Cassation Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Liability Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court considered a cassation appeal against a lower court's decision that granted an initial claimant payment of CHF 4,842.65 plus accessories regarding a joint and several liability for a corporate credit card balance, as the defendant failed to appear at the hearing. The court found the appeal to be null and inadmissible because it failed to specify the grounds for cassation as required by procedural law and was written in a language different from the required official language, further noting that cantonal procedural law can mandate the exclusive use of the canton's official language in proceedings, even though the appellant merely contested the use of Italian by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Cassation Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Liability Case: The court found the appeal to be null and inadmissible because it failed to specify the grounds for cassation as required by procedural law and was written in a language different from the required official language, further noting that cantonal procedural law can mandate the exclusive use of the canton's official language in proceedings, even though the appellant merely contested the use of Italian by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles were referenced in the preamble to the decision, indicating the procedural basis for the judgment concerning the appeal.
This article was cited for the imposition of costs in the final order regarding the nullity of the appeal.
This law provision was cited for the imposition of costs in the final order regarding the nullity of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00073 · Lugano 9 giugno 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 maggio 1998 presentato da
_____________ contro
la sentenza 25 maggio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 maggio 1998 da
_____________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’842.65 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di ________, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che con istanza 8 maggio 1998 _____________ ha convenuto in giudizio _____________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’842.65 corrispondenti al saldo scoperto sulla carta VISA aziendale no. __________ rilasciata alla ditta _____________ e per la quale –limitatamente all’utilizzo della carta VISA– il convenuto si è dichiarato debitore solidale;
che con sentenza 25 maggio 1998 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con scritto 28 maggio 1998 _____________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che in concreto lo scritto 28 maggio 1998 di _____________, con il quale egli si limita a contestare l’utilizzo da parte dell’istante della lingua italiana a lui sconosciuta, non adempie ai requisiti sopra menzionati poiché lo stesso non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in lingua italiana, si rileva manifestamente irricevibile;
che per quanto attiene all’utilizzo della lingua italiana ad opera del primo giudice, rispettivamente della scrivente Camera, il Tribunale federale ha già statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il
diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (art. 117 CPC; Rep 1975 302; DTF 102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
Per questi motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 28 maggio 1998 di _____________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria