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16.1998.81 • TRAC TI 16.1998.81 Generato dall'IA

Enforcement Action: Debt Recognition vs. Extinguishment Claim

Numero d'incarto 16.1998.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the lower court's partial provisional rejection of his opposition to an enforcement action seeking outstanding professional fees, arguing that his debt was extinguished by an advance payment made by his brother using joint business funds, and that the claim was subject to a condition precedent which had not been met, namely his brother's failure to provide a required guarantee. The court upheld the initial decision, reasoning that the existing documents established a valid recognition of debt under a signed agreement and a subsequent credit assignment, and that the appellant failed to demonstrate the plausibility of his exceptions; specifically, the proof of the advance payment did not link it to the specific debt in question, and the clauses in the agreement regarding the debt and the guarantee were found to be independent obligations, thus rejecting the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Enforcement Action: Debt Recognition vs. Extinguishment Claim: The court upheld the initial decision, reasoning that the existing documents established a valid recognition of debt under a signed agreement and a subsequent credit assignment, and that the appellant failed to demonstrate the plausibility of his exceptions; specifically, the proof of the advance payment did not link it to the specific debt in question, and the clauses in the agreement regarding the debt and the guarantee were found to be independent obligations, thus rejecting the appeal.

Parole chiave

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credito in esecuzione garanzia indipendente riconoscimento e esecuzione azione creditoria garanzia di credito azione parziale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal for cassation was rejected based on the provisions governing cassation appeals.

art. 148 CPC

This article was cited to rule on the costs of the appeal proceedings based on the outcome.

OTLEF

This provision was cited regarding the assessment of appeal costs (likely referring to the Federal Act on the Organization of the Federal Judiciary, related to costs in some cantonal systems or procedural aspects).

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Testo completo

- Incarto n. 16.98.00081 · Lugano 9 novembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 giugno 1998 presentato da

__________ contro

la sentenza 27 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 marzo 1998 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____________ dell’UEF di Locarno, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Con istanza 16 marzo 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 5’353.- oltre accessori a saldo dell’onorario di sua spettanza per prestazioni professionali svolte a favore _____________. A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il pre-contratto di divisione ereditaria e scioglimento di ditta collettiva 7 maggio 1990 (doc. A) e la convenzione 23 agosto 1991 (doc. B) sottoscritti dal convenuto e dal fratello _____________ ai fini della liquidazione delle rispettive interessenze dell’eredità relitta dei loro defunti genitori, nonché la dichiarazione 9 febbraio 1996 (doc. O) con la quale _____________ gli ha ceduto il credito posto in esecuzione, che quest’ultimo vantava nei confronti del fratello qui convenuto.

L’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito un qualsiasi incarico a____________________Rileva inoltre che l’acconto di fr. 10’000.-, versato a quest’ultimo il 14 marzo 1989 (doc. D), è stato pagato dal fratello _____________ utilizzando denaro della ditta, quindi per metà suo, ragione per la quale ritiene estinto un suo eventuale debito nei confronti dell’istante. Osserva inoltre che l’istante non ha provato l’adempimento di tutte le condizioni contenute nella convenzione sulla quale basa la propria pretesa, in particolare l’ossequio da parte del fratello _____________ dell’impegno assunto di mettere a disposizione della ditta Ing. _____________ una garanzia di fr. 100’000.- (p.to 2 convenzione 23 agosto 1991).

2. Con il querelato giudizio il pretore, accertata l’esistenza di un valido riconoscimento di debito nella clausola no. 4 della convenzione doc. B e nella cessione di credito doc. P, respinte in quanto infondate e improponibili nei confronti dell’istante le eccezioni sollevate dal convenuto, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 5’000.- oltre interessi del 5% dal

12 febbraio 1996 e fr. 80.- per spese esecutive.

3. Con il presente tempestivo gravame _____________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione nonostante egli abbia comprovato l’estinzione del proprio debito nei confronti dell’istante, avendo il fratello _____________ utilizzato denaro comune per pagare l’acconto di fr. 10’000.- registrato dal legale il 14 marzo 1989 (doc. D). Rimprovera inoltre al primo giudice di aver concesso il rigetto dell’opposizione nonostante l’istante non abbia provato il realizzarsi di tutte le condizioni alle quali era condizionato il suo impegno di pagamento.

Con osservazioni 14 luglio 1998 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

4. La documentazione allegata dal resistente alle proprie osservazioni deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sulla base del quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

6. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20).

.

Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è colui al quale il titolo conferisce il potere di esigere la prestazione, indipendentemente dalla causa dell’impegno assunto nei suoi confronti e dalla sua eventuale partecipazione all’atto sottoscritto dal debitore (Panchaud/Caprez, op.cit., § 17, n. 18).

È pertanto irrilevante ai fini del rigetto dell’opposizione il fatto che l’impegno di pagamento sia contenuto in un contratto al quale il procedente non abbia partecipato, determinante essendo unicamente l’esistenza di una dichiarazione, chiara e univoca, con la quale il debitore riconosca di dovere a una determinata persona (controparte o terzo) un determinato importo, poco importa a che titolo.

7. A sostegno della sua domanda di rigetto provvisorio dell’oppo-sizione l’avv. _____________ ha prodotto la convenzione 23 agosto 1991 (doc. B) con la quale i fratelli _____________, al punto 4, hanno inteso stabilire la ripartizione delle spese di divisione, fissando un limite di fr. 5’000.- per la partecipazione del convenuto alle pretese del legale, oltre alla cessione di credito operata a suo favore -per lo stesso importo e per la stessa causada _____________ (doc. P). A comprova del suo credito, di cui l’importo posto in esecuzione costituisce un residuo, l’istante ha inoltre prodotto la sua nota d’onorario 7 novembre 1991 (doc. D) che contiene la distinta delle prestazioni svolte a favore dei fratelli _____________.

Dalla dichiarazione 11 marzo 1997 (doc. N) si evince che gli onorari dell’avv. _____________, per complessivi fr. 61’017.- (doc. D), sono stati pagati interamente da _____________, eccezion fatta per l’importo litigioso che _____________ si era impegnato a versare al fratello a dipendenza delle pretese per onorari dell’istante, credito che _____________ ha ceduto all’istante con atto di cessione 9 febbraio 1996 (doc. P).

Come correttamente concluso dal primo giudice, questi documenti, dai quali l’istante risulta creditore nei confronti del convenuto per la somma di fr. 5’000.-, costituiscono valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione.

8. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1998 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151).

Nella fattispecie il convenuto non ha reso verosimile l’eccezione di estinzione del suo debito, sollevata con riferimento al pagamento dell’acconto di fr. 10’000.- pervenuto al legale il 14 marzo 1989 (doc. D). Il fatto che il menzionato acconto sia stato pagato mediante denaro della ditta _____________ come risulta dai doc. 7 e 8, non basta per identificarlo con l’importo posto in esecuzione. Basti pensare che è solo posteriormente al pagamento di quest’acconto (avvenuto il 13 marzo 1989) che il convenuto si è assunto l’impegno di partecipare nella misura di fr. 5’000.- alle pretese professionali dell’istante (doc. B = Convenzione 23 agosto 1991).

Anche l’ulteriore eccezione sollevata dal convenuto è infondata. Egli sostiene che l’impegno di cui alla cennata cifra 4 della convenzione doc. B era condizionato all’adempimento da parte di _____________ della clausola no. 2 della stessa convenzione: in virtù della stessa i fratelli _____________ si erano impegnati a mettere a disposizione della ditta Ing. _____________, una garanzia di fr. 100’000.- ciascuno. Sennonchè, dalla lettura di queste due clausole non può essere dedotta nessuna interdipendenza, l’una avendo contenuto e destino distinto dall’altra.

9. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, dev’essere respinto.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 8 giugno 1998 di _____________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria