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16.1998.77 • TRAC TI 16.1998.77 Generato dall'IA

Creditor v. Opponent regarding Provisional Rejection of Objection to Enforcement Order

Numero d'incarto 16.1998.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of an opponent's objection to an enforcement order related to the value of returned merchandise, where the lower court partially granted the request based on an alleged acknowledgment of debt during proceedings amounting to 800 currency units. The appellate court overturned this decision because, under the relevant enforcement law, provisional rejection requires a clear, unequivocal written acknowledgment of debt showing the debtor's intent to pay a specific sum; neither the documentation nor the debtor's proposal to pay 800 units as a settlement—which remained unaccepted—constituted the legally required, unconditional recognition of a liquidated debt, thus necessitating the rejection of the initial claim on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, OTLEF; Creditor v. Opponent regarding Provisional Rejection of Objection to Enforcement Order: The appellate court overturned this decision because, under the relevant enforcement law, provisional rejection requires a clear, unequivocal written acknowledgment of debt showing the debtor's intent to pay a specific sum; neither the documentation nor the debtor's proposal to pay 800 units as a settlement—which remained unaccepted—constituted the legally required, unconditional recognition of a liquidated debt, thus necessitating the rejection of the initial claim on the merits.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo autorizzazione all’esecuzione norme di procedura riconoscimento di debito eccezioni processuali procedure connesse Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 LEF

The decision rejects the initial claim because the underlying debt was not sufficiently established as required by this article for provisional rejection of opposition.

art. 332 cpv. 2 CPC

This procedural rule was used to justify the court's decision to rule on the merits of the case following the appeal.

art. 327 lett. g CPC

This article, cited in the reasoning, justifies the grounds for annulling the lower court's decision based on the erroneous application of substantive law.

OTLEF

This provision was referenced in relation to the costs imposed in the decision.

art. 148 CPC

This article was referenced in relation to the allocation of court costs (tasse e spese).

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00077 · Lugano 22 ottobre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 4 giugno 1998 presentato da

_____________ Contro

la sentenza 2 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 marzo 1998 da

_____________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al

PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 16 marzo 1998 _____________, titolare di un negozio di abbigliamento che si riforniva presso la ditta

_____________ di ______, ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da quest’ultima al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’795.05, pari al controvalore di merce rimasta invenduta presso l’istante e da questa restituita all’escussa;

che l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 800.-, importo che a suo dire l’escussa avrebbe riconosciuto in sede di contraddittorio;

che con atto ricorsuale 4 giugno 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio;

che con scritto 26 giugno 1998 la controparte ha postulato la reiezione del medesimo;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);

che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

che il riconoscimento di debito deve in ogni caso contenere la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152);

che nella fattispecie non vi è agli atti nessun documento con il quale l’escussa si sarebbe dichiarata disposta a pagare all’istante una determinata somma di denaro;

che simile dichiarazione non può neppure essere dedotta dal verbale di contraddittorio nel quale la convenuta sostiene unicamente di aver proposto all’istante il rimborso di fr. 800.- a liquidazione di loro reciproche pretese, proposta che quest’ultima non avrebbe accettato;

che anche volendo parificare questa dichiarazione a un riconoscimento di debito, lo stesso non sarebbe comunque liquido trattandosi di un riconoscimento condizionato alla sua accettazione da parte dell’istante, accettazione che di fatto questa non risulta aver manifestato: da qui la caducità della proposta come tale (Panchaud/Caprez, op.cit., § 16);

che quindi, a prescindere dal contenuto del ricorso, la sentenza del giudice di pace deve essere annullata siccome frutto di un’errata applicazione del diritto sostanziale, in particolare dell’art. 82 LEF;

che in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC questa Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell’istanza per difetto di un valido riconoscimento di debito;

che poiché il ricorso viene accolto per motivi diversi da quelli indicati dalla ricorrente, alla stessa non viene riconosciuta nessuna indennità per questa sede, peraltro neppure richiesta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

I. Il ricorso 4 giugno 1998 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

2 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è annullatae sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 95.- e le spese di fr. 10.-, da*

*anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico di _____________.

Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria