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16.1998.54 • TRAC TI 16.1998.54 Generato dall'IA

Co-ownership Association Liability and Judicial Consideration of Prescription Ex Officio

Numero d'incarto 16.1998.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sued a co-ownership association for damages resulting from flooding attributed to poor maintenance of light wells, but the lower court rejected the claim based on the prescription of the credit, despite the defendant not having raised the defense of prescription. The appellate court accepted the cassation appeal, reasoning that prescription is a matter that must be raised by the party benefiting from it and cannot be considered ex officio by the judge, thus violating substantive law; consequently, the previous judgment was annulled, and the case was remanded to the first instance judge to rule on the merits of the claim and verify the procedural prerequisite of authorization to litigate for the association.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 142 CO, Art. 148 CPC; Co-ownership Association Liability and Judicial Consideration of Prescription Ex Officio: The appellate court accepted the cassation appeal, reasoning that prescription is a matter that must be raised by the party benefiting from it and cannot be considered ex officio by the judge, thus violating substantive law; consequently, the previous judgment was annulled, and the case was remanded to the first instance judge to rule on the merits of the claim and verify the procedural prerequisite of authorization to litigate for the association.

Parole chiave

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comproprietà prescrizione associazione diritto processuale responsabilità per danni da acqua norme di procedura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision served as the basis for accepting the appeal due to the manifest violation of substantive or procedural law.

art. 148 CPC

This provision regulated the allocation of costs for the appeal proceedings.

LTG

This law governed the specific costs imposed for the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00054 · Lugano 23 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 aprile 1998 presentato da

__________ contro

la sentenza 6 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1998 nei confronti di

__________ rappr. da __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’356.65 oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 14 febbraio 1998 __________ ha convenuto in giudizio la Comunione dei comproprietari del __________ Centro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’356.65 corrispondenti ai danni subiti a seguito delle forti precipitazioni verificatesi tra il 10 e il 15 settembre 1995 nello stabile nel quale egli occupava dei locali in virtù di un diritto di abitazione concessogli dall’allora proprietaria _________, allagamento che sarebbe da ricondurre a un difetto di manutenzione dei pozzi luce dell’immobile;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la competenza del giudice adito nonché la legittimazione attiva dell’istante, non essendo quest’ultimo comproprietario delle quote di PPP che occupa invece in virtù di un contratto di locazione concluso con l’attuale proprietaria, __________ Compagnia di assicurazioni sulla vita;

che con il querelato giudizio il primo giudice, respinta in quanto infondata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, ha respinto l’istanza a motivo dell’intervenuta prescrizione del credito dell’istante;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;

che il ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di aver esaminato l’eccezione di prescrizione del suo credito sebbene la convenuta non l’abbia sollevata;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che in effetti l’eccezione di prescrizione non può essere esaminata d’ufficio dal giudice ma deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale (art. 142 CO);

che quindi il giudizio dedotto in cassazione, frutto di un’erronea applicazione del

diritto sostanziale, deve essere annullato e gli atti rinviati al primo giudice affinchè abbia a pronunciarsi sul merito della pretesa di risarcimento danni fatta valere dall’istante;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto, mentre il rinvio al primo giudice è imposto dalla decisione del giudice di pace –in chiusura del contraddittorio dell’11 marzo 1998– di voler evadere preliminarmente solo le questioni d’ordine (eccezioni processuali), ossia riservandosi esplicitamente l’eventuale decisione di merito che nemmeno risulta sia stato discusso in quella sede;

che nella stessa occasione il giudice di pace verificherà l’autoriz-zazione a stare in lite in favore dell’amministrazione della comunione dei comproprietari (art.

712 t CC) che è presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC);

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello Stato dal momento che il ricorso, accolto, è la conseguenza di un’errata applicazione del

diritto ad opera del giudice di prima istanza, mentre la controparte non può essere considerata soccombente non avendo nemmeno contribuito a provocare la decisione impugnata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 3).

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I.

Il ricorso per cassazione 23 aprile 1998 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 6 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo della Magliasina è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

II. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 50.- per questa sede ricorsuale.

III. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria