Contract Dispute Over Vehicle Restoration Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought payment for supplementary restoration work on a vehicle beyond the initial agreed lump sum of up to 2,500, with the lower court awarding only 500 based on witness testimony suggesting the initial fee covered most work, except for repainting bumpers and handles. The appellate court rejected the appeal, finding that the lower court did not arbitrarily evaluate the evidence by prioritizing the testimony of a witness present at contract formation who supported the lower fee for the core work, as the appellant failed to meet the burden of proof required to demonstrate that the disputed charges were excluded from the initial agreement, despite conflicting testimony from other witnesses whose testimony the first judge reasonably discounted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 8 CC, Art. 90 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Contract Dispute Over Vehicle Restoration Costs: The appellate court rejected the appeal, finding that the lower court did not arbitrarily evaluate the evidence by prioritizing the testimony of a witness present at contract formation who supported the lower fee for the core work, as the appellant failed to meet the burden of proof required to demonstrate that the disputed charges were excluded from the initial agreement, despite conflicting testimony from other witnesses whose testimony the first judge reasonably discounted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the general legal basis for reviewing the cassation appeal, although the appeal was ultimately rejected.
Cited for the application of costs against the losing party (the appellant).
Cited for the application of costs related to the court's internal regulations.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00119 · Lugano 16 marzo 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 presentato da
__________ (patr. dall’avv. __________) contro
la sentenza 21 settembre 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 9 aprile 1996 nei confronti di
__________ (patr. dallo studio legale __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’715.80 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 500.– oltre interessi, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Con istanza 9 aprile 1996 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’715.80 oltre accessori a saldo delle fatture
13 e 20 dicembre 1995 (doc. A e B) emesse per i lavori di restauro eseguiti sul veicolo di quest’ultimo. L’importo fatto valere in giudizio corrisponderebbe alla fatturazione di lavori supplementari non previsti nella mercede a corpo inizialmente pattuita in ragione di fr. 2’500.– al massimo.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver concordato con l’istante una mercede globale di fr. 2’000.–/2’500.– per i lavori dalla stessa eseguiti sul suo veicolo. Quale lavoro straordinario non compreso nel preventivo e nella mercede di fr. 2’000.– dallo stesso pagata, egli ha ammesso unicamente l’esecuzione della verniciatura del paraurti e delle maniglie delle portiere.
2. Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare sulla deposizione del teste __________ che ha partecipato alle trattative tra le parti, ha fatto propria la tesi del convenuto secondo la quale nella mercede inizialmente pattuita di fr. 2’000.–/2’500.– erano compresi tutti i lavori eseguiti dall’istante, eccezion fatta per la riverniciatura dei paraurti e delle maniglie, lavori supplementari richiesti in una fase successiva e per i quali il pretore ha riconosciuto all’istante un importo di fr. 500.–.
3. Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per essersi basato unicamente sulla deposizione del teste __________, amico del convenuto, omettendo invece di considerare quanto emerso dalle deposizioni __________ e __________, dipendenti della carrozzeria. A proposito di quest’ultima testimonianza, la ricorrente rimprovera al pretore di non averla ritenuta influente per il fatto che il teste avrebbe riportato dichiarazioni rilasciate da un terzo, mentre quelle informazioni corrispondono agli ordini di esecuzione dei lavori impartiti al teste dal suo datore di lavoro sulla base degli accordi che questi aveva preso con il convenuto.
Con osservazioni 10 novembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
5.
Oggetto del ricorso è determinazione del contenuto del contratto di appalto concluso tra le parti, ossia quali prestazioni fossero comprese nella mercede inizialmente pattuita, che le parti ammettono aver fissato in un importo massimo di
fr. 2’500.–.
L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla.
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Secondo questa regola generale sull’onere della prova, che vale evidentemente anche nell’ambito del contratto di appalto, spettava all’istante provare che nella mercede inizialmente pattuita non erano compresi gli interventi oggetto della fatturazione controversa.
La conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante non avrebbe fatto fronte a quest’onere probatorio non è arbitraria poiché trova riscontro nelle risultanze istruttorie, perlomeno in alcune di esse. A questo proposito è utile rilevare che quando il giudice si trova confrontato a risultanze istruttorie che forniscono elementi divergenti circa una determinata circostanza -quale in concreto la determinazione del contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti e più precisamente la distinta dei lavori appaltati per una mercede pattuita a corpo per un massimo di fr. 2’500.– è libero di valutare la portata delle prove fornite dalle parti facendo propria la tesi che più lo convince a condizione che questa non sia chiaramente smentita da altre risultanze (art. 90 CPC).
In concreto la valutazione operata dal pretore non può essere censurata con successo.
Innanzi tutto perché il teste __________, presente al momento della consegna del veicolo all’istante e alla conclusione del contratto di appalto in discussione, conferma la pattuizione di una mercede di fr. 2’000.– sino a un massimo di fr. 2’500.– per tutti i lavori oggetto della fatturazione controversa (“rifare alcune pezze all’interno e all’esterno del veicolo.....riverniciare totalmente il veicolo esternamente....verniciatura, oltre che dell’esterno, del veicolo, delle battute interne delle porte, delle battute del cofano e del portellone posteriore.... Per quanto riguarda le bande di decorazione laterale....nel preventivo era compresa la stuccatura delle relative modanature”), eccezion fatta per la riverniciatura dei due paraurti.
In merito a questa deposizione, sulla fedefacenza della quale la ricorrente sembra esprimere dubbi a causa del rapporto di amicizia del teste con il convenuto, va rilevato che per costante giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza, rispettivamente d’amicizia con una delle parti, la credibilità della stessa può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA).
Nella fattispecie nessuno di questi elementi è dato, tanto più che alla deposizione del teste __________, presente alle trattative tra le parti, la ricorrente ha contrapposto le deposizioni di due testi che il pretore, proprio perché non presenti al momento della conclusione del contratto e quindi nell’impossibilità di conoscerne il contenuto, ha scartato.
Il fatto che il teste __________ abbia confermato che alcuni lavori sono stati commissionati in un secondo tempo, non basta per scardinare la tesi del convenuto, già perchè il teste si limita a tale generica affermazione e perchè lo stesso non conosceva gli accordi iniziali. Per gli stessi motivi il primo giudice si è distanziato dalla deposizione __________, essendosi il teste limitato a riportare le istruzioni che egli riceveva dal proprio datore di lavoro in merito ai lavori da eseguire sul veicolo del convenuto, senza che ciò basti a dimostrare quale fosse il contenuto del contratto, prova che come detto incombeva all’istante fornire.
6. Alla luce di quanto sopra esposto, l’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice è sostenibile ed esclude pertanto l’annullamento del giudizio impugnato.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 della __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere al resistente l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria