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16.1998.51 • TRAC TI 16.1998.51 Generato dall'IA

Lease Deposit Dispute and Procedural Flaw in Judgment Issuance

Numero d'incarto 16.1998.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involves a dispute over the release of a security deposit following the termination of a lease agreement, where the lower court judge, despite initially consolidating two related proceedings (one for deposit release and another for damages), issued two separate, identical judgments instead of one comprehensive decision, leading one party to file both a recourse for cassation and an appeal. The appellate court declared the lower court's judgment void and consequently dismissed the recourse for cassation as moot, integrating the matter into the appeal because it afforded the appellant broader rights for review.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 93 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Lease Deposit Dispute and Procedural Flaw in Judgment Issuance: The appellate court declared the lower court's judgment void and consequently dismissed the recourse for cassation as moot, integrating the matter into the appeal because it afforded the appellant broader rights for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto al deposito disdetta del contratto di locazione oggetto della lite questioni processuali garanzia di locazione non pagata emissione di titoli di credito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 327 lett. g CPC

Although cited by the appellant as the basis for cassation, the court ultimately declared the cassation appeal moot and focused on the appeal.

Art. 93 CPC

The decision effectively nullified the first instance judgment, leading to the cassation appeal being declared moot based on the procedural implications of combining appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

No costs were levied for the current judgment.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00051 · Lugano 20 aprile 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ Contro

la sentenza 31 marzo 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 25 marzo 1997 da

__________ rappr. __________

con la quale l’istante ha chiesto la liberazione a suo favore del deposito di garanzia di fr. 1’440.– depositato a garanzia del contratto di locazione sottoscritto con la convenuta, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in

diritto:

che il 16 maggio 1995 __________ ha sottoscritto con la __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest’ultima che si è conclusa il 31 gennaio 1996;

che con istanza 25 marzo 1998 __________ ha adito il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città chiedendo che venisse liberato a suo favore il deposito di garanzia di fr.1’440.–;

che il pretore, preso atto che la locataria aveva già inoltrato il 5 marzo 1998 una domanda volta ad ottenere la condanna di _________ al pagamento di fr. 16’171.10 a titolo di risarcimento danni (pigione da febbraio a settembre 1996, conguaglio spese accessorie per il 1995, spese di inserzione per la ricerca di un nuovo inquilino e costi di ripristino dell’ente locato) oltre alla liberazione a suo favore del deposito di garanzia, ha congiunto per l’istruttoria le due cause siccome riferite allo stesso rapporto giuridico;

che anziché evadere le due istanze 5 e 25 marzo 1998 con un unico giudizio, il pretore ha ritenuto giustificato disgiungere nuovamente le procedure emanando due sentenze separate;

che lo stesso giudice non ha poi tenuto conto (ovvero non ha dimostrato il senso) di tale suo procedere poiché ha bensì emesso due giudizi separati, ma invece di adattarne i rispettivi dispositivi alle diverse domande di causa ha pronunciato in entrambi i giudizi le stesse identiche cose;

che simile manifesto errore (ancorché non rilevato dalla ricorrente) dev’essere corretto in questa sede, facendo in modo che la vertenza venga giudicata in seconda istanza da un’unica autorità e che i diritti della ricorrente non vengano lesi o limitati;

che con ricorso per cassazione 10 aprile __________ è insorta contro la sentenza 31 marzo 1998 (inc. n. DI 97.81) postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;

che con parallelo atto di appello 10 aprile 1998 __________ ha chiesto la riforma della sentenza 30 marzo 1998 (inc. n. DI 97.51) con conseguente integrale accoglimento delle sue pretese creditorie;

che trattandosi di due rimedi giuridici proposti contro la stessa sentenza, ancorché pronunciata in date diverse, il ricorso per cassazione viene dichiarato privo d’oggetto nel senso che lo stesso viene integrato nell’atto di appello la cui disamina –oltre tutto– riserva all’appellante diritti più ampi rispetto alla cassazione;

che la richiesta di anticipo per il ricorso per cassazione deve pure essere annullata;

Per i quali motivi,

pronuncia: 1.

La sentenza 31 marzo 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città (inc.n. DI 97.81) è nulla.

2. Di conseguenza il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 di __________ è dichiarato privo d’oggetto.

3. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

4. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città e alla seconda Camera civile del Tribunale di appello unitamente al ricorso per cassazione e relativo incarto.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria