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16.1998.64 • TRAC TI 16.1998.64 Generato dall'IA

Employee v. Former Employer (Unpaid Wages)

Numero d'incarto 16.1998.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee sued their former employer for unpaid salary from July 1997, which the lower court dismissed based on the employer's unsubstantiated claim that the amount was covered by previous overpayments. The reviewing court held that the lower court erred by arbitrarily evaluating the evidence and incorrectly applying substantive law, as the employee proved the right to the wages, while the employer failed to discharge the burden of proving their affirmative defense of payment or compensation, noting that a self-prepared accounting document lacked evidentiary value and that making a claim after employment termination, but within the statute of limitations, was not an abuse of right. Consequently, the appellate court overturned the decision and granted the employee the full requested amount plus interest.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 8 CC, Art. 295 CPC, Art. 184 cpv. 2 CPC, Art. 170 CPC, Art. 90 CPC; Employee v. Former Employer (Unpaid Wages): The reviewing court held that the lower court erred by arbitrarily evaluating the evidence and incorrectly applying substantive law, as the employee proved the right to the wages, while the employer failed to discharge the burden of proving their affirmative defense of payment or compensation, noting that a self-prepared accounting document lacked evidentiary value and that making a claim after employment termination, but within the statute of limitations, was not an abuse of right. Consequently, the appellate court overturned the decision and granted the employee the full requested amount plus interest.

Parole chiave

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arretrati di salario cessazione d'impiego termine di prescrizione esame nel merito indennità piena base probatoria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 332 cpv. 2 CPC

Cited as the basis for the court to decide the merits of the case after allowing the appeal.

art. 327 segg. CPC

Cited generally as the legal basis for the cassation appeal procedure.

art. 417 lett. e CPC

Cited as the legal basis for the cassation appeal procedure.

art. 417 lett. e CPC

Cited implicitly in the final orders as part of the procedure authorizing the decision.

art. 100 cpv. 2 CPC

Cited in the final orders regarding the payment of costs for the appeal stage.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00064 · Lugano 12 ottobre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 maggio 1998 presentato da

_____________ (rappr. dall’_____________) Contro

la sentenza 4 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 19 febbraio 1998 nei confronti di

_____________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’852.75 oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. _____________ha lavorato alle dipendenze di _____________, titolare dell’_____________ a __________, dal 10 ottobre 1994 sino al 31 luglio 1997 (doc. B).

Con istanza 19 febbraio 1998 egli ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’852.75 oltre accessori corrispondenti al salario per il mese di luglio 1997.

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria rilevando che l’importo rivendicato da controparte gli è già stato versato sotto forma di arrotondamento dei precedenti stipendi mensili, versati in misura superiore a quella pattuita.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, facendo propria la tesi di parte convenuta, ha respinto l’istanza.

3.

Con il presente tempestivo ricorso _____________è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver fatto propria la tesi del convenuto sebbene questa non sia stata comprovata.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. L’art.

8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza.

In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, in Commentario bernese, n.

20 ad art. 8 CC).

Attenendosi a questo principio, l’istante ha comprovato il suo diritto a percepire il salario per il mese di luglio 1997, diritto peraltro neppure contestato in causa. Per contro, il convenuto non è riuscito a dimostrare di aver estinto il proprio debito. In particolare egli non ha provato che il dipendente avrebbe già percepito l’importo litigioso in aggiunta ai precedenti salari, agli atti non figurando nessuna prova di un accordo in tal senso.

Al proposito dev’essere precisato anzitutto che l’assenza dell’istante dal contraddittorio davanti al giudice di pace non gli può essere negativamente imputata, come potrebbe apparire dalla sentenza; infatti, alla parte convenuta restava l’obbligo di provare l’eccezione di compensazione sollevata poiché in caso di assenza di una delle parti il giudice decide in base all’istanza e alle prove addotte (art. 295 CPC). Comunque, il disposto (art. 184 cpv. 2 CPC) secondo cui solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di provare il benfondato – in concreto – dell’eccezione (per analogia cfr. Cocchi/Trezzini, art. 170 CPC, n. 1).

In secondo luogo, va osservato che mezzi di prova sono oggetti (cose o persone) introdotti nel processo per offrire al giudice mezzi di valutazione dei fatti (Walder-Bohner, Der neue Zürcher ZPR, Handbuch, 1979, p. 315). Le loro caratteristiche devono essere tali da permettere questa operazione fondamentale. Nel caso concreto, parte convenuta non ha fatto capo a nessun mezzo di prova, ma a sostegno della sua eccezione ha prodotto un conteggio allestito da _____________ (doc. 1). Esso appare come la traduzione in cifre dalla situazione di dare–avere fra le parti da cui scaturisce il credito del _____________: dev’essere pertanto considerato alla stregua di un’allegazione di parte dal momento che questo ne ha fatto uso per illustrare la sua generica contestazione. Il conteggio -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace che ne ha ricopiato il contenuto in sentenza parola per parolanon può pertanto avere valore probatorio. Si trattasse anche di una perizia privata (ciò che nessuno ha sostenuto) la conclusione non potrebbe essere diversa (Cocchi/ Trezzini, art. 90 CPC, n. 11).

6. Per quanto attiene alla pretesa tardività della richiesta dell’istante –fatta valere dopo quasi sette mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro– va rilevato che il fatto per il lavoratore di far valere le proprie pretese soltanto dopo la cessazione del rapporto di lavoro e comunque entro il termine quinquennale di prescrizione (art. 128 CO), non costituisce di principio abuso di diritto (DTF 110 II 171 seg., 105 II 42; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 4 ad art. 341; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2.ed., 1996, n. 8 ad art. 341; Rehbinder, in Commentario bernese, 1992, n. 25 ad art. 341), ragione per la quale la richiesta di pagamento dell’istante è sicuramente legittima e proponibile.

7. Ne discende che il giudizio impugnato, frutto di un’arbitraria valutazione delle prove e conseguente errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere annullato.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia, nel senso che la richiesta di pagamento dell’istante, non contestata nel suo ammontare, deve essere integralmente accolta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 13 maggio 1998 di _____________è accolto.

Di conseguenza la sentenza 4 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è accolta.*

*Di conseguenza _____________ è condannato a versare a _____________l’importo di fr. 1’852.75 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 1997.*

*2. Non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre il convenuto dovrà rifondere all’istante un’indennità di fr. 100.–.*

II. Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. _____________ verserà al ricorrente fr. 150.– a valere quale indennità per questa sede ricorsuale.

III. Intimazione:

__________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria