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16.1998.45 • TRAC TI 16.1998.45 Generato dall'IA

Labor Contract Dispute Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numero d'incarto 16.1998.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a labor contract dispute where a former employee sought final salary payments, the defendant appealed a lower court's decree that rejected their request for restitution based on omitted facts or evidence. The appellate court determined that the underlying matter fell under the magistrate's exclusive jurisdiction, making the initial decision non-appealable; furthermore, in cases appealable only by extraordinary recourse to the court of cassation, intermediate procedural decrees—such as the rejection of a request for evidentiary supplementation—are not subject to a standard appeal, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 382 cpv. 2 CPC, Art. 141 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC; Labor Contract Dispute Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction: The appellate court determined that the underlying matter fell under the magistrate's exclusive jurisdiction, making the initial decision non-appealable; furthermore, in cases appealable only by extraordinary recourse to the court of cassation, intermediate procedural decrees—such as the rejection of a request for evidentiary supplementation—are not subject to a standard appeal, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Parole chiave

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incompetenza per materia oggetto della lite magistrato licenziamento o risoluzione del contratto contrattazione collettiva decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 417 lett. e CPC

Cited as the basis for the allocation of costs (even though no costs were awarded).

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00045 · Lugano 15 aprile 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per statuire sull’impugnazione 3 aprile 1998 presentata nella forma dell’appello da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

il decreto 25 marzo 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 19 settembre 1997 da

__________ patr. dall’avv. __________

con il quale il pretore ha respinto l’istanza di restituzione in intero per omessa

indicazione di fatti o prove presentata dalla convenuta, letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in

diritto:

che nell’ambito della causa promossa da __________ nei confronti della ex datrice di lavoro __________ tendente all’incasso di fr. 5’040.90 a saldo delle proprie pretese salariali, il pretore ha emanato il decreto 25 marzo 1988 con il quale ha respinto l’istanza di restituzione in intero per omessa indicazione di fatti e prove presentata dalla convenuta;

che con atto ricorsuale 3 aprile 1997 __________ è insorta contro il predetto decreto postulandone l’annullamento con conseguente ammissione delle prove da lei indicate nell’istanza di restituzione in intero 18 marzo 1998;

che la vertenza che oppone le parti rientra nelle competenze inappellabili del pretore (art. 416 e 15 CPC e 13 LOG);

che secondo l’art. 327 CPC sono impugnabili mediante ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia le decisioni formali che pongono fine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.

327 n. 20);

che nelle cause inappellabili, le cui sentenze possono essere impugnate solo con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione, non v’è possibilità di appellazione contro i decreti decisi in corso di procedura, sia perché l’art. 327 CPC permette di chiedere la cassazione di una sentenza anche a rimedio di errori di procedura -in specie della lesione del diritto di essere sentiti (lett. e)- sia in applicazione analogica dell’art. 382 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327 n. 3);

che l’appellabilità sancita dall’art. 141 CPC non ha pertanto carattere generale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 141 n. 2);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamate le norme qui menzionate, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:

1. Il ricorso 3 aprile 1998 di __________ è irricevibile.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria