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16.1998.4 • TRAC TI 16.1998.4 Generato dall'IA

Technical Firm Fee Dispute and Agency Authority

Numero d'incarto 16.1998.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a judgment that ordered them to pay a technical firm for preparing a preliminary renovation project and cost estimate for a building they intended to purchase, arguing they lacked passive legitimacy because the contract was with another party who acted as the representative. The court rejected the appeal, reasoning that the evidentiary findings demonstrated the appellant was the principal party interested in the property purchase and explicitly authorized the intermediary to engage the firm for the valuation, thus establishing a mandate contract with the appellant as the debtor, and further, that the appellant's procedural complaints regarding evidence admissibility and the handling of the objection were unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 8 CC, Art. 32 CO, Art. 231 cpv. 1 CPC, Art. 99 CPC, Art. 100 CPC; Technical Firm Fee Dispute and Agency Authority: The court rejected the appeal, reasoning that the evidentiary findings demonstrated the appellant was the principal party interested in the property purchase and explicitly authorized the intermediary to engage the firm for the valuation, thus establishing a mandate contract with the appellant as the debtor, and further, that the appellant's procedural complaints regarding evidence admissibility and the handling of the objection were unfounded.

Parole chiave

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parte contraente censure procedurali spese di procedura ordinanze probatorie proprietà immobiliare precetto esecutivo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the basis for reviewing and ultimately rejecting the appeal for cassation.

art. 148 CPC

Cited as the basis for imposing court costs and awarding legal costs (ripetibili) following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00004 · Lugano 4 maggio 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 gennaio 1998 presentato da

__________ (patr. dall’avv. __________)

contro la sentenza 14 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 2 maggio 1996 da

__________ (patr. dall’avv. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’412.90 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Con istanza 2 maggio 1996 lo studio tecnico __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’412.90 a saldo della nota emessa il 14 giugno 1993 (doc. A) per l’allestimento di un progetto di massima e un preventivo dettagliato delle opere necessarie per la ristrutturazione dello stabile in cui si trova il __________, preventivo sulla base del quale il convenuto avrebbe poi deciso se acquistare o no l’edificio. A detta dell’istante l’incarico di procedere in tal senso gli sarebbe stato conferito da __________, presentatosi come rappresentante del convenuto.

Questi si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva, ossia l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’istante, rapporto che sarebbe invece venuto in essere con __________ che ha incaricato l’istante dell’esecuzione del preventivo oggetto della fatturazione controversa.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali ha considerato emergere che il convenuto ha incaricato __________ di contattare l’istante al fine di valutare i costi necessari per la ristrutturazione dello stabile che egli intendeva acquistare, ha concluso al perfezionamento di un contratto di mandato tra l’istante e il convenuto, rappresentato in queste trattative da __________. Per quanto ne è dell’estensione del mandato e della relativa mercede, il primo giudice ha ritenuto che il rappresentante ha agito entro i limiti dei poteri di

rappresentanza conferitigli e che l’arch. __________ non è andato oltre il mandato affidatogli, ragioni per le quali

egli ha posto interamente a carico del convenuto il pagamento della nota di quest’ultimo.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento siccome viziato da errori formali, perchè il primo giudice non ha deciso preliminarmente l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dallo stesso sollevata e perchè ha sentito il teste __________ senza delazione di giuramento. Per quanto riguarda l’arbitraria valutazione delle prove, il ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice di aver fatto propria la tesi di parte istante basandosi sulla deposizione del teste _________ -ancorché interessato all’esito della litenonostante la stessa parte istante abbia riconosciuto in quest’ultimo, e non nell’insorgente, il proprio partner contrattuale.

Con osservazioni 2 febbraio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Controversa in questa sede è la legittimazione passiva del convenuto, ovvero il fatto di sapere se il contratto sulla base del quale l’istante rivendica il pagamento delle proprie prestazioni professionali e da lui concluso con __________, gli sia opponibile.

In linea di principio, chi procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale deve dimostrare l’esistenza dell’asserto contratto nonché la congruità della sua pretesa (art. 8 CC; per tante: II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.).

Inoltre, la parte che sostiene che il contratto si sarebbe perfezionato per mezzo dell’intervento di una terza persona, deve portare la prova delle circostanze fattuali la cui valutazione giuridica conduce a tale risultato (II CCA

29 febbraio 1996 in re H./E. SA, 12 febbraio 1996 in re A. SpA/T. SA), ovvero l’esistenza di un rapporto di rappresentanza (Watter, in Comm. di Basilea, 1996, n. 34 ad art. 32 CO).

Nel caso di specie, se è ben vero che la parte istante ha sempre condotto le trattative con __________, inviando a quest’ultimo tutta la corrispondenza, il resoconto del suo operato nonché la fattura litigiosa e relativa procedura di incasso (doc. Q, S, T, V, Z, CC, EE e 9), è altrettanto vero che le tavole processuali permettono di condividere la diversa tesi proposta dall’istante in questa procedura giudiziaria e fatta propria dal primo giudice.

Dalle stesse è infatti emerso:

– che interessato all’acquisto del __________ era sicuramente il convenuto e non __________, tant’è che è lo stesso __________ ad essersi rivolto alla __________ chiedendo informazioni sull’immobile (doc. 2, risposte 1, 7 e 8 IF convenuto), ed è lo stesso __________ che ha giustificato questo suo interesse al fine di recuperare un suo credito nei confronti della precedente proprietaria (doc. BB);

– che il convenuto ha confermato di aver aderito alla proposta di __________ di interpellare l’arch. __________ per affidargli la valutazione dell’immobile (risposta

7 IF convenuto);

– che è lo stesso convenuto ad aver messo a disposizione dell’istante le chiavi dello stabile affinché questi procedesse alla sua valutazione (risposta 4 IF convenuto);

– che per quanto attiene al tema del contendere, ossia la remunerazione dell’arch. __________, il convenuto era ben conscio di dover remunerare l’esperto per il suo intervento (doc. BB), remunerazione che comunque egli pensava poter operare “con un pranzo o una bottiglia di vino” (risposta 7 e 8 IF convenuto);

– che il lavoro dell’arch. __________ è stato anche utilizzato dal convenuto il quale, saputo a quanto potevano ammontare i costi per la riattazione dello stabile, ha rinunciato all’acquisto (cfr. deposizione __________)

Queste risultanze, che evidenziano il ruolo decisivo avuto dal convenuto nel conferimento dell’incarico all’istante, bastano a suffragare la conclusione del primo giudice secondo la quale debitore delle pretese dell’istante può essere considerato il convenuto. Il fatto, sottolineato dal ricorrente, che altre emergenze processuali confermerebbero la tesi opposta secondo la quale debitore delle pretese fatte valere in giudizio sarebbe __________, non basta per dimostrare che la sentenza dedotta in cassazione sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile.

6. Per quanto attiene alla censura di natura formale attinente alle modalità di assunzione del teste __________, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente l’audizione del teste è avvenuta in modo regolare e conforme alle norme del CPC. Prima di procedere all’assunzione del teste il primo giudice ha infatti evidenziato l’esistenza di un interesse di quest’ultimo all’esito della lite - interesse pacificamente ammesso anche dal convenutoragione per la quale ha proceduto alla sua audizione senza delazione di giuramento, conformandosi così all’art.

229 n. 3 CPC. Il fatto di aver menzionato nel verbale il motivo per il quale il teste veniva sentito senza delazione di giuramento, rende del tutto superflua l’emanazione di un’ordinanza (art. 231 cpv. 1 CPC) come preteso dal ricorrente. Comunque sia, il preteso mancato ossequio dell’art. 231 cpv. 1 CPC non comporta nessun tipo di sanzione (art. 238 bis CPC).

Infondata è pure la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe dovuto decidere mediante decreto l’eccezione

di carenza di legittimazione sollevata dal convenuto.

L’art.

99 CPC, che il ricorrente ritiene essere stato violato, accorda al giudice la facoltà di ordinare l’accertamento preliminare dei presupposti e delle eccezioni processuali, decidendoli mediante decreto (art. 100 CPC). Sennonché, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non rientra in questa casistica trattandosi di una questione di merito che deve essere decisa con giudizio definitivo (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 181).

7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 gennaio 1998 di __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr. 350.–

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbli-go di rifondere a __________ l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria