Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.1998.124 • TRAC TI 16.1998.124 Generato dall'IA

Creditor's Application to Reject Opposition to Execution vs. Debtor's Non-Appearance

Numero d'incarto 16.1998.124
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a summary proceeding for the provisional rejection of an opposition to an execution, the lower court granted the creditor's request for rejection, concluding that the debtor's failure to appear implied acceptance of the application to reject the opposition. The appellate court overturned this decision on appeal, reasoning that under execution law, provisional rejection requires proof of debt based on a public deed or private writing constituting a clear acknowledgment of debt, and the execution writ itself, prepared by the enforcement office based on the creditor's claims, is insufficient evidence for this purpose; furthermore, the debtor's non-appearance does not constitute an implicit acknowledgment of debt, as the judge must rule based on the existing documentation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 69 LEF, Art. 20 cpv. 4 nuova, Art. 20 LALEF, Art. 148 CPC; Creditor's Application to Reject Opposition to Execution vs. Debtor's Non-Appearance: The appellate court overturned this decision on appeal, reasoning that under execution law, provisional rejection requires proof of debt based on a public deed or private writing constituting a clear acknowledgment of debt, and the execution writ itself, prepared by the enforcement office based on the creditor's claims, is insufficient evidence for this purpose; furthermore, the debtor's non-appearance does not constitute an implicit acknowledgment of debt, as the judge must rule based on the existing documentation.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione domanda d'esecuzione eccezioni processuali proposta di giudizio valutazione delle prove procedura di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 lett. g CPC
This provision, concerning the grounds for cassation (manifest violation of material or formal law or clearly erroneous assessment of evidence), justifies the acceptance of the appeal and the subsequent annulment of the lower court's decision.
Art. 82 LEF
This article defines the requirements for provisional rejection of opposition (based on acknowledgment of debt), which the court implicitly used to rule on the merits in its final order (Order 1).
Art. 69 LEF
che nella concreta fattispecie, il solo atto che l’istante ha prodotto a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione è il precetto esecutivo, documento che viene allestito dall’ufficio esecuzioni sulla base delle indicazioni che vengono fornite dal creditore nella domanda di esecuzione (art. 69 LEF);
Art. 20 cpv. 4 nuova
che tantomeno può essere dedotto un riconoscimento (implicito) del debito dall'assenza dell'escussa dal contraddittorio, poiché se una parte non compare è fatto obbligo al giudice di decidere in base agli atti (art. 20 cpv. 4 nuova LALEF);
Art. 20 LALEF
82 LEF e dell'art. 20 LALEF, deve essere accolto;
Art. 148 CPC
This article governs the allocation of costs, cited in reference to the final order regarding court fees (Order 2).
art. 20 cpv. 4 nuova LALEF
This article, concerning the obligation of the judge to decide based on the files when a party fails to appear, was cited to support the reasoning that absence does not imply acknowledgment of debt, influencing the final ruling (Order 1).
OTLEF
This provision (likely an organizational or procedural rule for the Court of Cassation) is cited in reference to the costs/fees allocation.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 lett. g CPC

This provision, concerning the grounds for cassation (manifest violation of material or formal law or clearly erroneous assessment of evidence), justifies the acceptance of the appeal and the subsequent annulment of the lower court's decision.

art. 82 LEF

This article defines the requirements for provisional rejection of opposition (based on acknowledgment of debt), which the court implicitly used to rule on the merits in its final order (Order 1).

art. 20 cpv. 4 nuova LALEF

This article, concerning the obligation of the judge to decide based on the files when a party fails to appear, was cited to support the reasoning that absence does not imply acknowledgment of debt, influencing the final ruling (Order 1).

art. 148 CPC

This article governs the allocation of costs, cited in reference to the final order regarding court fees (Order 2).

OTLEF

This provision (likely an organizational or procedural rule for the Court of Cassation) is cited in reference to the costs/fees allocation.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.98.00124 · Lugano 12 novembre 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 1998 presentato da

__________ rappr. dall’amministratore unico __________ Contro

la sentenza 22 ottobre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 luglio 1998 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 7 luglio 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’356.-;

che al contraddittorio indetto per il 7 ottobre la convenuta non ha fatto atto di comparsa;

che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al PE in discussione, considerando in particolare:

che la mancata comparsa dell'escussa dev'essere intesa "nel senso che non ha nulla da opporre all'istanza di rigetto";

che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale poiché l'unico documento prodotto dall’istante, ossia il precetto esecutivo, non può equivalere a valido riconoscimento del debito;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa

se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989

in re M./D.SA);

che nella concreta fattispecie, il solo atto che l’istante ha prodotto a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione è il precetto esecutivo, documento che viene allestito dall’ufficio esecuzioni sulla base delle indicazioni che vengono fornite dal creditore nella domanda di esecuzione (art. 69 LEF);

che quindi nello stesso non è possibile intravedere un riconoscimento di debito ai sensi del fondamentale concetto surriferito;

che tantomeno può essere dedotto un riconoscimento (implicito) del debito dall'assenza dell'escussa dal contraddittorio, poiché se una parte non compare è fatto obbligo al giudice di decidere in base agli atti (art. 20 cpv. 4 nuova LALEF);

che di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’erronea applicazione dell’art. 82 LEF e dell'art. 20 LALEF, deve essere accolto;

che poiché il giudizio querelato è frutto di un errore manifesto commesso dal primo giudice, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altra formalità (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che tuttavia, a dipendenza della procedura seguita in questa sede, non è possibile caricare spese alla parte resistente;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 5 novembre 1998 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

22 ottobre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L’istanza è respinta.*

2. La tassa di giustizia di fr. 150.-, da anticipare dall’istante,*

*rimane a suo carico.*

II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si attribuiscono indennità.

III. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria