Appeal Dismissed for Failure to Attend Hearing Due to Vague Medical Certificate
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision that granted a claim for payment of outstanding advertising invoices because the defendant failed to appear at the hearing, despite submitting a medical certificate citing general malaise and an inability to handle strenuous commitments for their representative. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the medical certificate was too vague to demonstrate an objective impossibility for the representative to attend or be represented at the hearing, meaning the refusal to grant a further adjournment was not arbitrary and the appellant could not claim a violation of the right to be heard, as their absence was their own responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. e CPC, Art. 136 cpv. 1 CPC, Art. 136 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Failure to Attend Hearing Due to Vague Medical Certificate: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the medical certificate was too vague to demonstrate an objective impossibility for the representative to attend or be represented at the hearing, meaning the refusal to grant a further adjournment was not arbitrary and the appellant could not claim a violation of the right to be heard, as their absence was their own responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese provisions are cited in relation to the basis for handling the appeal, which was ultimately rejected.
This article, cited for costs, determines that court fees remain charged to the appellant since the appeal was rejected.
This law (Lega Giudiziaria) is cited in relation to the costs decision.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00132 · Lugano 2 marzo 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 2 dicembre 1998 presentato da
__________ (rappr. dal suo presidente __________) contro
la sentenza 23 novembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 21 ottobre 1998 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’294.30 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 21 ottobre 1998 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’294.30 a saldo delle fatture no. __________ (fr. 2’647.15), no. __________ (fr. 920.15) e no. __________ (fr. 1’727.-) emesse per inserzioni pubblicitarie ordinate dalla convenuta e destinate alla promozione dell’attività della __________;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il benfondato della pretesa dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l’istanza rimasta incontestata dalla convenuta che non ha partecipato alla discussione;
che con atto ricorsuale 2 dicembre 1998 -che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù degli art. 16 e 17 LALEF- la __________ è insorta contro la sentenza pretorile postulandone l’annullamento: la ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di essere sentita avendo il pretore respinto la sua domanda di rinvio dell’udienza ancorché motivata da malattia del proprio rappresentante;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se una parte non è stata in grado di far valere le proprie ragioni;
che al ricevimento dell’istanza 21 ottobre 1998 il pretore ha convocato le parti all’udienza del 13 novembre 1998 per procedere alla relativa discussione;
che l’11 novembre 1998 la convenuta ha chiesto il rinvio dell’udienza a motivo della malattia del suo presidente, comprovata dal certificato medico 10 novembre 1998 dal quale si evince che egli “è in condizioni di salute non ottimali, in particolare, in questi giorni non è in grado per malattia, di affrontare impegni gravosi”;
che con ordinanza 12 novembre 1998 il primo giudice, non ritenendo che dal menzionato certificato emergessero motivi tali da giustificare l’impossibilità del rappresentante della convenuta di presenziare alla discussione, ha respinto la richiesta di rinvio confermando l’udienza per il 13 novembre 1998;
che il 13 novembre 1998 la convenuta ha rinnovato la sua domanda di rinvio dell’udienza sulla base dello stesso certificato medico;
che in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza il 13 novembre 1998, presente la sola parte istante, il segretario assessore ha assegnato alla convenuta un termine di 10 giorni per presentare un nuovo certificato medico che attestasse l’effettiva impossibilità per il suo rappresentante di presenziare all’udienza, senza il quale egli avrebbe proceduto nella lite senza ulteriori formalità;
che con scritto 20 novembre 1998 la convenuta, anziché produrre il richiesto certificato medico, ha ribadito l’impossibilità di agire del proprio presidente sulla base del certificato medico 10 novembre 1998;
che con il querelato giudizio il primo giudice, considerando la convenuta parte preclusa, ha accolto l’istanza avendo l’istante comprovato il suo credito sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, credito peraltro pure riconosciuto dalla convenuta con scritto 14 aprile 1998 (doc. C);
che giusta l’art 136 cpv. 1 CPC la parte può chiedere tempestivamente il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia;
che trattandosi di una richiesta di rinvio dovuta a malattia del richiedente, è pacifico che questa non può essere prevista in anticipo, ciò non toglie che la malattia deve essere tale da impedire oggettivamente la comparsa personale della parte;
che in concreto, dal certificato medico 10 novembre 1998 non risulta se la malattia del rappresentante della convenuta fosse tale da impedire la sua comparsa dinanzi al pretore, non potendo a tal fine bastare neppure l’ulteriore documentazione prodotta a comprova della sua convocazione a esami clinici in date posteriori a quella dell’udienza;
che infatti il certificato controverso attesta in modo generico che il paziente non era in condizioni di salute ottimali e che non era in grado di affrontare impegni gravosi, ciò che non significa ancora che non fosse in grado di partecipare all’udienza o comunque di farvisi rappresentare;
che quindi il rifiuto da parte del giudice di procedere a un’ulteriore convocazione delle parti dopo l’udienza del 13 novembre 1998, non può essere considerato arbitrario poiché conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC;
che di conseguenza la ricorrente, unica responsabile della sua assenza all’udienza, non può dolersi della violazione del suo diritto di essere sentita;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso 2 dicembre 1998 della __________ è respinto.
2.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria