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16.1998.86 • TRAC TI 16.1998.86 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Procedural Insufficiency in Criminal Fine Execution Opposition

Numero d'incarto 16.1998.86
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court dismissed an appeal seeking to overturn a lower court's decision to reject an opposition to a final execution order for the collection of a finalized criminal fine and costs because the appeal submission failed to specify the legal or factual grounds required by procedural rules, merely expressing the appellant's general disagreement with the penalty. The court reasoned that since the execution was based on a valid enforceable title, the lower court correctly rejected the opposition, as any arguments challenging the merits of the original penalty should have been raised before the issuing authority, not as objections in the execution proceedings, thus rendering the appeal void for procedural insufficiency.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Procedural Insufficiency in Criminal Fine Execution Opposition: The court reasoned that since the execution was based on a valid enforceable title, the lower court correctly rejected the opposition, as any arguments challenging the merits of the original penalty should have been raised before the issuing authority, not as objections in the execution proceedings, thus rendering the appeal void for procedural insufficiency.

Parole chiave

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censure procedurali sanzione penale spese di procedura impugnabilità della decisione di rinvio decisione esecutiva allegazione motivata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 3 CPC

The appeal was declared null based on this article due to deficiencies in its content.

art. 313 bis CPC

Cited in the reasoning to justify the court's ability to decide on the rejection of the appeal without notifying the counterparty.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for applying Art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure.

art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble as the procedural basis for the judgment regarding the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00086 · Lugano 29 luglio 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 9 luglio 1998 presentato da

_____________ Contro

la sentenza 1° luglio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 maggio 1998 da

______________ rappr. dall’_____________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. _____________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 14 maggio 1998 la ______________, per il tramite dell’_____________, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 2’070.- corrispondenti alla multa e alle spese inflitte a quest’-ultima con decreto penale 25 settembre 1997 regolarmente passato in giudicato (doc. B);

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l’escussa non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con scritto 9 luglio 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 9 luglio 1998 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di

diritto, la ricorrente si limita a esporre il proprio punto di vista in merito alla multa inflittale;

che comunque di fronte a un valido titolo esecutivo il giudice deve rigettare l’opposizione a meno che l’escusso provi mediante documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il credito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF), mentre non gli compete esperire ulteriori indagini volte a stabilire se l’importo rivendicato sia o meno dovuto;

che tutte le considerazioni relative all’infrazione come tale, con particolare riferimento alla contestata responsabilità della ricorrente nei confronti delle autorità fiscali per la sua attività in seno alla _____________, avrebbero dovuto essere proposte dall’escussa dinanzi all'autorità indicata nel decreto penale, trattandosi di eccezioni di merito relative alle sanzioni previste dalla Legge federale sull’imposta preventiva;

che quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato;

che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse nè spese di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 9 luglio 1998 di _____________ è nullo.

2. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria