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16.1998.120 • TRAC TI 16.1998.120 Generato dall'IA

Employee v. Employer: Unpaid Wages During Notice Period After Client Assignment End

Numero d'incarto 16.1998.120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A former employee sued for unpaid salary covering the notice period after her work assignment at a client site ended and the employer subsequently issued notice on June 30th, effective the end of September. The lower court dismissed the claim because the employee rejected alternative work offers made in the termination letter, but the appellate court partially granted the appeal, reasoning that the employer failed to offer any work for the period between the cessation of work at the client (June 6th) and the date the termination letter was received (July 2nd), meaning the employer was in default and owed wages for June and the first two weeks of July, as the employee was not required to continuously solicit work after rejecting the initial offers without an intervening offer period.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 321 CO, Art. 319 CO, Art. 319 cpv. 2 CO, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 333 cpv. 4 CO; Employee v. Employer: Unpaid Wages During Notice Period After Client Assignment End: The lower court dismissed the claim because the employee rejected alternative work offers made in the termination letter, but the appellate court partially granted the appeal, reasoning that the employer failed to offer any work for the period between the cessation of work at the client (June 6th) and the date the termination letter was received (July 2nd), meaning the employer was in default and owed wages for June and the first two weeks of July, as the employee was not required to continuously solicit work after rejecting the initial offers without an intervening offer period.

Parole chiave

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arretrati di salario cessione di salario termine di disdetta ordine di pagamento scadenza di disdetta contratto di lavoro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision was the basis cited by the appellant for their cassation appeal, leading to the partial acceptance of the appeal regarding the merits.

art. 332 cpv. 2 CPC

This procedural rule was cited as the basis for the court to decide the merits of the case after partially accepting the cassation appeal.

art. 417 lett. e CPC

This provision was cited alongside Art. 327 seq. CPC in the final preamble before issuing the ruling.

art. 333 cpv. 4 CO

This article concerning the transfer of work obligations was discussed in the reasoning, but not explicitly cited in the final dispositive orders (Points 1, 2, 3).

art. 324 cpv. 1 CO

This article concerning salary payment was discussed in the reasoning, but not explicitly cited in the final dispositive orders (Points 1, 2, 3).

art. 324 CO

This article concerning salary payment was discussed in the reasoning, but not explicitly cited in the final dispositive orders (Points 1, 2, 3).

art. 333 CO

This article concerning the transfer of work obligations was discussed in the reasoning, but not explicitly cited in the final dispositive orders (Points 1, 2, 3).

art. 319 cpv. 2 CO

This article concerning part-time work was discussed in the reasoning, but not explicitly cited in the final dispositive orders (Points 1, 2, 3).

art. 319 CO

This article concerning the employment contract was discussed in the reasoning, but not explicitly cited in the final dispositive orders (Points 1, 2, 3).

art. 321 CO

This article concerning the obligation to perform work was discussed in the reasoning, but not explicitly cited in the final dispositive orders (Points 1, 2, 3).

art. 2 Costi (in English: Costs)

Costs and expenses for the present judgment were explicitly ruled as not being levied in section II.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00120 · Lugano 21 aprile 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 presentato da

__________ (patr. dallo studio legale __________) contro

la sentenza 2 ottobre 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa a procedura speciale in materia di salari e mercedi promossa con istanza 5 giugno 1998 nei confronti di

__________ (patr. dallo studio legale __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’380.45 netti oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali, domanda poi ridotta a fr. 3’312.75 e respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. __________ è stata assunta alle dipendenze della ditta __________, ora in liquidazione, in qualità di operaia pulitrice a far tempo dal 17 gennaio 1996 (doc. A).

Dall’inizio del contratto sino al 6 giugno 1997, data sino alla quale è stata regolarmente pagata, la lavoratrice ha svolto le proprie mansioni presso la famiglia __________ di __________, dopo di che, avendo quest’ultima rinunciato ai servizi della ditta __________, __________ è stata licenziata per la fine di agosto 1997 (doc. B). Contestando la tempestività della disdetta 30 giugno 1997 siccome pervenuta agli inizi del mese di luglio e quindi effettiva solo per la fine di settembre 1997, con istanza 5 giugno 1998 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’380.45, poi ridotti a fr. 3’312.75 netti oltre accessori, corrispondenti al salario di sua spettanza per i mesi da giugno a settembre 1997.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover remunerare la lavoratrice per il periodo di disdetta ritenuto che quest’ultima ha rifiutato tutte le proposte di lavoro alternative che le sono state formulate per questo periodo.

2. Con il querelato giudizio il pretore, accertato preliminarmente che lo scritto 30 giugno 1997 della convenuta costituisce a tutti gli effetti una disdetta del contratto di lavoro valida per la fine del mese di settembre 1997, ha nondimeno respinto l’istanza per il fatto che la lavoratrice, nonostante non fosse stata esonerata dal prestare la propria opera durante il periodo di disdetta, ha rifiutato tutte le offerte di lavoro proposte dalla datrice di lavoro nello stesso scritto 30 giugno 1997 (doc. B).

3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 ottobre 1998, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver posto a suo carico le conseguenze della mancata ripresa del lavoro nonostante sia stata la datrice di lavoro ad ordinarle di stare a casa al termine dell’attività svolta presso la famiglia __________, proponendole poi delle occupazioni alternative solo con la disdetta 30 giugno 1997; occupazioni che ella non ha potuto accettare non disponendo di un mezzo di trasporto idoneo per recarsi sul posto di lavoro, mentre l‘ulteriore proposta di impiego presso la ditta __________ non ha potuto essere accettata siccome configurante una modifica unilaterale del contratto.

Con osservazioni 3 novembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Di principio il lavoratore è tenuto a fornire la propria prestazione lavorativa sin tanto che dura il rapporto di lavoro (Rehbinder in Berner Kommentar, art. 321 CO, N. 5 e 8). L’entità e le modalità di questa prestazione si valutano in funzione del contenuto del contratto (Brühwiler,Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 321, N. 2).

Nel caso di specie, sulla base del contratto sottoscritto dalle parti il 17 gennaio 1996 (doc. A), che prevedeva un salario orario di fr. 16.- incluse le vacanze e un orario di lavoro flessibile, l’istante ha lavorato quale donna delle pulizie presso la famiglia __________ di __________ dal giorno della sua assunzione sino al 6 giugno 1997, data per la quale la famiglia __________ ha rinunciato, per motivi indipendenti dalla lavoratrice, alle prestazioni della convenuta. Durante questo periodo l’istante ha effettuato una media di 20 ore settimanali (cfr. pto. 4 istanza), per un salario mensile netto di fr. 1’095.10 (doc. H).

Trattasi in sostanza di un rapporto di lavoro a tempo parziale, o comunque a questo assimilabile, con il quale il lavoratore s'impegna nei confronti e a favore del datore di lavoro a prestare in modo continuativo lavoro a ore, a mezze giornate o a giornate (Rehbinder, op.cit., art. 319 CO, N. 25). Può trattarsi quindi anche di prestazioni di lavoro irregolari nell'ambito di un rapporto di base ininterrotto (Brühwiler, op.cit., art. 319 CO, N. 12; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, art. 319 CO, N. 18). Il contratto di lavoro a tempo parziale, previsto dall'art. 319 cpv. 2 CO, non è regolato in modo particolare dal diritto svizzero, mentre diverse sono le forme nelle quali si concretizza (JAR 1994, 89 e segg.: Informazioni BIGA). In alcune di esse il lavoratore è particolarmente esposto alla volontà del datore di lavoro che determina quando e per quanto tempo il lavoro dev'essere prestato, ossia condiziona il reddito del lavoratore in funzione del fatto che gli vengono retribuite soltanto le ore effettive di lavoro: anche in questo caso, poiché la legge non prevede norme di protezione, la dottrina suggerisce di pattuire minimi e massimi d'impiego settimanale, il tempo d'impiego minimo per ogni prestazione lavorativa, ecc. Una pattuizione prudente s'impone dal momento che il contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale, al di fuori delle norme cogenti del diritto del lavoro, dipende esclusivamente dalla volontà delle parti. Se ne deduce che, se il datore di lavoro non garantisce un determinato volume di lavoro, il lavoratore non ha diritto a una maggiore occupazione di quella offertagli in concreto, né a una retribuzione diversa da quella corrispondente al lavoro prestato (Brühwiler,op.cit., art. 319,

N. 12).

6. Nell'ambito del contratto in esame non è stato determinato il luogo di lavoro. La ricorrente rimprovera al pretore di non aver ritenuto il contrario in base alle allegazioni di controparte. Sennonché, né l'istante ha provato che il suo contratto fosse esclusivamente vincolato all'appalto con la famiglia __________, né le affermazioni della controparte hanno il significato preteso. Esse descrivono infatti -in modo non equivocole difficoltà della convenuta nel trovare una soluzione alternativa poiché la lavoratrice -assunta fin dall'inizio in funzione delle esigenze della famiglia __________ - aveva prestato la sua opera esclusivamente presso quel cliente. La convenuta non ha invece mai ammesso che ciò escludesse la possibilità di svolgere il lavoro di pulizia presso altri suoi clienti.

7. Una seconda censura concerne l'offerta di prestare lavoro, dovuta dalla lavoratrice dopo aver cessato l'attività presso la famiglia __________ e quindi durante il periodo di disdetta. Orbene, con la conclusione del contratto la convenuta si è garantita la possibilità di trovare alla propria dipendente una nuova sistemazione con un diverso orario lavorativo, senza che ciò configuri una modifica delle condizioni contrattuali come preteso dalla ricorrente, ritenuto che il contratto non prevede nulla in merito al posto e all’orario di lavoro, salvo l’orario flessibile.

In quest’ottica, ultimata l’attività presso la famiglia __________ il 6 giugno 1997, l’istante era quindi tenuta -in linea di principioad accettare le nuove proposte di impiego formulate dalla datrice di lavoro. Questa, pur dimostrando disponibilità in tal senso, ha avuto difficoltà, nella ricerca di un’alternativa. Anzi, nel caso concreto, ammette "di non aver saputo dove collocarla”. Determinante è perciò il fatto che l'offerta di impieghi alternativi è avvenuta soltanto con la lettera di licenziamento del 30 giugno 1997 (doc. A), mentre per il periodo precedente, ossia quello dal 6 (ultimo giorno di lavoro presso la famiglia __________) al 30 giugno 1997, la datrice di lavoro non ha proposto nessuna alternativa. A tal fine nulla giova alla convenuta il richiamo allo scritto 1° luglio 1997 dell’impresa di pulizia __________ (doc. E) secondo il quale l’istante avrebbe dovuto iniziare un’attività presso quest’ultima il 15 giugno 1997, ritenuto che questo scritto non è stato indirizzato alla lavoratrice bensì alla convenuta, ragione per la quale non è dato di sapere se l’interessata fosse a conoscenza di questa possibilità di occupazione alternativa già nel corso del mese di giugno 1997. Non riconoscendo all'istante il diritto al salario nemmeno per le tre settimane del mese di giugno, malgrado non esistesse (pacificamente) una situazione di mora da parte della lavoratrice, il pretore ha giudicato -almeno su questo puntoin modo manifestamente contrario agli atti di causa.

8. Accogliendo su questo punto il ricorso per cassazione, la Camera è tenuta a decidere il merito della lite in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC.

La ricorrente rimprovera ancora al pretore di non aver tenuto conto della sua oggettiva impossibilità di raggiungere tempestivamente i luoghi di lavoro offerti in alternativa, così da rendere vana quell'offerta. Sennonché, in sede di discussione, la convenuta -supplendo alla carenza probatoria dell'istanteha ammesso che la lavoratrice si era opposta a quell'offerta poiché comportava sedi e orari diversi tali da rendere difficile la sua presenza sui luoghi di lavoro nei tempi desiderati. Di più, ha esposto di aver voluto mostrare la sua buona volontà, cercando per la lavoratrice un lavoro più facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, ossia presso il __________ di __________. Il pretore non ha tenuto conto di questa particolarità della fattispecie, decidendo in sfavore della lavoratrice in quanto non aveva accettato la prima offerta di lavoro sostitutivo: la conclusione è però scorretta poiché il problema è stato trasferito dalle parti medesime sulla questione __________, per la quale la ricorrente richiama -come già in prima sedel'applicabilità dell'art.

333 cpv. 4 CO, assumendo l'illiceità del trasferimento a terzi del diritto alla prestazione di lavoro, da parte del datore di lavoro contrattuale, senza il consenso del lavoratore. La noma invero soffre eccezioni (Brühwiler, op. cit., art. 333 CO, n. 6); ma tant'è, poiché essenziale nella fattispecie è il fatto che -dopo il rifiuto (giustificato o no) della lavoratrice di prestare temporaneamente la sua opera per un altro datore di lavoronon risulta che essa abbia mai più interpellato la convenuta per offrirle le sue prestazioni di lavoro, così da garantirsi il diritto al salario per tutta la rimanente durata di validità del contratto, ossia in conformità con l'art. 324 cpv. 1 CO. Infatti, il pagamento del salario senza prestazione lavorativa in caso d'impedimento al lavoro è dato nel caso di mora del datore di lavoro nella sua accettazione: ciò presuppone tuttavia un'espressione della disponibilità del lavoratore a prestare la sua opera: caso contrario subentra la presunzione dello scioglimento consensuale del rapporto lavorativo (Brühwiler, op. cit., art. 324, n. 3; Rehbinder, op. cit.,art. 324, n. 11 segg.).

In tal modo, nel caso concreto, la mora del datore di lavoro non è intervenuta, liberando quest'ultimo dall'obbligo di pagamento del salario a partire da quando la lavoratrice, respinta ogni offerta di lavoro sostitutivo, non ha proceduto nel senso surriferito. Questo momento, tenuto conto che la prima offerta reca la data del 30 giugno ed è pervenuta all'istante il 2 luglio; che la seconda offerta (__________) non reca una data certa (teste __________) ma è collocata dall'istante nel corso del mese di luglio e che, per entrambe appare adeguato un breve tempo di riflessione, può essere fissato a metà del mese di luglio. Ne consegue che il diritto al salario si riferisce a tutto il mese di giugno e a due settimana di luglio, non tenuto conto dell'importo corrispondente a vacanze, così come concordato fra le parti (cfr. verbale 5 agosto 1998, in fine) e conseguentemente ritenuto dalla stessa istante in sede di conclusioni. Gli importi determinanti possono essere dedotti dal conteggio prodotto dall'istante (doc. H), non contestato da controparte.

9. La censura concernente le ripetibili diviene priva d'oggetto a dipendenza dell'esito del ricorso sul merito della lite e della successiva nuova pronuncia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art.

417 lett. e CPC

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 2 ottobre 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è parzialmente accolta.*

*Di conseguenza __________ in liquidazione è condannata a pagare a __________ l’importo di fr. 1'368.95 netti oltre interessi del 5% dal 1° luglio 1997.*

*2. Non si prelevano né tasse né spese.*

*Le ripetibili sono compensate.*

II. Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. Le ripetibili sono compensate.

III. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria