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16.1998.24 • TRAC TI 16.1998.24 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor (Execution Opposition on Traffic Fine)

Numero d'incarto 16.1998.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the definitive rejection of an objection to an execution proceeding initiated to collect a finalized traffic fine, but the lower court rejected the request, finding the underlying infraction unsubstantiated after checking with police authorities. The appellate court overturned this decision, reasoning that in definitive opposition rejection proceedings, the court's role is limited to verifying the executory nature of the title presented, which, in this case, the finalized fine decree validly constituted under execution law; therefore, the lower court erred by delving into the merits of the underlying traffic offense, as such substantive challenges should have been raised before the administrative authority that issued the fine, leading the appellate court to grant the appeal and definitively reject the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 80 cpv. 2 cifra, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC; Creditor v. Debtor (Execution Opposition on Traffic Fine): The appellate court overturned this decision, reasoning that in definitive opposition rejection proceedings, the court's role is limited to verifying the executory nature of the title presented, which, in this case, the finalized fine decree validly constituted under execution law; therefore, the lower court erred by delving into the merits of the underlying traffic offense, as such substantive challenges should have been raised before the administrative authority that issued the fine, leading the appellate court to grant the appeal and definitively reject the opposition.

Parole chiave

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multa disciplinare opposizione al precetto esecutivo opposizione decreto del Consiglio di Stato controllo di polizia impugnabilità della decisione di rinvio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. g CPC
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
Art. 80 LEF
che nella fattispecie il titolo sul quale il procedente basa la propria domanda di rigetto, ossia il decreto di multa regolarmente intimato all’interessato e passato in giudicato, costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv.
Art. 81 LEF
che di fronte a un valido titolo esecutivo il giudice deve rigettare l’opposizione a meno che l’escusso provi mediante documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che è prescritto (art. 81 cpv.
Art. 80 cpv. 2 cifra
che nella fattispecie il titolo sul quale il procedente basa la propria domanda di rigetto, ossia il decreto di multa regolarmente intimato all’interessato e passato in giudicato, costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF e 28 LALEF;
Art. 81 cpv. 1 LEF
che di fronte a un valido titolo esecutivo il giudice deve rigettare l’opposizione a meno che l’escusso provi mediante documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che è prescritto (art. 81 cpv.
Art. 332 cpv. 2 CPC
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica-zione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia;
Art. 148 CPC
Cited in the formal heading as the legal basis for the distribution of costs.
art. 327 segg. CPC
Cited in the formal heading as the legal basis for the cassation appeal procedure.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the formal heading as the legal basis for the cassation appeal procedure.

art. 148 CPC

Cited in the formal heading as the legal basis for the distribution of costs.

OTLEF

Cited in the formal heading, likely referring to provisions regarding official court fees (Tassa di giustizia).

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00024 · Lugano 9 luglio1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1998 presentato da

__________ (rappr. dall’__________) contro

la sentenza 2 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (inc. n. 620/97/S) promossa con

istanza

9 luglio 1997 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che con istanza 9 luglio 1997 lo __________, per il tramite dell'__________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificagli per l’incasso di fr. 110.–, corrispondenti alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 9 agosto 1996 della Sezione della circolazione, passato in giudicato;

che all’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istan-za contestando l’esigibilità della multa non avendo egli commesso alcuna infrazione alla LCS, in particolare non quella di aver posteggiato il proprio veicolo in luogo soggetto a divieto;

che con il querelato giudizio il primo giudice, previa verifica della legittimità della multa presso le competenti autorità di polizia, ha respinto l’istanza a motivo dell’inconsistenza dell’infrazione rimproverata all’escusso e quindi della infondatezza della richiesta di pagamento dell’importo posto in esecuzione;

che con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale non riconoscendo al decreto di multa allegato all’istanza carattere esecutivo tale da legittimare il rigetto dell’opposizione;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);

che quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art.

81 LEF;

che nella fattispecie il titolo sul quale il procedente basa la propria domanda di rigetto, ossia il decreto di multa regolarmente intimato all’interessato e passato in giudicato, costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF e 28 LALEF;

che di fronte a un valido titolo esecutivo il giudice deve rigettare l’opposizione a meno che l’escusso provi mediante documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF) -eccezioni neppure prospettate in concretomentre non gli compete esperire ulteriori indagini volte a stabilire se l’importo rivendicato sia o meno dovuto;

che infatti tutte le contestazioni in relazione all’infrazione come tale avrebbero dovuto essere proposte dall’escusso dinanzi all'autorità amministrativa indicata nel decreto di contravvenzione, trattandosi di eccezioni di merito relative alle sanzioni previste dalla LCS e dalla LPcontr.;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione da parte del primo giudice degli art. 80 e 81 LEF, deve essere accolto;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica-zione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia;

che il ricorrente ha rinunciato esplicitamente alla rifusione di ripetibili in suo favore e ciò per entrambe le sedi giudiziarie;

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 4 marzo 1998 dello __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 2 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è accolta.*

*Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di questa sede di fr. 20.– sono poste a carico del convenuto.*

II. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.–, da anticipare dal ricorrente, sono poste a carico di __________.

III. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria