Appeal Dismissed Due to Withdrawal After Out-of-Court Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that rejected their request to provisionally set aside the opposition filed by the debtor against an enforcement proceeding seeking recovery of salary claims. The appellate court dismissed the appeal and removed the procedure from the role because the appellant communicated the withdrawal of the appeal due to reaching an out-of-court settlement with the opposing party, ruling that the withdrawing party must bear the costs of the appeal proceedings as if they were the losing party, while denying costs to the appellee who had waived them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed Due to Withdrawal After Out-of-Court Settlement: The appellate court dismissed the appeal and removed the procedure from the role because the appellant communicated the withdrawal of the appeal due to reaching an out-of-court settlement with the opposing party, ruling that the withdrawing party must bear the costs of the appeal proceedings as if they were the losing party, while denying costs to the appellee who had waived them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed as the legal basis for striking the appeal proceedings due to the appellant's withdrawal.
Applied to determine that costs for the proceedings must be borne by the appellant who withdrew the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00080 · Lugano 6 ottobre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 giugno 1998 presentato da
__________ (patr. dall’avv. __________) contro
la sentenza 8 giugno 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 aprile 1998 nei confronti di
__________ (patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 8 giugno 1998 con la quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto la sua domanda di rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 5’195.- oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;
che con osservazioni 26 giugno 1998 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;
che con scritto 29 settembre 1998 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo extragiudiziale;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);
che dovendo considerare il desistente alla stregua di un soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), allo stesso devono essere caricate le spese del presente giudizio;
che alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede, avendovi la stessa rinunciato con scritto 5 ottobre 1998;
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 giugno 1998 di __________ è stralciato dai ruoli.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria