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16.1998.16 • TRAC TI 16.1998.16 Generato dall'IA

Prescription Period for Invoice Payment Claim

Numero d'incarto 16.1998.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that dismissed their claim for payment of outstanding invoices for parts and repairs, finding the claim was time-barred by the five-year prescription period applicable to craft services, and that a debtor's written statement from May 29, 1990, only served to interrupt the prescription period, restarting the five-year term, but did not constitute a formal debt recognition under the ten-year prescription rule. The appellate court upheld the lower court's finding, reasoning that the written statement, which balanced various accounts resulting in a figure different from the amount currently claimed, lacked the specific, quantifiable acknowledgment of the contested debt required to trigger the ten-year prescription period under the relevant statute, thus confirming that the five-year period had elapsed and rejecting the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 128 cpv. 3 CO, Art. 128 CO, Art. 137 cpv. 2 CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 137 CO, Art. 82 LEF; Prescription Period for Invoice Payment Claim: The appellate court upheld the lower court's finding, reasoning that the written statement, which balanced various accounts resulting in a figure different from the amount currently claimed, lacked the specific, quantifiable acknowledgment of the contested debt required to trigger the ten-year prescription period under the relevant statute, thus confirming that the five-year period had elapsed and rejecting the appeal.

Parole chiave

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estinzione del debito prescrizione petizione in giudizio durata della responsabilità momento del deposito azione inibitoria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 128 cpv. 3 CO
Il convenuto –deceduto pendente causa e al quale sono subentrati gli eredi __________ e __________– si è opposto alla pretesa avversaria sollevando preliminarmente l’eccezione di prescrizione del credito in virtù dell’art. 128 cpv. 3 CO.
Art. 128 CO
Il convenuto –deceduto pendente causa e al quale sono subentrati gli eredi __________ e __________– si è opposto alla pretesa avversaria sollevando preliminarmente l’eccezione di prescrizione del credito in virtù dell’art. 128 cpv.
Art. 137 cpv. 2 CO
B) non può essere attribuito il valore di un titolo di riconoscimento di debito tale da permettere la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione di dieci anni (art. 137 cpv. 2 CO), non è arbitraria.
Art. 327 lett. g CPC
Giusta l’art. 327 lett.
Art. 137 CO
A far tempo da tale data il pretore ha quindi calcolato la decorrenza di un nuovo termine quinquennale, mentre ha respinto la tesi dell’istante circa l’applicabilità della prescrizione decennale di cui all’art. 137 cpv.
Art. 82 LEF
In sostanza deve trattarsi di un titolo idoneo a permettere il rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs- Verwirkungund Fatalfristen, Band I, 1975, § 163, pag.
Art. 148 CPC
This article is cited as the basis for ordering the costs of the proceedings.
art. 327 segg. CPC
The decision refers to this article for the general basis of the appeal/cassation review, which resulted in the dismissal of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The decision refers to this article for the general basis of the appeal/cassation review, which resulted in the dismissal of the appeal.

art. 148 CPC

This article is cited as the basis for ordering the costs of the proceedings.

LTG

This law is cited along with Art. 148 CPC as the basis for ordering the costs of the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00016 · Lugano 25 giugno 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 febbraio 1998 presentato nella forma dell’appello da

__________ (patr. dall’avv. __________) contro

la sentenza 30 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Leventina nella causa civile promossa con petizione 9 ottobre 1995 nei confronti di

__________ ora: Comunione ereditaria fu __________ composta dagli eredi __________ e __________ (patr. dall’avv. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 8’780.05 oltre accessori –importo ridotto pendente causa a fr. 5’719.– oltre interessi del 5% dal 29 maggio 1990– nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Faido,

domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Con petizione 9 ottobre 1995 la ditta __________ –ora __________– ha convenuto in giudizio __________, titolare di una ditta di autotrasporti, al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’750.05 oltre interessi a saldo delle fatture emesse il 7 novembre, 6, 7 e 31 dicembre 1988 e il 5, 6 aprile e 14 novembre 1989 per la fornitura di pezzi di ricambio e lavori di riparazione eseguiti sull’auto-carro di quest’ultimo (doc. A).

Il convenuto –deceduto pendente causa e al quale sono subentrati gli eredi __________ e __________– si è opposto alla pretesa avversaria sollevando preliminarmente l’eccezione di prescrizione del credito in virtù dell’art. 128 cpv. 3 CO.

2. Con il querelato giudizio –limitata la vertenza alla descritta eccezione– il primo giudice, dopo aver qualificato le prestazioni oggetto delle fatturazioni litigiose quali prestazioni artigianali e di vendita di merce al minuto per le quali vale il termine di prescrizione di cinque anni di cui all’art. 128 CO, ha considerato quale valido atto interruttivo della prescrizione lo scritto 29 maggio 1990 del convenuto (doc. B). A far tempo da tale data il pretore ha quindi calcolato la decorrenza di un nuovo termine quinquennale, mentre ha respinto la tesi dell’istante circa l’applicabilità della prescrizione decennale di cui all’art. 137 cpv. 2 CO non potendosi considerare lo scritto in parola un riconoscimento di debito ai sensi di questo disposto. Accertata l’intervenuta definitiva prescrizione del credito dell’istante al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione, il pretore ha respinto l’istanza.

3. Con il presente tempestivo gravame, trasmesso per competenza a questa Camera con pronuncia 24 febbraio 1998 della Seconda Camera civile, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver attribuito allo scritto 29 maggio 1990 del convenuto la qualifica di riconoscimento del debito atto a interrompere la prescrizione e a far decorrere un nuovo termine di dieci anni ai sensi dell’art.

137 cpv. 2 CO.

Con osservazioni 24 marzo 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Nella fattispecie non è più controverso il termine iniziale di prescrizione di cinque anni applicato dal primo giudice a tutte le prestazioni dell’istante, controverso è invece il fatto di sapere se lo scritto 29 maggio 1990 –considerato dal primo giudice quale atto interruttivo della prescrizione– abbia determinato la decorrenza di un nuovo termine di cinque anni come concluso dal pretore, oppure se si tratti di un caso di applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 137 cpv. 2 CO come preteso dalla ricorrente.

L’art.

137 cpv. 2 CO, in deroga alla regola generale secondo la quale in caso di interruzione della prescrizione decorre un nuovo termine di durata identica a quello interrotto, prevede –indipen-dentemente dalla durata del precedente termine– la decorrenza di un termine decennale di prescrizione se il credito è riconosciuto mediante il rilascio di un titolo (Berti, in Commentario basilese, 1996, n. 2 ad art.

137 CO). Per titolo ai sensi di questo disposto, si intende una dichiarazione scritta del debitore con la quale egli riconosce esplicitamente il credito avversario, che deve esattamente essere quantificato (DTF 113 II 268 consid. 2d). In sostanza deve trattarsi di un titolo idoneo a permettere il rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs- Verwirkungund Fatalfristen, Band I, 1975, § 163, pag. 384 segg.; Berti, op.cit., n. 3 ad art. 137 CO).

In concreto, la conclusione del primo giudice secondo la quale allo scritto 29 maggio 1990 del convenuto (doc. B) non può essere attribuito il valore di un titolo di riconoscimento di debito tale da permettere la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione di dieci anni (art. 137 cpv. 2 CO), non è arbitraria.

In questo scritto il debitore si è infatti limitato a riassumere i suoi rapporti di dare e avere con l’istante concludendo con un saldo a favore di quest’ultima di fr. 13’855.20. Nel documento in esame quindi, da parte di __________, semmai v’è da considerare un riconoscimento di debito relativo a questa somma, ma non all’importo oggetto della presente vertenza – ossia fr. 5’719.– – che rappresenta invece un credito vantato dal procedente.

Poiché nel documento indicato manca qualsiasi espressione di volontà del convenuto di riconoscersi debitore dell’istante per l’importo litigioso, la pretesa applicazione dell’art. 137 cpv. 2 CO non entra in linea di conto.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 19 febbraio 1998 di __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono poste a carico della ricorrente che rifonderà alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria