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16.1998.114 • TRAC TI 16.1998.114 Generato dall'IA

Untimely Cassation Appeal Regarding Vehicle Repair Costs

Numero d'incarto 16.1998.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that upheld a claim for payment of outstanding repair costs for a vehicle, which the lower court had granted because the appellant failed to timely contest the commissioned work. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing of the cassation appeal on September 30, 1998, exceeded the twenty-day statutory deadline, which commenced the day after the appellant admitted receiving the decisions on September 3, 1998, rendering the appeal untimely under the relevant procedural code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 328 cpv. 1 CPC, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Untimely Cassation Appeal Regarding Vehicle Repair Costs: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing of the cassation appeal on September 30, 1998, exceeded the twenty-day statutory deadline, which commenced the day after the appellant admitted receiving the decisions on September 3, 1998, rendering the appeal untimely under the relevant procedural code provisions.

Parole chiave

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spese di ripristino termine processuale perentorio deposito tardivo termini di ricorso violazione dell'obbligo di mantenimento anticipo spese tardivo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 328 cpv. 1 CPC

This provision establishes the deadline for contesting the judgment, which was exceeded, leading to the inadmissibility of the appeal.

art. 313 bis CPC

Cited as the basis allowing the Chamber to decide on the rejection of the appeal based on inadmissibility without notifying the opposing party.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited as the provision making art. 313 bis CPC applicable to the procedure for cassation appeals.

art. 327 segg. CPC

These articles are generally cited as the basis for the cassation appeal procedure relevant to the decision.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00114 · Lugano 21 ottobre 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 settembre 1998 presentato da

___________ contro

la sentenza e il decreto 2 settembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 11 ottobre 1994 da

___________ patr. dall’avv. ___________ con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1’905.- nonché il rigetto dell’opposizione interposta da quest’ultima al PE n. ___________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 11 ottobre 1994 ___________ ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’905.- a saldo delle fatture emesse il 20 e 21 giugno 1994 per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima, pretesa alla quale la convenuta si è opposta;

che con sentenza 2 settembre 1998 il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa nessuna tempestiva contestazione da parte della convenuta dei lavori dalla stessa commissionati all’istante, ha integralmente accolto l’istanza, mentre con decreto di identica data ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria formulata dalla convenuta;

che con atto ricorsuale 30 settembre 1998 ___________ è insorta contro le predette decisioni;

che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di

20 giorni;

che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che nel caso concreto, poiché la ricorrente medesima ammette di aver ricevuto le decisioni querelate il 3 settembre 1998, al momento dell’invio del ricorso (30 settembre 1998 come risulta dal timbro postale), il termine ricorsuale di 20 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso 30 settembre 1998 di ___________ è irricevibile in quanto tardivo.

2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

___________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria