Opposition to Tax Enforcement Rejected on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that rejected their opposition to an enforcement action initiated to collect a fine and default surcharge related to unfiled tax declarations, arguing the lower court erred by not calling for the tax file and failing to record the hearing minutes. The appellate court rejected the cassation appeal, reasoning that in summary proceedings for opposition rejection, the inclusion of documents not possessed by the parties is generally not permitted, and moreover, verification showed the underlying executive title (the fine decision) was unimpugned, making the opposition unfounded; further, while the lack of minutes was a procedural deviation, the appellant suffered no prejudice as their core argument remained the same as presented below.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 387 cpv. 2 CPC, Art. 20 cpv. 2 LALEF, Art. 298 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 327 segg. CPC; Opposition to Tax Enforcement Rejected on Appeal: The appellate court rejected the cassation appeal, reasoning that in summary proceedings for opposition rejection, the inclusion of documents not possessed by the parties is generally not permitted, and moreover, verification showed the underlying executive title (the fine decision) was unimpugned, making the opposition unfounded; further, while the lack of minutes was a procedural deviation, the appellant suffered no prejudice as their core argument remained the same as presented below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governs the cassation appeal procedure, and the rejection of the appeal is explicitly based on these provisions.
This procedural article was mentioned as allowing the Chamber to reject the appeal with a brief justification.
This procedural article (regarding minute-taking) was cited in the reasoning leading up to the decision, although the decision itself only ruled on the appeal's merits.
This procedural rule, identical to Art. 387 cpv. 2 CPC, was cited in the reasoning regarding the presentation of evidence in summary proceedings.
This procedural rule was cited in the reasoning regarding the presentation of evidence in summary proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00055 · Lugano 5 maggio 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 aprile 1998 presentato da avv. __________ contro
la sentenza 26 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 settembre 1997 da
________ rappr. dall’Ufficio __________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 24 settembre 1997 lo _____________, per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 80.- pari a una multa e tassa di diffida notificate a quest’ultimo dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città per il mancato allestimento della dichiarazione fiscale per il periodo 1995-96;
che il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella decisione di multa 10 ottobre 1996 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città regolarmente passata in giudicato, ha accolto l’istanza non avendo il convenuto comprovato la sua eccezione secondo la quale contro questa decisione sarebbe pendente reclamo;
che con il presente tempestivo gravame _________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver effettuato il richiamo dell’incarto fiscale come da sua richiesta al contraddittorio, lamenta inoltre la mancata stesura del relativo verbale;
che giusta l’art. 387 cpv. 2 CPC, identico nel suo contenuto all’art. 20 cpv. 2 LALEF, all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni;
che ciò significa che nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione non è di principio ammesso il richiamo di documenti, a maggior ragione quando come in concreto questi sono in possesso delle parti;
che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che da verifiche effettuate da questa Camera la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo non è stata impugnata dal ricorrente: da qui l’infondatezza della sua opposizione al PE;
che per quanto attiene al mancato allestimento del verbale di contraddittorio, se è pur vero che questa formalità imposta dall’art. 298 CPC è stata disattesa dal primo giudice, è altrettanto vero che nella fattispecie il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dal mancato ossequio di questa esigenza procedurale, tant’è che nel ricorso egli propone l’unica censura già proposta dinanzi al primo giudice e da questi ritenuta infondata;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio;
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 aprile 1998 dell’avv. _____________ è respinto.
2. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria