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16.1998.72 • TRAC TI 16.1998.72 Generato dall'IA

Cassation Appeal Struck for Out-of-Court Settlement; Appellant Charged Costs

Numero d'incarto 16.1998.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party filed a recourse for cassation against a lower court judgment that ordered payment of an outstanding invoice for goods supplied and assembled, upholding the rejection of the debtor's opposition to the payment order. The court decided to strike the appeal proceedings from the roll because the appellant informed the court that they had reached an out-of-court settlement with the opposing party, reasoning that the withdrawing party must be treated as the losing party and therefore charged with the costs of the present proceedings, although no legal fees were awarded to the counterparty as they had renounced them.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Cassation Appeal Struck for Out-of-Court Settlement; Appellant Charged Costs: The court decided to strike the appeal proceedings from the roll because the appellant informed the court that they had reached an out-of-court settlement with the opposing party, reasoning that the withdrawing party must be treated as the losing party and therefore charged with the costs of the present proceedings, although no legal fees were awarded to the counterparty as they had renounced them.

Parole chiave

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spese legali ordine di pagamento arbitrato opposizione motivi di cassazione condanna al pagamento pecuniario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Used as the legal basis for striking the appeal proceedings from the roll due to the appellant's withdrawal (desistenza).

art. 148 CPC

Applied to order the appellant, treated as the losing party due to withdrawal, to bear the costs of the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00072 · Lugano 5 ottobre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1998 presentato da

_____________ (patr. dallo studio ____________) contro

la sentenza 11 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 1° aprile 1998 da

_____________ (patr. dallo studio legale _____________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’982.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti,

considerato che con il presente tempestivo gravame -al quale è stato accordato effetto sospensivo- _____________ è insorta contro la sentenza 11 maggio 1998 con la quale il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona l’ha condannata a pagare alla ditta _____________ l’importo di fr. 2’982.- a saldo della fattura emessa il 26 settembre 1997 per la fornitura e il montaggio di 4 stenditoi, rigettando nel contempo l’opposizione interposta al PE sopra menzionato;

che con osservazioni 6 luglio 1998 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

che con scritto 28 settembre 1998 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo extragiudiziale;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza della ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);

che dovendo considerare la desistente alla stregua di una soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), alla stessa devono essere caricate le spese del presente giudizio;

che alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede, avendovi la stessa rinunciato con scritto 25 settembre 1998;

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 maggio 1998 di _____________ è stralciato dai ruoli.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico; compensate le ripetibili.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria