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16.1998.85 • TRAC TI 16.1998.85 Generato dall'IA

Condominium Fee Dispute Appeal Nullified for Procedural Defects

Numero d'incarto 16.1998.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner appealed a lower court decision that partially granted a claim for outstanding condominium fees and confirmed a provisional legal mortgage, focusing the appeal solely on the dispute over a CHF 180 extraordinary contribution for elevator renovations, while the initial claim sought payment of CHF 852.90 in back contributions. The appellate court declared the appeal null because it failed to specify the factual or legal grounds for challenging the lower court's ruling, as required by procedural law, making it impossible to evaluate any basis for annulment, thus rejecting the appeal and imposing costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Condominium Fee Dispute Appeal Nullified for Procedural Defects: The appellate court declared the appeal null because it failed to specify the factual or legal grounds for challenging the lower court's ruling, as required by procedural law, making it impossible to evaluate any basis for annulment, thus rejecting the appeal and imposing costs on the appellant.

Parole chiave

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spese legali vizio di procedura proprietà per piani motivazione di fatto spese di ristrutturazione nullità delle intese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 329 cpv. 3 CPC

The appeal was declared void (nullo) because its content did not meet the procedural threshold for a cassation appeal.

Art. 148 CPC

Costs for the judgment were imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00085 · Lugano 24 agosto 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 6 luglio 1998 presentato da

_____________ contro

la sentenza 10 giugno 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 dicembre 1995 da

_____________ rappr. da _____________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 852.90 oltre accessori nonché

l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta in via provvisoria a carico della

quota di PPP n. _____________ del fondo base n. _____________ RFD di _____________di proprietà della

convenuta, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 52.90;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 16 dicembre 1995 la _____________ ha convenuto in giudizio _____________, proprietaria della quota di PPP n. _____________ del fondo base n. _____________ RFD __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 852.90 corrispondenti al saldo dei contributi condominiali dovuti per la prima e seconda rata dei periodi 1992/93 e 1993/94 oltre a fr. 180.- per un “fondo straordinario per lift”, nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a titolo provvisorio sul menzionato fondo a garanzia del citato importo;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover pagare il fondo straordinario per il rifacimento di due ascensori trattandosi di un intervento straordinario che non interessa la sua quota;

che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 52.90, pari a quanto ancora dovuto dalla convenuta che pendente causa ha versato a controparte l’importo di fr. 800.- da scontare sul suo debito;

che con atto ricorsuale 6 luglio 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 6 luglio 1998 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a contestare la richiesta avversaria di pagamento dell’importo di fr. 180.- per il fondo straordinario destinato al rifacimento degli ascensori;

che quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato, annullamento che la ricorrente non ha peraltro neppure richiesto;

che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC pronuncia: 1. Il ricorso 6 luglio 1998 di _____________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria