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16.1998.11 • TRAC TI 16.1998.11 Generato dall'IA

Carpenters' Parity Commission v. Furniture Assembly Company

Numero d'incarto 16.1998.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a cassation appeal filed by a carpenters' parity commission seeking payment of a fine from a defendant company that refused to comply with the annual inspection required by the generally binding Collective Labor Agreement (CCL) for carpenters, which the lower court had rejected by finding the CCL inapplicable to the defendant's activity. The court reasoned that the lower court's decision was arbitrary because the federal decree extending the CCL explicitly includes "assembly companies" and companies manufacturing kitchen furniture, and the defendant admitted to assembling such furniture, thus concluding that the defendant was clearly subject to the CCL and the resulting obligation to undergo inspection or face a fine.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 247 cpv. 1 CPC, Art. 51 cpv. 2 lett.a CCL, Art. 42 CCL, Art. 297 CPC, Art. 4 Cost; Carpenters' Parity Commission v. Furniture Assembly Company: The court reasoned that the lower court's decision was arbitrary because the federal decree extending the CCL explicitly includes "assembly companies" and companies manufacturing kitchen furniture, and the defendant admitted to assembling such furniture, thus concluding that the defendant was clearly subject to the CCL and the resulting obligation to undergo inspection or face a fine.

Parole chiave

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esame di cassazione contratti collettivi di lavoro obbligo di controllo accordo aziendale pagamento dell'ammenda decisioni di associazioni di imprese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. g CPC
Con il presente tempestivo gravame la Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Art. 247 cpv. 1 CPC
A proposito di questo scritto, pur non potendogli conferire lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria non avendo per oggetto una questione di fatto bensì di diritto (art. 247 cpv.
Art. 51 cpv. 2 lett.a CCL
2 del Decreto federale, che ha conferito obbligatorietà generale al CCL –senza quindi che sia necessaria un’eventuale adesione a un’associa-zione di categoria come preteso dalla convenuta– quest’ultima è assoggettata al CCL, rispettivamente all’obbligo di sottoporsi ai necessari controlli (art. 51 cpv.
Art. 42 CCL
2 lett.a CCL) o, se del caso, al pagamento di un’ammenda convenzionale (art. 42 CCL).
Art. 297 CPC
A titolo abbondanziale va ricordato al giudice di pace l’obbligo di procedere alla convocazione delle parti al dibattimento finale (art. 297 CPC) in caso di assunzione di nuove prove, sia che queste vengano proposte dalle parti o da lui assunte d’ufficio, come è stato il caso in concreto.
Art. 4 Cost
Scopo del dibattimento finale è infatti quello di permettere alle parti di esprimere le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria, e ciò al fine di garantire il loro diritto di essere sentite (art. 4 Cost.).
Art. 332 cpv. 2 CPC
Applied by the court to decide the merits of the dispute after accepting the appeal.
Art. 148 CPC
Cited as the legal basis for determining court costs in the final orders.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 332 cpv. 2 CPC

Applied by the court to decide the merits of the dispute after accepting the appeal.

art. 327 segg. CPC

Cited generally as the basis for the cassation procedure used for the judgment.

art. 148 CPC

Cited as the legal basis for determining court costs in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00011 · Lugano 5 giugno 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 febbraio 1998 presentato da

__________ (patr. dall’avv. __________) contro

la sentenza 15 gennaio 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 aprile 1995 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 300.– oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Con istanza 19 aprile 1995 la Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 300.– corrispondenti a una multa inflitta alla convenuta il 19 maggio 1994 per non averle permesso l’esecuzione dell’annuale controllo previsto dal Contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname (CCL).

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’applicabilità del CCL all’attività da lei svolta.

2. Con il querelato giudizio il giudice di pace, esclusa l’applicabilità del CCL alla convenuta la cui attività non rientra tra quelle enunciate all’art. 2 cpv. 2 del Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al CCL, ha respinto l’istanza.

3. Con il presente tempestivo gravame la Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitraria-mente valutato le prove, in particolare per non essersi attenuto al preavviso dell’UFIAML –paragonabile a un parere peritale– secondo il quale la convenuta sarebbe assoggettata al CCL, quindi all’obbligo di sottoporsi ai controlli previsti.

Con osservazioni 26 febbraio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Controversa nella fattispecie è l’applicabilità o meno del CCL alla convenuta.

La conclusione del primo giudice secondo la quale quest’ultima non rientrerebbe nella categoria delle ditte assoggettate dal Decreto federale al CCL, è arbitraria siccome in urto con le risultanze istruttorie, dalle quali risulta esattamente il contrario.

In particolare, l’art. 2 cpv. 2 in fine del Decreto federale assoggetta al CCL in forma non equivoca anche “le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio)”. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, poiché questo stesso disposto estende la definizione di aziende di falegnameria anche alla fabbriche di mobili da cucina, si deve giocoforza concludere all’applicabilità del CCL anche alla convenuta che per sua stessa ammissione si occupa del montaggio di questi mobili. Una diversa soluzione, nel senso ipotizzato dal giudice di pace, è frutto di un’interpretazione del testo di legge contraria al suo chiaro tenore.

Ad identica soluzione si giunge anche sulla base del parere 7 luglio 1995 dell’UFIAML, richiesto dal giudice di pace medesimo. A proposito di questo scritto, pur non potendogli conferire lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria non avendo per oggetto una questione di fatto bensì di diritto (art. 247 cpv. 1 CPC), trattasi nondimeno del parere di un esperto del ramo che il giudice non può semplicemente ignorare senza darne spiegazione alcuna in sentenza.

Ne discende pertanto che secondo l’art. 2 cpv. 2 del Decreto federale, che ha conferito obbligatorietà generale al CCL –senza quindi che sia necessaria un’eventuale adesione a un’associa-zione di categoria come preteso dalla convenuta– quest’ultima è assoggettata al CCL, rispettivamente all’obbligo di sottoporsi ai necessari controlli (art. 51 cpv. 2 lett.a CCL) o, se del caso, al pagamento di un’ammenda convenzionale (art. 42 CCL).

6. A titolo abbondanziale va ricordato al giudice di pace l’obbligo di procedere alla convocazione delle parti al dibattimento finale (art. 297 CPC) in caso di assunzione di nuove prove, sia che queste vengano proposte dalle parti o da lui assunte d’ufficio, come è stato il caso in concreto.

Scopo del dibattimento finale è infatti quello di permettere alle parti di esprimere le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria, e ciò al fine di garantire il loro diritto di essere sentite (art. 4 Cost.). Il dibattimento finale non può essere sostituito dall’assegnazione alle parti di un termine per formulare osservazioni scritte, procedere non conforme alla procedura per le cause inappellabili.

Comunque, il silenzio delle parti su questo tema, il presene esito del ricorso e la natura della vertenza inducono a non approfondire l’interpretazione del verbale di udienza

31 maggio 1995, in particolare sul significato della locuzione finale: “Si chiede il decreto”.

7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I.

Il ricorso per cassazione 5 febbraio 1998 della Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie è accolto.

Di conseguenza la sentenza 15 gennaio 1998 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è accolta.*

*Di conseguenza __________ è condannata a pagare alla Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie l’importo di fr. 300.–.*

*2. L’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a quest’importo.*

*3. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di questa sede di fr. 20.–, da anticipare come di rito dalla parte istante, vanno poste a carico della convenuta che verserà all’istante fr. 100.– a titolo di ripetibili.*

II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr. 30.–

fr. 80.–

sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente l’importo di fr. 120.– a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria