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16.1998.50 • TRAC TI 16.1998.50 Generato dall'IA

Employer Damages Claim vs. Unpaid Wages Counterclaim and Procedural Nullity

Numero d'incarto 16.1998.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employer sued a former employee for damages arising from a traffic accident caused during employment, seeking to offset the claimed amount against the employee's final salary payments, to which the employee counterclaimed for unpaid wages, notably for unused leave days. The lower court partially granted the employer's claim while failing to rule on the employee's counterclaim for set-off based on salary credits, prompting a cassation appeal alleging a violation of the right to be heard because the judge did not address the compensation exception or the supporting documentation. The appellate court upheld the cassation appeal, finding the lower court's decision void for failing to rule on the compensation defense and for lacking legally required reasons, necessitating the case's return for a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 417 lett. c CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Employer Damages Claim vs. Unpaid Wages Counterclaim and Procedural Nullity: The lower court partially granted the employer's claim while failing to rule on the employee's counterclaim for set-off based on salary credits, prompting a cassation appeal alleging a violation of the right to be heard because the judge did not address the compensation exception or the supporting documentation. The appellate court upheld the cassation appeal, finding the lower court's decision void for failing to rule on the compensation defense and for lacking legally required reasons, necessitating the case's return for a new judgment.

Parole chiave

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domanda riconvenzionale risarcimento del danno arretrati di salario compensazione dei crediti regime di risarcimento nullità procedurale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the final orders as the basis for accepting the appeal and annulling the lower court's decision.

art. 417 lett. e CPC

Cited in the final orders concerning the cost implications of the decision, specifically regarding the non-imposition of costs and the granting of an indemnity.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00050 · Lugano 7 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 presentato da

__________ contro

la sentenza 24 marzo 1988 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 2 settembre 1997 da

__________ rappr. da ____________________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 826.40 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 326.40 oltre accessori,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che con istanza 2 settembre 1997 la _________ ha convenuto in giudizio il suo ex dipendente __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 826.40 corrispondenti ai danni dalla stessa subiti a dipendenza di un incidente della circolazione cagionato dal lavoratore nell’ambito dello svolgimento della sua attività, danni dai quali ha preventivamente dedotto il saldo delle spettanze salariali riconosciuto al dipendente;

che il convenuto si è opposto alla pretese avversaria opponendovi in compensazione un proprio credito di fr. 8’930.– corrispondente al saldo delle proprie pretese salariali per giorni di libero non goduti e per trattenute indebitamente effettuate dalla datrice di lavoro sui salari di sua spettanza;

che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla clausola n. 7.2 dell’art.

6 del contratto di lavoro che vincola le parti, ha riconosciuto alla datrice di lavoro l’importo di fr. 1’000.– anziché i richiesti fr. 1’500.– a titolo di risarcimento danni, ragione per la quale, deducendo fr. 673.60 per le pretese salariali del dipendente, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 326.40;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al giudice di pace di non essersi espresso sull’eccezione di compensazione da lui sollevata;

che con scritto 20 maggio 1988 la controparte postula la reiezione del gravame;

che il titolo di cassazione sotto il quale deve essere sussunta la censura ricorsuale è quello di cui all’art. 327 lett. e CPC che garantisce alle parti il diritto di essere sentite, diritto che contempla tra l’altro anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 17, art. 327);

che nel caso concreto, il giudice di pace non si è espresso sull'eccezione di compensazione regolarmente formulata ("per quanto occorre") dal convenuto nel suo riassunto responsivo prodotto in sede di contraddittorio e cui non si può ritenere abbia rinunciato in base al verbale di seconda udienza;

che, al proposito, va osservato come tale secondo verbale rappresenti la continuazione del verbale precedente ("Si riprende il verbale della seduta del 29 settembre 1997"), né il suo contenuto appare approvato dalle parti siccome non ne reca (irregolarmente) le firme;

che il giudice di pace non ha affrontato del tutto l'eccezione di compensazione come se la stessa non fosse stata sollevata: non ne dà ragione nella sentenza, né esprime una valutazione della copiosa documentazione prodotta dal convenuto: così facendo egli ha reso un giudizio suscettibile di essere annullato per non aver chiarito i termini della lite relativamente al credito posto in compensazione; non solo, ma ha prolato un giudizio nullo poiché non indica i motivi di fatto e di diritto per i quali ha in sostanza respinto l'eccezione in esame (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC);

che l'indagine necessaria per stabilire i fatti, rispettivamente per interpretare la documentazione prodotta spetta al primo giudice, trattandosi di una vertenza dipendente da contratto di lavoro (art. 417 lett. c CPC);

che a prescindere dall’esito del ricorso la sentenza del giudice di pace avrebbe dovuto essere cassata almeno per quanto riguarda il dispositivo no. 3 con il quale il primo giudice ha posto a carico delle parti il pagamento di tasse e spese di giustizia, in evidente contrasto con l'art. 417 lett . e CPC;

che, per i motivi indicati, il ricorso dev'essere accolto, con il carico di ripetibili alla parte resistente, e l'incarto ritornato al giudice di pace per nuovo giudizio;

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 di __________ è accolto.

II. La sentenza 24 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne è nulla.

§. L'incarto è ritornato al giudice di pace.

III. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Lo Stato del Canton Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 80.– a titolo di indennità di questa sede.

IV. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria