Former Employee v. Employer (Jurisdiction in Labor Disputes)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA former employee sued a company in a lower court, seeking unpaid wages of 1,365 Swiss Francs plus interest, which the court granted as the defendant did not appear to contest the claim. The employer appealed, arguing that the original court lacked jurisdiction because the company's seat was outside the canton where the action was brought. The appellate court rejected the appeal, reasoning that for labor contract disputes, the action can be brought before the judge of the place where the work was performed, and since the employer did not dispute that the work occurred within the canton, the initial court held proper jurisdiction, rendering the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 lett. b CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC; Former Employee v. Employer (Jurisdiction in Labor Disputes): The employer appealed, arguing that the original court lacked jurisdiction because the company's seat was outside the canton where the action was brought. The appellate court rejected the appeal, reasoning that for labor contract disputes, the action can be brought before the judge of the place where the work was performed, and since the employer did not dispute that the work occurred within the canton, the initial court held proper jurisdiction, rendering the appeal manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in relation to costs, although the final order states the judgment is exempt from fees and costs.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00075 · Lugano 6 luglio 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 20 maggio 1998 presentato da
_____________ Contro
la sentenza 18 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza
31 marzo 1998 da
____________ (rappr. dall’______________)
con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’365.- oltre interessi del 5% dal 28 giugno 1997 a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 31 marzo 1988 _____________ ha convenuto in giudizio la ditta _____________ presso la quale ha lavorato in qualità di autista dal 2 al 27 giugno 1997 al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’365.– oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;
che con il querelato giudizio il primo giudice, rilevato che la convenuta assente al contraddittorio non ha contestato la pretesa dell’istante, ha accolto l’istanza;
che con scritto 20 maggio 1998 (trasmesso in lingua italiana il 29 maggio 1998) _____________ è insorta contro il predetto giudizio contestando esclusivamente la competenza del giudice adito essendo la sede della ditta a __________ e non in Ticino;
che trattandosi di una controversia in materia di contratto di lavoro, l’azione più essere proposta davanti al giudice del luogo dove l’opera fu prestata (art. 17 lett. b CPC): da qui la competenza del giudice che ha prolato la sentenza dedotta in cassazione, poiché la convenuta non ha contestato che l’istante abbia svolto l’attività lavorativa litigiosa nel territorio cantonale;
che poiché oggetto di impugnativa è unicamente il problema del foro competente, la ricorrente non contestando la sua legittimazione passiva, può rimanere irrisolta la questione della successione in diritto della società datrice di lavoro, così come l’esistenza e la consistenza del credito posto a giudizio;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg., per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 29 maggio 1998 di _____________ è respinto.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria