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16.1998.46 • TRAC TI 16.1998.46 Generato dall'IA

Alimony Enforcement vs. Separation Agreement Validity in Provisional Rejection

Numero d'incarto 16.1998.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed the provisional rejection of their opposition to an execution proceeding initiated to collect outstanding alimony payments based on a prior separation agreement, arguing the agreement was not a valid title for provisional rejection because their financial circumstances had changed and the other party breached an obligation regarding visitation rights. The court rejected the appeal, reasoning that in summary proceedings for provisional rejection of opposition, the court's role is limited to verifying the existence of a debt acknowledgment, which the separation agreement constituted for the stipulated alimony amount; thus, the court correctly refused to examine the alleged change in the debtor's financial capacity or the alleged non-performance of visitation rights, as alimony payment is independent of visitation exercise.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 23 segg.CO, Art. 156 CC, Art. 148 CPC; Alimony Enforcement vs. Separation Agreement Validity in Provisional Rejection: The court rejected the appeal, reasoning that in summary proceedings for provisional rejection of opposition, the court's role is limited to verifying the existence of a debt acknowledgment, which the separation agreement constituted for the stipulated alimony amount; thus, the court correctly refused to examine the alleged change in the debtor's financial capacity or the alleged non-performance of visitation rights, as alimony payment is independent of visitation exercise.

Parole chiave

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"Validità provvisoria" validità dell'esecuzione opposizione opposizione al divorzio provvedimenti cautelari di divorzio mutamento delle circostanze Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The court cited this provision as the basis for rejecting the appeal, as the appeal failed to demonstrate the invoked ground for cassation.

art. 148 CPC

This procedural rule governs the decision on costs for the appeal proceedings.

vigente OTLEF

This provision governs the taxation and determination of the appeal costs (which implies the decision on reimbursement of costs).

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00046 · Lugano 25 agosto 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 aprile 1998 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ Contro

la sentenza 24 marzo 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 febbraio 1998 da

__________ patr. dall’avv. Dott. __________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in

diritto:

1.

Con istanza 16 febbraio 1998 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2’400.- a saldo di contributi alimentari arretrati per i mesi da dicembre 1997 a febbraio 1998.

A valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione sottoscritta dalle parti il 14 dicembre 1996 (doc. B).

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando che alla convenzione

14 dicembre 1996 possa essere attribuito il valore di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. Egli ha infatti contestato dinanzi al giudice del merito il contributo alimentare nella stessa fissato siccome non conforme alle sue reali possibilità finanziarie. Il convenuto ha inoltre sollevato l’eccezione di inadempimento, non avendo l’istante fatto fronte agli obblighi che le incombevano in virtù della convenzione, ovvero quello di garantire al padre un regolare diritto di visita sul figlio.

2. Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione, ha accolto l’istanza respingendo nel contempo le contestazioni

del convenuto in merito all’ammontare del contributo alimentare dovuto, non competendo al giudice del rigetto la verifica della conformità del contributo alimentare all’effettiva capacità contributiva del debitore del medesimo. Il primo giudice ha pure respinto l’eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto non potendosi far dipendere il pagamento degli alimenti dall’esercizio del diritto di visita.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. g CPC.

Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il

diritto sostanziale riconoscendo nella convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

Con osservazioni 22 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

4.

Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).

La convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione sottoscritta dal convenuto il 14 dicembre 1996, costituisce di principio valido riconoscimento di debito per il contributo alimentare nella stessa stabilito (fr. 2’820.- mensili per moglie e figlio; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 91).

6. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1998 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987, 150-151).

Nella fattispecie, come correttamente concluso dal primo giudice, le eccezioni sollevate dal convenuto non sono atte a inibire la concessione del rigetto provvisorio dell’opposizione.

Per quanto attiene al preteso vizio del consenso del convenuto a dipendenza del quale la fissazione del contributo alimentare di cui al punto 5 della convenzione doc. B non gli sarebbe più opponibile a seguito delle mutate sue condizioni finanziarie, occorre rilevare che ai fini di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione il giudice deve limitarsi ad accertare l’esistenza di un riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, mentre non gli compete la verifica della congruità e attualità del medesimo. In altre parole, la convenzione sottoscritta dal convenuto il 14 dicembre 1996 mantiene la sua validità sin tanto che il contributo alimentare nella stessa stabilito non venga modificato di comune accordo tra le parti oppure mediante decisione del giudice del merito, decisione alla quale in concreto non si è ancora giunti. Di conseguenza, il preteso peggioramento delle condizioni finanziarie del convenuto, non costituisce una circostanza tale da invalidare il riconoscimento di debito e tantomeno costituisce un caso di applicazione delle norme sui vizi del contratto (art. 23 segg.CO), attuali soltanto in relazione al momento della sua conclusione (Schwenzer, Commentario basilese, 1996, n. 5 ad art. 23), ciò che non è il caso in concreto

Infondato è al proposito il rimprovero mosso all’istante di aver agito in modo contrario alle regole della buona fede siccome a conoscenza delle sue difficoltà finanziarie. Il fatto per una parte di far valere giudizialmente un proprio diritto -quale quello di ottenere il pagamento degli alimenti di sua spettanzanon costituisce in nessun modo abuso di diritto.

Pure infondata è l’eccezione di inadempimento del contratto sollevata dal ricorrente.

Trattandosi del pagamento di alimenti, questo non può essere condizionato all’esercizio del diritto di visita non essendovi nessuna interdipendenza tra le due prestazioni (Lüchinger/ Geiser, Commentario basilese, 1996, n. 17 ad art. 156 CC; DTF 120 179 consid. 3b).

7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in particolare non quello dell’errata applicazione del diritto sostanziale ad opera del primo giudice, deve essere respinto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF pronuncia:

1.

Il ricorso per cassazione 6 aprile 1998 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria