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16.1998.125 • TRAC TI 16.1998.125 Generato dall'IA

Repair Service Payment Dispute: Judicial Discretion in Ordering Expert Evidence

Numero d'incarto 16.1998.125
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a lower court decision that awarded a repair service partial payment for vehicle repairs based on an expert opinion, which the defendant challenged, arguing the trial judge erred by *sua sponte* ordering an expert evaluation after the final hearing to supplement the claimant's deficient proof regarding the necessity and cost of the work, violating the parties' burden of proof. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the judge acted within their discretionary authority under procedural rules to order necessary evidence, such as an expert opinion, at any stage before judgment to improve conviction, and this action was not an arbitrary substitution for the claimant's failure to adequately prove their case.

Regesto Legislator

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Art. 88 lett. a CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 183 CPC, Art. 8 CC, Art. 247 CPC; Repair Service Payment Dispute: Judicial Discretion in Ordering Expert Evidence: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the judge acted within their discretionary authority under procedural rules to order necessary evidence, such as an expert opinion, at any stage before judgment to improve conviction, and this action was not an arbitrary substitution for the claimant's failure to adequately prove their case.

Parole chiave

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potere d'apprezzamento del giudice perizia giudiziaria decisioni incidentali spese di ripristino onere della prova audizione delle parti Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision was the legal ground cited by the appellant for their cassation appeal, which the court ultimately rejected.

art. 148 CPC

This article was cited regarding the basis for ruling on costs in the final orders.

LTG

This law was cited alongside Art. 148 CPC as the basis for ruling on costs in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00125 · Lugano 28 aprile 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 novembre 1998 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 29 ottobre 1998 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 marzo 1996 da

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’481.45 oltre accessori nonché il

rigetto in via definiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________

dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 2’700.-

oltre interessi del 5% dal 12 marzo 1996, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 20 marzo 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’481.45 oltre accessori a saldo della fattura 24 maggio 1994 (doc. A) emessa per lavori di riparazione effettuati sul veicolo di quest’ultimo. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo la carenza di legittimazione del firmatario dell’istanza, l’assenza di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e, a titolo abbondanziale, il mancato consenso all’esecuzione dei lavori fatturati, nonché la congruità degli importi fatturati.

2. Esperito il dibattimento finale il 18 febbraio 1997, nell’ambito del quale l’istante ha confermato la sua pretesa mentre il convenuto vi si è opposto riproponendo l’eccezione di carenza di legittima-zione del rappresentante dell’istante nonché la contestazione circa la necessità degli interventi effettuati da quest’ultima e la congruità degli importi fatturati, il segretario assessore ha indetto il 14 luglio 1997 un’udienza per incombenti durante la quale ha formulato una proposta transattiva che nessuna delle parti ha accettato. Con ordinanza 25 settembre 1997, richiamato l’art. 88 lett. a CPC, il pretore ha ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria destinata a stabilire quali, tra i lavori fatturati dall’istante, fossero quelli necessari per ovviare ai difetti riscontrati sul veicolo del convenuto nonché il valore di questi interventi (ordinanza 11 febbraio 1998); perizia alla quale il convenuto si è opposto chiedendo con domanda processuale 26 settembre 1997 l’annullamento dell’ordinanza, che è invece stata confermata. Con rispettive conclusioni 12 e

13 ottobre 1998 le parti, preso atto delle risultanze peritali, si sono riconfermate nelle loro posizioni; l’istante riconfermando la propria richiesta di pagamento, il convenuto contestando in particolare le risultanze della perizia giudiziaria.

3. Con il querelato giudizio il primo giudice, respinta preliminar-mente la censura di carente legittimazione del rappresentante dell’istante, basandosi sulle risultanze istruttorie ha ritenuto provato il conferimento da parte del convenuto dell’incarico di eseguire i lavori di riparazione del veicolo, il difetto consistendo in un’avaria sulla guarnizione della testata e al trafilamento di acqua all’interno dei cilindri. In merito alla necessità e al valore di questi lavori, il segretario assessore si è riferito alle indicazioni del perito e ha riconosciuto all’istante l’importo di fr. 2’700.-

4. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. g CPC. Egli ha abbandonato sia le contestazioni relative all'art. 82 LEF -sollevate in sede di contraddittorio ma grossolanamente fuori temasia l'eccezione di carente legittimazione del rappresentante della società istante. Ha invece incentrato il ricorso sulla gestione del processo, rimproverando al primo giudice di aver erroneamente ordinato, a dibattimento finale avvenuto, una perizia giudiziaria volta a supplire le carenze probatorie dell’istante, violando così diversi disposti e, in particolare, l’art. 183 CPC che pone a carico delle parti l’onere di provare le loro allegazioni.

Con osservazioni 23 dicembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

6. Tema del ricorso è l’applicazione da parte del primo giudice dell’art. 88 lett. a CPC. Secondo il ricorrente la perizia giudiziaria ordinata d'ufficio era destinata non tanto a chiarire questioni tecniche, bensì a provare circostanze di fatto che avrebbero dovuto essere provate dall’istante in virtù degli art. 8 CC e 183 CPC.

Secondo l’art. 88 lett. a CPC in ogni stadio di causa che precede l’emanazione della sentenza, quindi anche dopo il dibattimento finale come avvenuto nel caso di specie, è facoltà del giudice di ordinare determinate prove, tra le quali la perizia (alla condizione -evidentementeche le parti abbiano la possibilità di esprimersi nuovamente prima del giudizio).

Scopo di questa norma è quello di offrire al giudice tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio convincimento (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 88, n. 1; Rep 1986, 100).

E' vero che questa facoltà di indagine non deve essere intesa quale deroga al principio attittatorio che regola il nostro codice di procedura e che pone a carico delle parti l’obbligo di addurre tutto il materiale processuale che comprende, oltre alla formulazione delle domande, l’allegazione dei fatti e l’offerta delle prove (Rep 1988, 367); va però precisato il significato di questo assunto giurisprudenziale, ossia nel senso che il giudice può far carico alla parte cui incombe l'onere della prova di non avervi fatto fronte, ossia di non aver provato i fatti allegati per il tramite di una perizia. In altre parole, la parte deve dimostrare diligenza nella conduzione del processo e non può pretendere che il giudice ne supplisca la carenza. Non va per contro dimenticato che la perizia serve per accertare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari: essa rappresenta cioè anche un ausilio del giudice (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile in Rep 1994 161-162). E' vero anche che le possibilità offerte dall'art. 247 CPC relativamente alla prova peritale (iniziativa delle parti oppure iniziativa del giudice) fanno riflettere sull'adesione della procedura civile al principio attitatorio (Cocchi, op. cit., punto 2); ciò non toglie che le parti non possono censurare il giudice che fa capo all'art.

88 CPC, né considerare che così facendo egli possa favorire una parte del processo: non soltanto perché il codice di rito non pone limiti a tale facoltà (tanto che la decisione di ordinare d'ufficio una perizia è inappellabile: Cocchi / Trezzini, CPC, art. 247, N. 8) , ma perché la perizia è un mezzo inteso alla scoperta della verità. La parte soccombente può invece impugnare la decisione del giudice che le ha negato la prova peritale, per averla limitata nel suo diritto di essere sentita (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 327, N. 17).

Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, ordinando la perizia controversa, destinata a chiarire quali tra i lavori fatturati dall’istante fossero quelli effettivamente necessari per eliminare i difetti riscontrati nel veicolo del convenuto valutandone nel contempo il valore, il primo giudice non ha violato nessuna norma processuale. Il motivo di cassazione invocato dal ricorrente è di conseguenza escluso.

7. Pertanto solo a titolo abbondanziale può essere osservato che il quesito posto in causa relativamente alla congruità dei singoli addendi della fattura contestata poteva essere chiarita molto probabilmente solo con una perizia.

Comunque la valutazione eseguita dal primo giudice delle risultanze peritali non è oggetto del ricorso in esame. A tal riguardo non è ammissibile il rinvio al memoriale conclusivo 12 ottobre 1998, preteso dal ricorrente (II CCTF 10 febbraio 1997 in re B./N.)

Il giudizio sulle spese segue quello di reiezione del ricorso

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 16 novembre 1998 di __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.-

b) spese fr. 50.-

fr. 300.-

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla resistente l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria