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16.1998.38 • TRAC TI 16.1998.38 Generato dall'IA

Jurisdictional Dispute Over Public Employment Debt Set-Off

Numero d'incarto 16.1998.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to have a debt recognized as invalid, claiming it was extinguished by set-off against a larger amount owed by the opposing party under a training cost reimbursement agreement; however, the lower court dismissed the claim, ruling that the employment relationship between the parties, arising from a public law consortium, fell under public law jurisdiction, thus precluding civil court competence. The appellate court upheld this decision, reasoning that the contract's nature as public employment, supported by reference to public sector salary regulations and the unilateral nature of the hiring act, correctly established the lower court's lack of jurisdiction, and further found that the prior provisional rejection of opposition regarding wage claims was not void because the relevant consortium regulations did not mandate an administrative remedy, compelling the employee to use ordinary judicial channels.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. b CPC, Art. 1 Legge, Art. 68 LORD, Art. 148 CPC; Jurisdictional Dispute Over Public Employment Debt Set-Off: The appellate court upheld this decision, reasoning that the contract's nature as public employment, supported by reference to public sector salary regulations and the unilateral nature of the hiring act, correctly established the lower court's lack of jurisdiction, and further found that the prior provisional rejection of opposition regarding wage claims was not void because the relevant consortium regulations did not mandate an administrative remedy, compelling the employee to use ordinary judicial channels.

Parole chiave

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diritto della funzione pubblica causa civile compensazione dei crediti incompetenza per materia debito pubblico contratto di diritto amministrativo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. b CPC

This provision governs the ground for appeal (cassation) cited by the appellant, which was ultimately rejected by the court.

art. 148 CPC

This article was cited in the dispositive to regulate the allocation of court costs and fees following the rejection of the appeal.

LTG

This local law provision was cited alongside Art. 148 CPC for the allocation of costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00038 · Lugano 9 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 marzo 1998 presentato da

__________ (patr. dall’avv. __________) contro

la sentenza 12 marzo 1998 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 novembre 1997 nei confronti di

__________ (patr. dall’avv. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 6’518.40 risultante a suo carico dalla sentenza 28 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, domanda respinta in ordine dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Con sentenza 28 ottobre 1997 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal __________ al PE no. __________ dell’UEF di Locarno fattogli notificare da __________ -dipendente del __________ dal 1° gennaio 1990 al 31 marzo 1997- per l’incasso di fr. 6’518.40 oltre accessori a saldo delle sue pretese salariali (doc. A).

2. Con istanza 10 novembre 1997 il __________ ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 6’518.40 contestandone l’esigibilità. L’istante ritiene infatti estinto per compensazione il proprio debito nei confronti di __________ i, verso il quale vanta un credito di fr. 88’270.- corrispondenti a quanto quest’ultimo si era impegnato a rifondere al datore di lavoro sulla base della convenzione sottoscritta il 26 settembre 1996 (doc. C). In virtù di questa convenzione il dipendente era stato autorizzato a frequentare un corso di formazione professionale della durata di circa 2 anni i cui costi erano stati assunti dal datore di lavoro, fermo restando l’impegno del lavoratore di restituire, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause a lui addebitabili, un’indennità pari a un anno di salario oltre agli oneri sociali e alla tassa di iscrizione. Poiché il rinnovo del contratto non è stato possibile per cause attinenti alla persona del dipendente, il datore di lavoro vanta un credito di fr. 88’270.- che egli oppone in compensazione al suo debito di fr. 6’518.40.

Il convenuto si è opposto all’istanza contestando la competenza del giudice civile a dirimere la vertenza siccome basata su un rapporto retto dal diritto pubblico.

3. Con il querelato giudizio il primo giudice, dovendo decidere preliminarmente la propria competenza, ha qualificato il contratto tra le parti come di diritto pubblico, ragione per la quale ha dichiarato irricevibile l’istanza per carenza di competenza del giudice civile.

4. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 26 marzo 1998, il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. b CPC. Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di essersi riferito a una giurisprudenza non univoca per qualificare di diritto pubblico il contratto sorto tra le parti, e rileva che il rapporto di lavoro deve essere considerato di diritto privato poiché il dipendente medesimo l'ha considerato tale al momento di scegliere la via esecutiva per l’incasso delle proprie pretese salariali. Il ricorrente lamenta inoltre che la sentenza dedotta in cassazione sarebbe errata, non avendo il pretore decretato, per gli stessi motivi di incompetenza del giudice civile, la nullità della precedente sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione.

Con osservazioni 21 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

5. Giusta l’art. 327 lett. b CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se a torto il giudice ha negato la propria competenza.

Nel caso di specie il pretore si è dichiarato incompetente a dipendenza della natura giuridica del rapporto instauratosi fra le parti.

Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente la conclusione del primo giudice non è arbitraria. Infatti, per qualificare di diritto pubblico il contratto d'impiego concluso dalle parti, il primo giudice si è basato sulla natura giuridica del consorzio. Trattandosi pacificamente di un consorzio di Comuni che è per legge una corporazione di diritto pubblico (art. 1 Legge sul consorziamento dei Comuni), secondo dottrina e giurisprudenza maggioritarie i rapporti di lavoro con i propri dipendenti assumono carattere di natura pubblica (RDAT I 1997, 34; DTF 118 II 217 consid. 3). Nel caso concreto, a sostegno di questa qualifica del contratto vi è inoltre il fatto che per la fissazione del salario le parti si sono riferite al Regolamento organico del Consorzio che, al suo art. 24, rinvia alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (doc. B). Aggiungasi che alla base del rapporto di lavoro tra istante e convenuto non vi è un vero e proprio contratto bensì un atto unilaterale - la lettera di assunzione 11 dicembre 1989 del Consorzio (doc. B)- accettato per atti concludenti dal dipendente. Tutti questi elementi non fanno che suffragare la conclusione del primo giudice, conclusione che per stessa ammissione del ricorrente trova riscontro nella dottrina maggioritaria, ciò che basterebbe per renderla inattaccabile dal punto di vista dell’arbitrio (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 327, n. 2).

6. Abbondanzialmente va comunque rilevato che la sentenza 28 ottobre 1997 di rigetto provvisorio dell’opposizione prolata dal segretario assessore, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non è nulla.

Infatti, diversamente da quanto previsto per i funzionari dello Stato, a favore dei quali l’art. 68 LORD ha istituito un’azione diretta da proporsi dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo per l’evasione di contestazioni di natura pecuniaria, il Regolamento del __________ non prevede alcunché al proposito. Di conseguenza, il dipendente che rivendica il pagamento delle proprie pretese salariali è costretto ad adire le vie giudiziarie abituali, di modo che la sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione 28 ottobre 1997 non può essere considerata nulla per difetto di competenza del giudice che l’ha prolata. In particolare, in contrasto con quanto sembra affermare il ricorrente, il giudice del rigetto (giudice di pace o pretore) decide sulla base della documentazione su cui si fonda il credito posto in esecuzione, che può essere di natura privata, così come di natura pubblica.

Alla luce di quanto esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 marzo 1998 del __________ è respinto.

2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria