Seller v. Buyer (Clothing Sale Proof)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sued for the price of clothing items, where the initial judge dismissed the claim for failing to meet the burden of proof regarding the sale, leading the plaintiff to appeal, arguing that the lower court arbitrarily evaluated the evidence by ignoring proof for at least one item, a jacket valued at a specific amount, which was confirmed by a witness. The appellate court reasoned that in a sales contract claim, the seller bears the burden of proving the delivery of goods, and although the lower court correctly found insufficient proof for the entire debt, the witness testimony adequately proved the sale of the jacket; furthermore, the buyer failed to prove payment for that item, thus the court partially upheld the appeal, reversing the initial decision and awarding the seller the proven amount plus interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 183 CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 102 cpv. 2 CO, Art. 148 CPC; Seller v. Buyer (Clothing Sale Proof): The appellate court reasoned that in a sales contract claim, the seller bears the burden of proving the delivery of goods, and although the lower court correctly found insufficient proof for the entire debt, the witness testimony adequately proved the sale of the jacket; furthermore, the buyer failed to prove payment for that item, thus the court partially upheld the appeal, reversing the initial decision and awarding the seller the proven amount plus interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe main ground for partially accepting the appeal, allowing the sentence to be annulled based on the arbitrary evaluation of evidence.
Applied to allow the Chamber to rule on the merits of the dispute after accepting the appeal.
Cited as the legal basis for calculating default interest on the awarded principal amount.
Cited in the preamble as the basis for the allocation of costs for the appellate judgment.
Cited in the preamble alongside Art. 148 CPC for the allocation of costs for the appellate judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00012 · Lugano 18 maggio 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 febbraio 1998 presentato da
__________ (patr. dallo studio legale __________) contro
la sentenza 23 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 luglio 1997 nei confronti di
__________ (patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’050.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1.
Con istanza 21 luglio 1997 __________, titolare del negozio __________ a __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’050.- corrispondenti al prezzo di alcuni capi di abbigliamento acquistati dalla convenuta (doc. B).
Quest’ultima si è opposta alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto nei confronti dell’istante alla quale sostiene aver pagato a saldo fr. 3’000.– e di non avere successivamente fatto ulteriori acquisti.
2.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza addebitando alla parte istante il mancato ossequio dell’onere della prova che le competeva in merito all’effettiva vendita alla convenuta dei capi di abbigliamento di cui chiede il pagamento.
3.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove per non aver ritenuto provata la sua pretesa quantomeno per quanto attiene alla fornitura di una giacca “Attolini” del valore di fr. 1’350.– confermata dalla teste __________. Con l’annullamento della sentenza impugnata, essa chiede pertanto –in via principale– l’accoglimento integrale dell’istanza e –subordinatamente– l’accoglimento limitato all’importo di fr. 1’350.–.
Con osservazioni 16 marzo 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
5. Controversa nella fattispecie è la sussistenza del credito fatto valere dalla parte istante.
Trattandosi di una pretesa derivante da un contratto di compravendita, spetta al venditore provare di aver fornito la merce mentre incombe all’acquirente la prova del relativo pagamento (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 7 e 13 ad art. 183 CPC).
Dalle risultanze istruttorie, in specie dalla deposizione della teste __________ (sarta alle dipendenze dell’istante), si evince l’acquisto da parte della convenuta di una giacca “Attolini” del valore -non contestatodi fr. 1’350.–: limitatamente a questo importo è pertanto sufficientemente provata la prestazione della venditrice, relativamente a un capo di abbigliamento che figura negli elenchi versati agli atti (doc. B e doc. E, pag. 2). La stessa risultanza non concerne invece –contrariamente alle conclusioni del primo giudice– il pagamento della merce, a dipendenza dei rispettivi oneri probatori delle parti di cui già si è detto. In concreto, la convenuta non è stata in grado di provare di aver pagato il relativo prezzo, non potendo certo bastare la sua allegazione secondo la quale con un pagamento di fr. 3’000.- ella avrebbe saldato ogni sua posizione debitoria nei confronti dell’istante.
La censura della ricorrente dev’essere pertanto accolta con il conseguente annullamento del giudizio impugnato.
6. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Per quanto esposto, la pretesa di parte istante, limitatamente alla posta di fr. 1’350.- oltre interessi del 5% a far tempo dal 1° febbraio 1997, data della prima interpellazione agli atti (doc. C; art. 102 cpv. 2 CO), deve essere così accolta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 15 febbraio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 gennaio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza è parzialmente accolta.*
*Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l’importo di fr. 1’350.- oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 1997.*
2. È rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE __________ dell’UE di Lugano limitatamente all’importo di fr. 1’350.- oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 1997.*
3. La tassa di giustizia in fr. 500.- e le spese, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per fr. 400.- mentre la rimanenza di fr. 100.- deve essere posta a carico della convenuta alla quale l’istante verserà l’importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.*
II. Tasse e spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per 4/5 mentre la rimanenza è posta a carico di __________ alla quale la ricorrente rifonderà l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria