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16.1998.53 • TRAC TI 16.1998.53 Generato dall'IA

Lease Termination Dispute in Execution Opposition Appeal

Numero d'incarto 16.1998.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal challenged the lower court's rejection of provisional release from opposition to an execution based on a lease agreement, where the debtor contested the outstanding rent by asserting the lease had effectively terminated on a specific date due to ongoing negotiations for a new lease with a third party. The court upheld the initial decision, reasoning that while the original lease constituted a recognition of debt, the documented conflicting claims between the parties regarding the lease's actual termination date—ranging from April 1, 1997, to December 31, 1997—rendered the legal situation insufficiently clear and the alleged exceptions sufficiently plausible to overcome the summary rejection of the opposition, thereby defeating the claim of manifest error required for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Lease Termination Dispute in Execution Opposition Appeal: The court upheld the initial decision, reasoning that while the original lease constituted a recognition of debt, the documented conflicting claims between the parties regarding the lease's actual termination date—ranging from April 1, 1997, to December 31, 1997—rendered the legal situation insufficiently clear and the alleged exceptions sufficiently plausible to overcome the summary rejection of the opposition, thereby defeating the claim of manifest error required for cassation.

Parole chiave

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disdetta del contratto di locazione azione di rivendicazione nel pignoramento messa in libertà provvisoria opposizione al precetto esecutivo pigione iniziale eccezioni processuali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the final orders to pronounce on the cassation appeal.

art. 148 CPC

Cited in the final orders as the basis for the allocation of costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00053 · Lugano 18 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 aprile 1998 presentato da

__________ patr. dall’avv. dr. __________ Contro

la sentenza 31 marzo 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 febbraio 1998 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Il

26 settembre 1991 __________, proprietario dello stabile edificato sulla __________, ha concluso un contratto di locazione con la ditta __________ avente per oggetto i locali siti al piano terreno (doc. A).

A seguito del decesso del locatore, nel rapporto di locazione è subentrata l’erede __________.

Con istanza 9 febbraio 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 4’260.– corrispondenti alla pigione per i mesi da aprile a dicembre 1997 oltre alle spese accessorie. A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di locazione 26 settembre 1991 (doc. A).

Al contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la richiesta di pagamento delle pigioni dovendosi ritenere concluso il rapporto di locazione per il 1° aprile 1997, data a far tempo dalla quale la __________ era intenzionata a subentrare nel contratto, rispettivamente a concluderne uno nuovo con la locatrice.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza ritenendo che l’escussa abbia sufficientemente comprovato delle eccezioni atte ad infirmare il riconoscimento di debito, con particolare riferimento alle trattative sorte tra l’istante e la ditta __________ per la nuova locazione dei locali.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il

diritto materiale per aver ritenuto comprovate delle eccezioni atte a infirmare il riconoscimento di debito, in particolare per aver ritenuto vincolante il contratto unicamente sino al 1° aprile 1997.

Con osservazioni 18 maggio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvi-sorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconosci-mento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione in esame è il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 26 settembre 1991 (doc. A), che di principio costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 74, p. 190).

6. In virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito. Incombe all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi

(Rep 1987 pag. 150-151; Panchaud/Caprez, op.cit., § 26 pag. 61; BlSchK 1982 pag. 95-97; CEF 1°aprile 1993 in re M.AG/B.).

Controverso nella fattispecie è il fatto di sapere se le contestazioni sollevate dall’escussa in merito alla restituzione anticipata dei locali a dipendenza delle trattative instaurate tra la locatrice e la ditta __________ siano tali da invalidare il riconoscimento di debito di cui al doc. A.

La conclusione del primo giudice non è al proposito arbitraria.

Dagli atti si evince che tra le parti vi sono state trattative per la locazione dei locali alla ditta __________–locazione alla quale quest’ultima ha in seguito rinunciato– mentre non risulta se a dipendenza di queste trattative esse abbiano inteso mantenere il contratto originario di locazione e se del caso per quale durata.

Infatti, agli scritti della conduttrice con i quali questa ha manifestato di volersi dipartire dal contratto a far tempo dal 1° aprile 1997 (doc,. C, E), non corrispondono quelli della locatrice che inizialmente non si è opposta alla liberazione dei locali da parte di quest’ultima, essendo sua intenzione di stipulare un nuovo contratto con la ditta __________ (doc. D), mentre in un secondo tempo ha ritenuto vincolante il contratto sino al 30 giugno 1997 (doc. H e K), per poi prevalersi in causa di un contratto con verosimile scadenza al 31 dicembre 1997.

Queste differenze non permettono di ritenere sufficientemente liquido il titolo prodotto a valere quale riconoscimento di debito. In altre parole, dalla documentazione in esame, la situazione giuridica non appare sufficientemente chiara. Discorso analogo vale per quanto riguarda il credito per spese accessorie i cui conteggi dipendono dalla parziale occupazione dei vani locati e dall’incerta durata del contratto.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

7. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 febbraio 1998 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.– già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla resistente l’importo di fr. 250.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria