Presidential Documentation Return Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerns an appeal by a former organizational president who was ordered by a lower court to return section documentation to the new leadership, but who failed to appear for the hearing after his second request for a continuance was denied. The appellate court granted the appeal, reasoning that the lower court's refusal to grant the second continuance was unjustified because the request was timely and based on a valid ground—his mandatory participation in a legislative session—thus violating the appellant's constitutional right to be heard, necessitating the annulment of the decision and remittance for a new hearing with proper adversarial debate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 cpv. 1 CPC, Art. 4 Cost, Art. 327 lett. e CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC, art. 64 CPC; Presidential Documentation Return Appeal: The appellate court granted the appeal, reasoning that the lower court's refusal to grant the second continuance was unjustified because the request was timely and based on a valid ground—his mandatory participation in a legislative session—thus violating the appellant's constitutional right to be heard, necessitating the annulment of the decision and remittance for a new hearing with proper adversarial debate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the successful cassation appeal, as the lower court violated the right to be heard.
Cited to mandate the case be sent back to the first judge for a new decision following the successful appeal.
Cited in the reasoning as the legal standard for granting a stay of proceedings, which underpins the successful cassation ground.
Impliedly applied by not levying costs and ordering the State to pay the successful party's costs (repeatable expenses).
Testo completo
Incarto n. 16.98.00021 · Lugano 4 maggio 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1998 presentato da
__________ (avv. __________)
contro la sentenza 6 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona che ha accolto l'istanza 30 ottobre 1997 della
__________ (rappr. da __________)
che fa ordine al convenuto di restituire all'istante, nel termine di 10 giorni, tutta la documentazione di segreteria, di archivio e di conto corrente della Sezione;
preso atto che l'istante ha formalmente ritirato il proprio allegato di osservazioni al ricorso, con dichiarazione 31 marzo 1998;
considerato
in fatto e in
diritto:
1. __________ è stato presidente della Sezione bellinzonese della __________;con scritto 8 ottobre 1996 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla stessa.
Il
4 luglio 1997 l'assemblea della Sezione (peraltro contestata nella sua regolarità e validità) ha eletto un nuovo presidente nella persona di __________ e un nuovo comitato. Due richieste scritte rivolte all'ex presidente di voler consegnare il materiale e la documentazione in suo possesso sono rimaste senza esito (C e D): da qui l'istanza in esame.
2. L'udienza di contraddittorio, indetta una prima volta per il 15 dicembre 1997 è stata rinviata al giorno 2 febbraio 1998. Anche di fronte a questa citazione __________ ha chiesto un rinvio, adducendo che in quella data si sarebbe riunito il Gran Consiglio, consesso di cui egli fa parte. A comprova del fatto ha allegato il Calendario dei lavori parlamentari, pubblicato dalla Segreteria del Gran Consiglio per il periodo dicembre 1997 - dicembre 1998.
Ciò nonostante la Pretura ha confermato l'udienza del 2 febbraio 1998 alle 16.00, ritenuta intempestiva l'istanza di rinvio e tenuto conto della precedente analoga istanza già accolta.
Il convenuto è quindi rimasto assente dal contraddittorio e dalla procedura, decisa in base alle prove documentali prodotte dall'istante.
3. Contro la sentenza che ha integralmente accolto la domanda dell'istante, __________ ha presentato ricorso per cassazione. In ordine lamenta di non aver potuto contestare le richieste di controparte, ritenendo ingiustificata la decisone pretorile di non concedergli il secondo rinvio dell'udienza; nel merito rimprovera al primo giudice di non aver constatato la mancanza di legittimazione di __________ ad agire per conto della Sezione bellinzonese della __________ e, comunque, di non detenere la documentazione e il materiale di cancelleria richiesti in causa.
4. Prima di ogni altra censura, va affrontato il tema della partecipazione al processo del ricorrente. A prescindere dai motivi che hanno indotto la Pretura ad accogliere una prima richiesta di rinvio dell'udienza, sta il fatto che la seconda analoga istanza, contrariamente a quanto addotto dal pretore, non è né tardiva, né ingiustificata. Essa è stata presentata con invio raccomandato alla Pretura il 30 dicembre 1997 (registrato in entrata il giorno seguente); è vero che il termine per la seconda udienza era noto al convenuto fin dagli ultimi giorni di novembre e che quindi egli ha atteso quasi esattamente un mese prima di chiederne il rinvio: ciò non è tuttavia determinante per stabilire la tardività dell'istanza. La domanda di rinvio di un'udienza è infatti considerata tempestiva se è presentata con un anticipo tale da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e -eventualmentedi notificare in tempo alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 136,
N. 2).
Nel caso di specie il giudice ha disposto di un altro mese per dar seguito a tali incombenti: ciò che rende l'istanza indubitabilmente tempestiva.
5. Per quanto riguarda la fondatezza dei motivi, non v'è che da considerare la lettera dell'art. 136 cpv. 1 CPC che, tra i motivi gravi sui quali può fondarsi una richiesta di rinvio, annovera anche gli impegni parlamentari di cui pacificamente fanno parte le sedute del Gran Consiglio. Nel concreto, l'istante ha sufficientemente comprovato il suo impedimento producendo il Calendario ufficiale dei lavori parlamentari; la sua appartenenza al Legislativo cantonale è notoria.
6. Impedendo ingiustificatamente al ricorrente di partecipare al contraddittorio, il primo giudice ha leso il suo diritto di essere sentito (art. 4 Cost), ciò che realizza il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. e CPC. In virtù dell'art.
332 cpv. 2 CPC, se il ricorso per cassazione viene accolto per questo motivo, con l'annullamento della sentenza impugnata, la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio dopo aver citato le parti per il contraddittorio.
7. A dipendenza dell'esito del ricorso, ogni altra censura non ha motivo di essere esaminata, ma sarà semmai dibattuta nella sede pretorile.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Al proposito il formale ritiro delle osservazioni al ricorso, operato dall'istante, non ha nessuna rilevanza per il carico delle ripetibili poiché la stessa parte è soccombente in questa procedura.
Vista la particolarità del motivo che ha condotto all'accoglimento del ricorso, non viene applicata nessuna tassa di giustizia e le ripetibili vanno accollate allo Stato poiché il motivo di cassazione è la conseguenza di una decisione processualmente scorretta del primo giudice (II CCA 19.9.1994 in re F. SA / I.).
Per questi motivi
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 5 marzo 1998 di __________, è accolto.
Di conseguenza:
1. La sentenza 6 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullata.
2. La causa è rinviata allo stesso giudice per nuovo giudizio.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Le ripetibili, in ragione di fr. 200.– sono caricate allo Stato del Canton Ticino.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria