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16.1998.52 • TRAC TI 16.1998.52 Generato dall'IA

Former Employee Wage Deduction Dispute

Numero d'incarto 16.1998.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A former employee sued to recover a CHF 600 deduction from her final wages, claiming her employer wrongfully withheld it as an indemnity for unjustified abandonment of work, alleging the employer terminated her after a dispute over time off for childcare; the lower court upheld the deduction, finding the employee did abandon her post without justification because evidence showed the employer had, in fact, granted the agreed-upon two days off per week in the relevant months, and the appellate court dismissed the cassation appeal, reasoning that the lower court's factual finding, based on its free assessment of evidence, that the employee was the one who unjustifiably terminated the employment relationship, was not manifestly arbitrary as required for annulment under the relevant procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 337d cpv. 1 CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 90 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Former Employee Wage Deduction Dispute: Mentre la lavoratrice sostiene di essere stata allontanata dal posto di lavoro dal datore di lavoro a seguito della discussione sorta in merito alla sua richiesta di poter effettuare due giorni di libero per accudire i figli, il datore di lavoro ritiene che sia stata quest’ultima ad abbandonare il posto di lavoro, ragione per la quale egli ha trattenuto sulla liquidazione finale delle pretese salariali della lavoratrice l’importo di fr. 600.– pari all’indennità per abbandono ingiustificato del posto di lavoro ex art. 337d cpv. 1 CO.

Parole chiave

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trattenuta rapporto di lavoro abbandono del posto di lavoro salario a tempo indennità per perdita guadagno controversie di lavoro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the final orders as the basis for judging the appeal for annulment.

art. 417 lett. e CPC

Cited in the final orders, likely governing procedural aspects related to the appeal's outcome (confirmation of the lower court decision).

art. 327 lett. g CPC

Cited in the reasoning section as the ground upon which the appellant implicitly based their appeal regarding manifest violation of law or arbitrary assessment of evidence, which influences the final decision to reject the appeal.

art. 90 CPC

Cited in the reasoning section to support the lower court's free assessment of evidence, which justifies the final decision to reject the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00052 · Lugano 7 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, vicepresidente, Giani e Zali, quest’ultimo in sostituzione del giudice Chiesa, astenuto

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 aprile 1998 presentato da

__________ (rappr. __________ Contro

la sentenza 2 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 17 febbraio 1998 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 600.– a saldo delle proprie pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Il 1° aprile 1997 __________ è stata assunta alle dipendenze dell’Albergo __________ in qualità di ausiliaria camere e lingeria.

Il rapporto di lavoro si è concluso il 14 agosto 1997.

Mentre la lavoratrice sostiene di essere stata allontanata dal posto di lavoro dal datore di lavoro a seguito della discussione sorta in merito alla sua richiesta di poter effettuare due giorni di libero per accudire i figli, il datore di lavoro ritiene che sia stata quest’ultima ad abbandonare il posto di lavoro, ragione per la quale egli ha trattenuto sulla liquidazione finale delle pretese salariali della lavoratrice l’importo di fr. 600.– pari all’indennità per abbandono ingiustificato del posto di lavoro ex art. 337d cpv. 1 CO.

Con istanza 17 febbraio 1998 __________, contestando di aver abbandonato il posto di lavoro, ha quindi convenuto in giudizio l’ex datore di lavoro al fine di ottenere la restituzione dell’importo di fr. 600.– indebitamente trattenuto.

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria addebitando all’istante la rescissione ingiustificata del contratto per abbandono del posto di lavoro. Per quanto attiene al merito della richiesta avversaria rileva di aver sempre assicurato alla dipendente la possibilità di beneficiare di 2 giorni di libero settimanali, come da contratto.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza ritenendo fondata la trattenuta da parte del datore di lavoro di un’indennità per abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte della dipendente. Basandosi sulle risultanze istruttorie il giudice ha infatti accertato come la lavoratrice, nei mesi di luglio e agosto 1997, abbia sempre potuto usufruire dei contestati due giorni di libero, e ciò indipendentemente dalle ventilate esigenze famigliari per la cura dei figli la cui esistenza non è peraltro mai stata indicata dalla lavoratrice né nel contratto di lavoro e neppure nella domanda di rilascio del permesso di dimora.

3. Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per aver fatto propria la versione dei fatti fornita dal datore di lavoro.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sulla base del quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Controversa nella fattispecie è la legittimità della trattenuta di fr. 600.– effettuata dal datore di lavoro, rispettivamente la questione di sapere chi tra istante e convenuto abbia preso l’iniziativa di interrompere il rapporto di lavoro.

Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto giustificata la trattenuta addebitando alla lavoratrice l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, non è arbitraria.

Gli estremi del rimedio di cassazione di cui all’art.

327 lett. g CPC sono dati unicamente contro la sentenza che contiene una valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova riscontro anche

solo in determinate prove (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 4, 24 e 26). In quest’ottica il giudice che si trova confrontato a versioni tra loro

discordanti, è libero di stabilire a quale debba essere riconosciuta maggiore credibilità, e ciò in virtù del principio del libero apprezzamento delle prove di cui egli gode in virtù dell’art. 90 CPC.

In concreto, il fatto per il primo giudice di aver addebitato alla lavoratrice l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro non può essere censurato ritenuto che il datore di lavoro è riuscito a smentire il motivo dalla stessa addotto a giustificazione del diverbio sorto tra le parti, ovvero il fatto di aver garantito alla lavoratrice nei mesi di luglio e agosto 1997 due giorni di libero settimanali (doc. 5, 6 e 7). Venendo quindi a mancare il motivo addotto dalla lavoratrice a sostegno della sua tesi difensiva, la decisione del giudice di pace, che ha fatto propria la tesi del convenuto rimproverando all’istante l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, non può essere censurata avendo il primo giudice agito entro i limiti del potere di apprezzamento delle prove che gli compete giusta l’art. 90 CPC.

Ne discende che il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile nessun titolo di cassazione, tantomeno un’arbitraria valutazione delle prove, deve essere confermato.

Alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 aprile 1998 di __________ è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria