Labor Dispute Appeal Dismissed for Untimely Filing and Insufficient Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a lower court decision that awarded an ex-employee CHF 3,947 plus interest for outstanding salary claims, a sum the first judge calculated based on evidence presented in the former employee's absence. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed too late, reasoning that the ten-day appeal period for such labor contract disputes, starting the day after notification (presumed by registered mail sent on November 9th, making the latest notification date November 17th), had expired by the appeal filing date of November 30th; furthermore, the court noted the appeal also lacked the required statement of factual and legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 124 cpv. 1 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC; Labor Dispute Appeal Dismissed for Untimely Filing and Insufficient Grounds: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed too late, reasoning that the ten-day appeal period for such labor contract disputes, starting the day after notification (presumed by registered mail sent on November 9th, making the latest notification date November 17th), had expired by the appeal filing date of November 30th; furthermore, the court noted the appeal also lacked the required statement of factual and legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning for the general procedure governing the appeal, leading to the decision on inadmissibility.
Cited in the reasoning for the general procedure governing the appeal, leading to the decision on inadmissibility.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00130 · Lugano 11 dicembre 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 30 novembre 1998 presentato da
__________ contro
la sentenza 9 novembre 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 24 luglio 1998 da
__________ rappr. dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’950.70 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice per fr. 3’947.- oltre interessi del 5% dal 17 novembre 1997,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 luglio 1998 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’950.70 oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;
che statuendo il 9 novembre 1998, il pretore, accertato il benfondato della pretesa dell'istante sulla base delle risultanze istruttorie all’assunzione delle quali il convenuto non ha partecipato, ha accolto l’istanza per fr. 3’947.- oltre interessi;
che con atto ricorsuale datato 30 novembre 1998 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone il riesame;
che giusta l’art. 398 cpv.
1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art.
418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;
che per il computo di questo termine non si tien conto del giorno dell’intimazione della decisione bensì di quello successivo indipendentemente se trattasi di un giorno feriale o festivo, differenza questa che ha invece un’importanza per la scadenza del termine (art. 131 cpv. 1 e cpv. 3 CPC);
che, salvo prova del contrario, la sentenza pretorile dev'essere considerata notificata per invio postale raccomandato, così come previsto dall'art. 124 cpv. 1 CPC;
che allora, nell’ipotesi più favorevole al ricorrente, ossia tenendo conto dell’eventuale ritiro dell’invio dopo il periodo di giacenza di sette giorni (art.
169 cpv. 1 lett. d, e Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste RS 783.01), la sentenza dedotta in cassazione, intimata dalla pretura il 9 novembre 1998, dev'essere considerata notificata al più tardi il 17 novembre 1998;
che pertanto al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione
(data del timbro postale 30 novembre 1998) il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto;
che a prescindere dalla sua tardività il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non ossequia i requisiti posti dall’art. 329 cpv. 2 CPC secondo il quale il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 30 novembre 1998 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria