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16.1998.59 • TRAC TI 16.1998.59 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor (Provisional Rejection of Opposition to Execution)

Numero d'incarto 16.1998.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of an opposition to an execution proceeding for an unpaid repair invoice, supported by the invoice and a delivery note signed by the debtor, but the lower court rejected the request after improperly allowing an exchange of briefs and finding insufficient proof. The appellate court found that the delivery note constituted a sufficient written recognition of debt under the relevant enforcement law, and the debtor failed to convincingly substantiate their exception regarding poor execution of the work, leading the court to partially grant the appeal, overturn the previous decision, and provisionally reject the opposition for the claimed amount plus interest.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 387 CPC, Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 104 cpv. 1 CO; Creditor v. Debtor (Provisional Rejection of Opposition to Execution): The appellate court found that the delivery note constituted a sufficient written recognition of debt under the relevant enforcement law, and the debtor failed to convincingly substantiate their exception regarding poor execution of the work, leading the court to partially grant the appeal, overturn the previous decision, and provisionally reject the opposition for the claimed amount plus interest.

Parole chiave

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domanda d'esecuzione gara d'appalto infruttuosa riconoscimento e esecuzione fatture impagate procedura di fallimento interessi di mora Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. g CPC
This provision formed the basis for admitting and partially granting the appeal by annulling the lower court's decision for arbitrary evaluation of evidence and incorrect application of substantive law.
Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
che la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
Art. 387 CPC
LALEF (corrisponde al vecchio art. 387 CPC), deve essere annullata siccome frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente errata applicazione del diritto materiale;
Art. 82 LEF
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro,
Art. 82 cpv. 2 LEF
che per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito;
Art. 104 cpv. 1 CO
Cited in the substituted order (Order 1) to establish the legal basis for claiming 5% interest on the amount due.
Art. 102 cpv. 1 CO
Art. 148 cpv. 2 CPC
Used in the dispositive (Order II) to rule on the allocation and compensation of costs regarding the appeal proceedings.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision formed the basis for admitting and partially granting the appeal by annulling the lower court's decision for arbitrary evaluation of evidence and incorrect application of substantive law.

art. 104 cpv. 1 CO

Cited in the substituted order (Order 1) to establish the legal basis for claiming 5% interest on the amount due.

art. 148 cpv. 2 CPC

Used in the dispositive (Order II) to rule on the allocation and compensation of costs regarding the appeal proceedings.

art. 148 CPC

Cited in the final pronouncements to justify the decision regarding the allocation of costs for the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00059 · Lugano 15 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1998 presentato da

_____________, __________ (patr. dallo studio legale _____________) Contro

la sentenza 24 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 novembre 1996 nei confronti di

_____________, __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 28 novembre 1996 _____________, ditta che si occupa della vendita e riparazione di impianti di refrigerazione, ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 512.30 a saldo della fattura emessa il 1° ottobre 1996 per lavori di riparazione eseguiti su una cella frigorifera di proprietà di quest’ultima;

che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la fattura 1° ottobre 1996 (doc. B) e il bollettino di consegna no. 20509 (doc. C);

che all’udienza di contraddittorio la convenuta si è opposta alla domanda avversaria eccependo la corretta esecuzione del contratto da parte dell’istante il cui intervento non sarebbe avvenuto a regola d’arte ma sarebbe dovuto essere sistemato da altra ditta;

che il primo giudice, anziché procedere all’emanazione della sentenza sulla base della documentazione allegata all’istanza e delle contestazioni sollevate dall’escussa in sede di contraddittorio, ha ordinato uno scambio di allegati non previsto dalla procedura, dopo di che ha prolato il giudizio dedotto in cassazione respingendo l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;

che la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, a prescindere dalla sopra menzionata irregolarità procedurale avendo il primo giudice proceduto a uno scambio di allegati non previsto dall’art. 20 n. LALEF (corrisponde al vecchio art. 387 CPC), deve essere annullata siccome frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente errata applicazione del diritto materiale;

che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro,

che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di

denaro a una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152);

che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);

che nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall’istante, in particolare dal bollettino di consegna sottoscritto per accettazione dal signor _____________, è possibile dedurre un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;

che infatti sul bollettino di consegna, nei confronti del quale l’escussa non ha sollevato nessun tipo di contestazione, figura l’ammontare dell’importo rivendicato;

che per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito;

che all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio;

che secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1998 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987, 150-151);

che nel caso concreto le contestazioni sollevate dall’escussa non sono atte a inficiare il riconoscimento di debito ritenuto che essa non ha saputo rendere verosimile l’inutilità del medesimo o comunque la sua carente esecuzione;

che a tal fine non può bastare il suo scritto 18 novembre 1996 alla controparte che rappresenta il pensiero della stessa escussa e null’altro;

che neppure la fattura 6 ottobre 1996 della __________ permette di concludere all’inadempienza della ditta istante ritenuto che dalla stessa non risulta che l’intervento di quest’ultima, ancorché effettuato sulla stessa cella frigorifera, si sia reso necessario onde porre rimedio al precedente intervento della ditta istante;

che di conseguenza, non avendo l’escussa reso verosimile la sua eccezione di inadempienza, il rigetto provvisorio dell’opposizione deve essere concesso limitatamente all’importo riconosciuto di fr. 512.30 oltre interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 18 novembre 1996 (data del PE, prima interpellazione agli atti ex art.

102 cpv. 1 CO);

che –nonostante la necessità di procedere a una nuova pronuncia dipendente dall’istanza di rigetto dell’opposizione– il ricorso può essere accolto solo parzialmente;

che infatti la ricorrente non solo ha ignorato il tema giuridico in esame, ossia i presupposti per il rigetto dell’opposizione, ma –con l’annullamento del primo giudizio– ha postulato erroneamente la condanna di controparte al pagamento del debito, come se la lite si fosse svolta nel merito;

che il giudizio sul ricorso induce a ripartire le spese fra le parti e a compensare le ripetibili in virtù dell’art. 148 cpv. 2 CPC.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 29 aprile 1998 di _____________è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 24 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è accolta.*

*Di conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 512.30 oltre interessi del 5% dal 18 novembre 1996 l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di questa sede di fr. 40.–, da anticipare come di rito dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante un’indennità di fr. 60.–.*

II. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 120.–, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico delle parti in ragione di ½; compensate le ripetibili.

III. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria