Creditor's Application to Reject Opposition to Execution vs. Debtor's Non-Appearance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a summary proceeding for the provisional rejection of an opposition to an execution, the lower court granted the creditor's request for rejection, concluding that the debtor's failure to appear implied acceptance of the application to reject the opposition. The appellate court overturned this decision on appeal, reasoning that under execution law, provisional rejection requires proof of debt based on a public deed or private writing constituting a clear acknowledgment of debt, and the execution writ itself, prepared by the enforcement office based on the creditor's claims, is insufficient evidence for this purpose; furthermore, the debtor's non-appearance does not constitute an implicit acknowledgment of debt, as the judge must rule based on the existing documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 69 LEF, Art. 20 cpv. 4 nuova, Art. 20 LALEF, Art. 148 CPC; Creditor's Application to Reject Opposition to Execution vs. Debtor's Non-Appearance: The appellate court overturned this decision on appeal, reasoning that under execution law, provisional rejection requires proof of debt based on a public deed or private writing constituting a clear acknowledgment of debt, and the execution writ itself, prepared by the enforcement office based on the creditor's claims, is insufficient evidence for this purpose; furthermore, the debtor's non-appearance does not constitute an implicit acknowledgment of debt, as the judge must rule based on the existing documentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, concerning the grounds for cassation (manifest violation of material or formal law or clearly erroneous assessment of evidence), justifies the acceptance of the appeal and the subsequent annulment of the lower court's decision.
This article defines the requirements for provisional rejection of opposition (based on acknowledgment of debt), which the court implicitly used to rule on the merits in its final order (Order 1).
This article, concerning the obligation of the judge to decide based on the files when a party fails to appear, was cited to support the reasoning that absence does not imply acknowledgment of debt, influencing the final ruling (Order 1).
This article governs the allocation of costs, cited in reference to the final order regarding court fees (Order 2).
This provision (likely an organizational or procedural rule for the Court of Cassation) is cited in reference to the costs/fees allocation.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00124 · Lugano 12 novembre 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 1998 presentato da
__________ rappr. dall’amministratore unico __________ Contro
la sentenza 22 ottobre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 luglio 1998 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 luglio 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’356.-;
che al contraddittorio indetto per il 7 ottobre la convenuta non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al PE in discussione, considerando in particolare:
che la mancata comparsa dell'escussa dev'essere intesa "nel senso che non ha nulla da opporre all'istanza di rigetto";
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale poiché l'unico documento prodotto dall’istante, ossia il precetto esecutivo, non può equivalere a valido riconoscimento del debito;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa
se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989
in re M./D.SA);
che nella concreta fattispecie, il solo atto che l’istante ha prodotto a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione è il precetto esecutivo, documento che viene allestito dall’ufficio esecuzioni sulla base delle indicazioni che vengono fornite dal creditore nella domanda di esecuzione (art. 69 LEF);
che quindi nello stesso non è possibile intravedere un riconoscimento di debito ai sensi del fondamentale concetto surriferito;
che tantomeno può essere dedotto un riconoscimento (implicito) del debito dall'assenza dell'escussa dal contraddittorio, poiché se una parte non compare è fatto obbligo al giudice di decidere in base agli atti (art. 20 cpv. 4 nuova LALEF);
che di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’erronea applicazione dell’art. 82 LEF e dell'art. 20 LALEF, deve essere accolto;
che poiché il giudizio querelato è frutto di un errore manifesto commesso dal primo giudice, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altra formalità (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che tuttavia, a dipendenza della procedura seguita in questa sede, non è possibile caricare spese alla parte resistente;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 5 novembre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
22 ottobre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza è respinta.*
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-, da anticipare dall’istante,*
*rimane a suo carico.*
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si attribuiscono indennità.
III. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria