Enforcement of Land Readjustment Contributions and Lack of Valid Enforcement Title
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity sought the definitive rejection of an objection filed against an enforcement order concerning outstanding land readjustment contributions, a claim which the lower court had dismissed; the appeal sought the reversal of this decision, arguing the lower court's ruling was inadmissible due to the omission of instructions on legal remedies. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the specification of legal remedies is not a formal requirement for a sentence under the relevant procedural code, and further found that the original decision was correct because the demanding entity failed to present the specifically required valid enforcement title—the official assessment notice—against the debtor for the claimed contributions, relying instead only on a payment request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 285 cpv. 2 CPC, Art. 46 Legge, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC, OTLEF; Enforcement of Land Readjustment Contributions and Lack of Valid Enforcement Title: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the specification of legal remedies is not a formal requirement for a sentence under the relevant procedural code, and further found that the original decision was correct because the demanding entity failed to present the specifically required valid enforcement title—the official assessment notice—against the debtor for the claimed contributions, relying instead only on a payment request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the judgment, setting the procedural framework for the decision on the appeal.
Cited for the decision regarding the costs of the present judgment.
Cited in the preamble, relevant for cost allocation in the context of execution law.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00087 · Lugano 29 luglio 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 2 luglio 1998 presentato da
__________ contro
la sentenza 24 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 maggio 1998 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. _________ dell’UE di __________, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che con istanza 28 maggio 1998 il _____________ di _____________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’oppo-sizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’827.70 corrispondenti al conguaglio dei contributi RT dovuti dal proprietario;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di dovere l’importo rivendicato da controparte siccome riguardante la precedente proprietaria del fondo;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo l’escusso debitore dell’importo posto in esecuzione;
che con atto ricorsuale 2 luglio 1998 il _____________ di _____________ è insorto contro il predetto giudizio ritenendolo “irricevibile” siccome carente dell’indicazione dei rimedi di diritto;
che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente e a quanto vale -in linea di principionell’ambito del diritto pubblico, l’indica-zione dei rimedi di diritto non è necessaria non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art.
285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);
che le norme del codice di procedura civile si applicano alla procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti in base al rinvio dell’art. 25 della Legge concernente l’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF;
che a titolo abbondanziale va rilevato che la sentenza dedotta in cassazione è corretta non solo dal punto di vista del diritto formale ma anche nel suo esito, ritenuto che dagli atti processuali non emerge la sussistenza di un valido titolo esecutivo a carico dell’escusso, a nome del quale non è stata emessa nessuna bolletta per l’incasso dei contributi RT, solo atto che la legge specifica considera valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi-zione (art.
46 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni: RL 7.3.2.1), non potendo a tal proposito supplire il solo invio della richiesta di pagamento 10 febbraio 1998 (doc. C);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1.
Il ricorso 2 luglio 1998 del _____________ di _____________ è respinto.
2.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Intimazione a:
_____________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria