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16.1998.7 • TRAC TI 16.1998.7 Generato dall'IA

Creditor's Ability to Enforce Joint Judgment Against Co-Debtor in Execution Proceedings

Numero d'incarto 16.1998.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved a creditor seeking final rejection of the debtor's opposition to an execution order based on a prior court sentence that jointly condemned several parties, including the creditor and the debtor, for moral damages. The debtor argued the sentence was not an enforceable title against him in this execution proceeding because it established the debt between the original plaintiff and all jointly liable defendants, not between the co-debtors themselves. The court reasoned that while a co-debtor paying another's share acquires a right of recourse (subrogation), this does not automatically grant the paying co-debtor the standing to enforce the original judgment against the non-paying co-debtor in a definitive opposition rejection procedure, as the original title exclusively names the original creditor, thus supporting the appeal and overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 149 CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 164 CO, Art. 148 cpv. 2 CO; Creditor's Ability to Enforce Joint Judgment Against Co-Debtor in Execution Proceedings: The debtor argued the sentence was not an enforceable title against him in this execution proceeding because it established the debt between the original plaintiff and all jointly liable defendants, not between the co-debtors themselves. The court reasoned that while a co-debtor paying another's share acquires a right of recourse (subrogation), this does not automatically grant the paying co-debtor the standing to enforce the original judgment against the non-paying co-debtor in a definitive opposition rejection procedure, as the original title exclusively names the original creditor, thus supporting the appeal and overturning the lower court's decision.

Parole chiave

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decisione esecutiva opposizione al precetto esecutivo legittimazione a ricorrere opposizione nozione di decisione procedura di rivendicazione nel fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 149 CO
A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la sentenza 27 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Bellinzona, richiamando altresì le norme sulla solidarietà e in particolare l’art. 149 CO.
Art. 327 lett. g CPC
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 gennaio 1998, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Art. 80 LEF
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perchè possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.
Art. 81 LEF
Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
Art. 164 CO
Di regola, legittimata a chiedere il rigetto dell’opposizione è unicamente la persona designata quale creditrice nel titolo medesimo (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 107), oppure quella che ne è diventata titolare in virtù di una cessione (art. 164 CO).
Art. 148 cpv. 2 CO
Per contro, trattandosi come in concreto di un debito dovuto solidalmente da più debitori, il fatto che uno di essi abbia pagato la parte di un altro, gli conferisce unicamente il diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo (art. 148 cpv.
Art. 149 cpv. 1 CO
Il fatto che a dipendenza di questo diritto di regresso egli subentri in tutte le ragioni del creditore così tacitato (art. 149 cpv. 1 CO; Gauch/ Schluep, op.cit., n.
Art. 332 cpv. 2 CPC
Cited as the procedural basis for the Chamber to decide the merits of the dispute following the acceptance of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the basis for accepting the cassation appeal and deciding the merits of the dispute.

art. 332 cpv. 2 CPC

Cited as the procedural basis for the Chamber to decide the merits of the dispute following the acceptance of the appeal.

art. 148 CPC

Cited as the legal basis for determining costs for the cassation judgment.

OTLEF

Cited as the legal basis for determining costs for the cassation judgment.

art. 148 CPC

Cited for determining the costs associated with the lower court decision (which remained with the requesting party).

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00007 · Lugano 5 giugno 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 1998 presentato da

__________ (patr. dall’avv. __________) contro

la sentenza 26 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 dicembre 1997 da

__________ (patr. dall’avv. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano emesso per l’incasso di fr. 5’857.35 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con sentenza 27 gennaio 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha condannato in via solidale __________, __________, __________, __________, __________ e la __________ a pagare a __________ un’indennità per torto morale di complessivi fr. 20’000.- oltre a fr. 1’110.- di tasse e spese di giustizia in esito a una vertenza relativa a un articolo di stampa -ritenuto lesivo della personalità dell’attoreapparso sul quotidiano La Regione e del quale i convenuti, sono stati riconosciuti responsabili.

In seguito alla ripartizione della responsabilità di cui alla motivazione della sentenza citata (consid. 19), __________ ha incassato dalle sue controparti -separatamentela rispettiva quota parte di risarcimento, di tasse di giustizia e di ripetibili, eccezion fatta nei confronti di __________; l’importo da questi dovuto, calcolato in fr. 5’778.-, è stato versato da __________.

Con la presente istanza quest’ultimo ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE __________ (UE di Lugano) fattogli intimare per l’incasso della somma menzionata.

A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la sentenza 27 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Bellinzona, richiamando altresì le norme sulla solidarietà e in particolare l’art. 149 CO.

Il convenuto si è opposto alla domanda avversaria contestando che a questa sentenza possa essere riconosciuto carattere esecutivo nei rapporti tra di lui e il procedente, ritenuto che la stessa non contiene un dispositivo che lo condannerebbe a pagare a __________ la somma posta in esecuzione.

2. Con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza 27 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Bellinzona, ha concluso all’accoglimento dell’istanza.

3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 gennaio 1998, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver parificato la sentenza 27 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona a un valido titolo esecutivo, nonostante questa non concernesse i rapporti tra le parti della procedura di rigetto dell’opposizione

Con osservazioni 13 febbraio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perchè possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.).

Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.

Oltre all’identità tra il titolo indicato nel precetto e quello risultante dalla documentazione, il giudice deve verificare se vi è identità tra il creditore e il debitore indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore e il debitore risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163, 106 e 197).

Controversa nel caso concreto è appunto l’identità tra il creditore dell’importo controverso -che la sentenza 27 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Bellinzona designa nella persona di __________ - e il procedente nella via esecutiva.

Di regola, legittimata a chiedere il rigetto dell’opposizione è unicamente la persona designata quale creditrice nel titolo medesimo (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 107), oppure quella che ne è diventata titolare in virtù di una cessione (art. 164 CO).

Per contro, trattandosi come in concreto di un debito dovuto solidalmente da più debitori, il fatto che uno di essi abbia pagato la parte di un altro, gli conferisce unicamente il diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo (art. 148 cpv. 2 CO; Gauch/ Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 6. Auflage,1995, n. 3867). Il fatto che a dipendenza di questo diritto di regresso egli subentri in tutte le ragioni del creditore così tacitato (art. 149 cpv. 1 CO; Gauch/ Schluep, op.cit., n. 3873 e n. 2058), non significa ancora che egli possa prevalersi di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione che concerne esclusivamente il creditore, come è il caso della sentenza 27 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Bellinzona, possibilità questa peraltro chiaramente esclusa da dottrina e giurisprudenza (SJZ 72, 1976, pag. 192 segg.;ZBJV 1994, pag. 93).

6. Nelle sue osservazioni al ricorso __________ propone –nella denegata ipotesi che questo giudice non condivida le conclusioni del Pretore di Lugano– che la sua istanza permetta almeno di ottenere il rigetto provvisorio dell’esecuzione, così come egli aveva chiesto a titolo subordinato.

Questa subordinata formulata in sede di udienza non merita tuttavia sorte migliore. Infatti, con riferimento alla giurisprudenza richiamata (ZBJV 1994, 93) il caso in esame è di tutt’altra natura poichè la sentenza considerata titolo di rigetto non concerne soltanto un diverso creditore, ma pure un altro debitore rispetto alla procedura esecutiva; in particolare essa non può rappresentare nessun riconoscimento di debito del qui escusso nei confronti di __________, anche perchè il rapporto debitorio cui l’istante allude nemmeno ancora poteva essere sorto, anzi è sicuramente successivo a quella pronuncia di merito.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione del

diritto materiale ad opera del primo giudice, deve essere accolto.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 gennaio 1998 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 26 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullata e riformata come segue:

*“1. L’istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 140.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 260.- a titolo di indennità.”*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.–, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria