Condominium Association Dues Enforcement Upheld Against Revision Attempt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected a request for revision of a prior judgment, which had granted a condominium owners' association payment for overdue contributions and the definitive registration of a legal mortgage against the defendant's property share, because the grounds for revision specified under the relevant code article were not met. The court reasoned that the party's claim—that the original judgment was not properly served at their domicile, preventing a timely appeal—did not constitute a recognized ground for revision, and further, the service was deemed validly executed via registered mail to the location where the party conducted their business and where prior correspondence, including the initial summons, had been successfully received.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 340 CPC, Art. 120 cpv. 2 CPC, Art. 124 cpv. 1 CPC, Art. 124 cpv. 5 CPC, Art. 117 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC; Condominium Association Dues Enforcement Upheld Against Revision Attempt: The court reasoned that the party's claim—that the original judgment was not properly served at their domicile, preventing a timely appeal—did not constitute a recognized ground for revision, and further, the service was deemed validly executed via registered mail to the location where the party conducted their business and where prior correspondence, including the initial summons, had been successfully received.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request for revision was rejected because the grounds alleged did not fall within those enumerated in this article.
Cited as the basis for the Chamber's ability to reject the appeal without notification to the opposing party when it is inadmissible or manifestly unfounded, although the final order only cites the rejection of the revision.
Mentioned as a rule violated by the language used in the submission, but not explicitly cited in the dispositive orders themselves.
Cited in the reasoning regarding the proper place for serving judicial acts, but not in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the methods of service (registered mail), but not in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding deemed service even if delivery is refused, but not in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the applicability of Art. 313 bis CPC to cassation appeals, but not in the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00044 · Lugano 9 aprile 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare sulla domanda di revisione 1° aprile 1998 presentata da
__________ Contro
la sentenza 27 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22 agosto 1995 da
__________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’650.05 oltre accessori nonché
l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a carico della quota di PPP no. __________ del fondo base n. __________ RFD Melide di proprietà del convenuto, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 agosto 1995 la Comunione dei compro-prietari del __________ ha convenuto in giudizio __________ -proprietario della quota di PPP __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’650.05 corrispondenti ai contributi condominiali dovuti per il periodo 1993/95, oltre all’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale sul menzionato fondo a garanzia del citato importo;
che con sentenza 27 dicembre 1995 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie rimaste incontestate dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con scritto 1° aprile 1998 __________ ha chiesto la revisione della sentenza per il fatto che questa non gli sarebbe stata notificata validamente al suo domicilio, ciò che gli ha impedito di interporre tempestivo ricorso;
che l'art. 340 CPC prevede la possibilità di chiedere la revisione di una sentenza
a) se ha pronunciato su domande non formulate o se ha omesso di pronunciare su domande formulate;
b) se ha aggiudicato più di quello che era domandato o meno di quanto era dalle parti riconosciuto;
c) se la sentenza contiene disposizioni contraddittorie;
d) se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
che il motivo di revisione addotto da __________ non rientra tra quelli enumerati all’art.
340 CPC, ragione per la quale la domanda come tale deve essere respinta;
che in ogni caso lo scritto 1° aprile 1998 non può neppure valere quale ricorso per cassazione fondato sulla violazione delle norme procedurali che regolano la notifica degli atti giudiziari;
che infatti secondo l’art. 120 cpv. 2 CPC la notifica di un atto giudiziario avviene nel luogo in cui il destinatario dimora o svolge la sua attività;
che per quanto attiene alle modalità di notifica, la stessa si reputa regolarmente avvenuta mediante invio postale raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC), anche qualora il suo destinatario rifiuti o impedisca la consegna (art. 124 cpv. 5 CPC);
che in concreto la sentenza 27 dicembre 1995 è stata regolarmente notificata, mediante invio raccomandato n. __________, a ____________________luogo dove __________ esercita la sua attività lavorativa e dove la pretura gli ha indirizzato tutta la corrispondenza, in particolare la citazione all’udienza di contraddittorio che egli ha regolarmente ricevuto come lo prova il suo scritto
4 settembre 1995;
che alla luce di quanto sopra esposto lo scritto 1° aprile 1998 di ____________________ a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e in contrasto con quanto dispone l’art.
117 CPC, deve essere respinto sia che si tratti di domanda di revisione che di ricorso per cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. La domanda di revisione 1° aprile 1998 di __________ è respinta.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria