero d'incarto 16.1999.00108
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involves a dispute where one party sued a neighbor for the cost of trimming an overhanging hedge, claiming the neighbor failed to maintain the required distance from the property line after receiving notice, but the lower court awarded the amount based on the neighbor's inaction following two notices. The appellate court overturned the decision, reasoning that the claimant failed to meet the burden of proof regarding the unlawful encroachment and the necessity of the trimming, as the documentary and photographic evidence was insufficient and potentially arbitrary, and further erred in applying a five-year statute of limitations instead of the correct one-year prescription period applicable to this type of non-contractual claim, ultimately dismissing the initial claim.

Regesto Legislator

Ufficiale

distanza siepe onere della prova del mancato ossequio della distanza legale prescrizione del credito derivante da responsabilità extra contrattuale responsabilità del proprietario di un fondo soggetta la prescrizione annuale

Parole chiave

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termine di prescrizione termine di disdetta aggravamento della servitù prescrizione onere della prova insinuazione del credito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 332 cpv. 2 CPC

Applied by the court to decide the merits of the dispute after allowing the appeal.

art. 327 segg. CPC

Cited as the general basis for the cassation appeal procedure used to judge the case.

art. 148 CPC

Cited in the preamble as the basis for deciding on the costs of the cassation appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.1999.00108 · Lugano 20 gennaio 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 1999 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________ Contro

la sentenza 5 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1997 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 980.- oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 30 ottobre 1997 __________ ha convenuto in giudizio il suo vicino di casa __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 980.- corrispondenti alle spese sostenute per la potatura della siepe del convenuto che fuoriusciva sulla sua proprietà. Il convenuto, durante il contraddittorio del 28 novembre 1997, si è opposto alla pretesa avversaria, contestando che la sua siepe fuoriuscisse sul fondo dell’istante e osservando che la fattura del giardiniere non è intestata a lui.

Ricitate le parti in seguito all'annullamento della sentenza 5 marzo 1998 da parte di questa Camera, il convenuto ha completato le sue allegazioni eccependo la prescrizione del credito posto a giudizio poiché è trascorso più di un anno fra la notifica di quella sentenza e la continuazione della causa.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovata la pretesa di parte istante, in particolare la legittimità dell’intervento di potatura della siepe del convenuto a dipendenza dell'inazione di quest'ultimo ai due solleciti che l'istante gli ha notificato.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il giudizio del giudice di pace, postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto provato che la sua siepe fuoriuscisse sul fondo dell'istante rispettivamente il diritto di quest'ultimo di procedere alla sua potatura. Rimprovera inoltre al primo giudice di non aver ritenuto prescritta la pretesa e di non essersi pronunciato sulla contestazione relativa all'ammontare della fattura.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

5. Secondo l'art. 139 cpv.1 LAC nessuno può piantare né mantenere siepi vive se non alla distanza di cinquanta centimetri dal fondo vicino. Le siepi vive devono essere tagliate e rimondate ogni anno, al fine di garantire il mantenimento della distanza prescritta (art. 140 cpv. 1 LAC). Se ciò non viene eseguito dal proprietario, il vicino può, dopo un avviso anche privato, farlo a di lui spese (art. 140 cpv. 2 LAC).

L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ne pretende l’esistenza (Kummer, in Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Sulla base di questo principio fondamentale che regola l'onere della prova, a fronte della chiara contestazione del convenuto, spettava all'istante provare che la siepe di quest'ultimo, crescendo, non manteneva la distanza prescritta. Sennonché, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le uniche prove addotte dall'istante, ovvero quelle documentali e fotografiche, non permettono di evidenziare una situazione illecita a carico del convenuto che invece avrebbe potuto essere facilmente oggetto di tempestiva constatazione nella forma di testimonianze o di una prova a futura memoria.

6. Analoghe considerazioni valgono per la contestazione relativa all'ammontare della fattura che il convenuto ritiene eccessiva rispetto al lavoro effettuato. Non avendo risposto a tale quesito il giudice di pace potrebbe essere caduto in errore una seconda volta, a meno che la contestazione non debba essere considerata tardiva poiché formulata per la prima volta solo nel corso della seconda udienza: ma, tant'è poiché la sentenza dev'essere annullata già per quanto esposto al considerando precedente.

7. Il primo giudice ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che al credito dell'istante si applichi il termine di cinque anni. Così facendo il giudice di pace ha applicato erroneamente il diritto sostanziale; infatti, a prescindere dal fatto che l'istante non ha contestato l'eccezione formulata dal convenuto, dev'essere accolta la tesi ricorsuale secondo cui alla pretesa di risarcimento in esame è applicabile il termine di prescrizione annuale, trattandosi di un credito sorto nell'ambito extracontrattuale. Poco importa che la base legale si trovi nel diritto cantonale: la natura della pretesa infatti è identica a quella prevista dalla norma generale del diritto federale sulla responsabilità del proprietario di un fondo, titolare del diritto di chiedere la cessazione di una molestia, o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno (art. 679 CC). Anche in quell'ambito e per la stessa ragione qui esposta il termine di prescrizione per le pretese risarcitorie è quello annuale (Meier-Hayoz, in Comm di Berna, 1965, art. 679 CC, N. 145). Sull'applicazione dell'art. 138 CO e sul superamento del termine annuale a contare dalla sentenza di questa Camera e fino alla ripresa del processo (il

13 settembre 1999) non v'è dubbio di sorta.

8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato i titoli di cassazione invocati con particolare riferimento all'arbitraria valutazione delle prove e all'errata applicazione di diritto sostanziale, dev'essere accolto.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, con la conseguente reiezione dell'istanza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 25 ottobre 1999 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 5 ottobre 1999 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.*

2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 40.- già*

*anticipate dall'istante rimangono a suo carico con l'obbligo di*

*rifondere alla controparte un'indennità di fr. 60.-.*

II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 80.-

b) spese fr. 20.-

fr. 100.-

già anticipate dal ricorrente sono poste a carico di __________ il quale rifonderà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria