Appeal Nullified Due to Lack of Representative Standing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought to appeal a lower court decision that awarded a portion of a claim for the value of a refrigerator delivered for destruction but allegedly still functional, with the lower court having found the delivery to be based on an essential error by the claimant. The appellate court declared the appeal for cassation null and void because the representative filing the appeal lacked the requisite legal standing for an appeal against a Justice of the Peace decision, as this standing is restricted to the party, licensed attorneys, or those with legal representation, and an auditor of a company does not fall into these categories, which constitutes a fatal procedural defect leading to the nullity of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 cifra, Art. 64bis cpv. 3 CPC, Art. 301 CPC, Art. 64 CPC, Art. 718 CO, Art. 64bis cpv. 1 CPC; Appeal Nullified Due to Lack of Representative Standing: The appellate court declared the appeal for cassation null and void because the representative filing the appeal lacked the requisite legal standing for an appeal against a Justice of the Peace decision, as this standing is restricted to the party, licensed attorneys, or those with legal representation, and an auditor of a company does not fall into these categories, which constitutes a fatal procedural defect leading to the nullity of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the nullity of the appeal due to lack of representative's standing.
Cited as the procedural prerequisite concerning the capacity/standing of the parties whose absence leads to the nullity ruling.
Cited in reference to the allocation of court costs for the decision.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00032 · Lugano 23 luglio 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 febbraio 1998 presentato da
__________ (rappr. da __________) contro
la sentenza 15 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 giugno 1997 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 435.– oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 400.– oltre interessi del 5% dal 5 settembre 1996, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 30 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 435.– corrispondenti al valore di un frigorifero consegnato alla convenuta e da questa mai restituito e tantomeno distrutto come concordato tra le parti;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni richiesta dell’istante ritenuto che il frigorifero le è stato consegnato per la distruzione;
che con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che l’istante sarebbe incorso in errore essenziale per aver consegnato alla convenuta il proprio frigorifero per essere distrutto non sapendo che lo stesso era ancora funzionante, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 400.– pari al valore del frigorifero e alle spese per la sua eliminazione;
che con il presente tempestivo gravame __________ –per il tramite di __________– è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);
che per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che __________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale;
che in particolare non può essere riconosciuta a __________ –revisore di __________ come risulta da verifiche effettuate da questa Camera presso il competente Registro di commercio– la qualità di organo legittimato a rappresentare la stessa ritenuto che questa facoltà è data unicamente ai membri del consiglio d’amministrazione (organi formali; Zäch, in Commentario bernese, Vorbemerckungen zu Art. 32-40, n. 39; art. 718 CO), oppure a coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto) (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.; DTF 117 II 571 consid. 3), ciò che non è il caso per l’ufficio di revisione;
che neppure è ipotizzabile un richiamo all’art. 64 bis CPC che estende la facoltà di rappresentanza processuale ai fiduciari, non trattandosi di nessuna delle vertenze contemplate dall’art. 64bis cpv. 1 CPC, in particolare non di una causa derivante da una controversia tra fornitori e consumatori finali (art. 64bis lett. f CPC) non avendo l’istante adito il competente Ufficio di conciliazione come previsto dall’art. 418a CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 418d);
che quindi, in considerazione della sanzione di nullità prevista dall’art. 142 cpv.
1 lett. a CPC, il ricorso presentato __________ per conto di __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante che rappresenta un presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC);
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27 febbraio 1998 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria