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16.1998.106 • TRAC TI 16.1998.106 Generato dall'IA

Improperly Filed Appeal Transferred to State Council

Numero d'incarto 16.1998.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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An individual filed an appeal for cassation challenging a decision ordering their repatriation and departure from the Canton of Ticino; however, the Civil Cassation Chamber determined that it lacked jurisdiction to hear the matter, as the decision explicitly indicated that the competent authority was the State Council, and therefore, pursuant to procedural rules governing the transmission of improperly filed matters, the court ordered the appeal to be immediately transferred to the State Council.

Regesto Legislator

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Art. 126 CPC; Improperly Filed Appeal Transferred to State Council: Il “ricorso per cassazione” 31 agosto 1998 di __________ nei confronti della decisione 27 agosto 1998 del __________ è trasmesso, per competenza, al Consiglio di Stato del Canton Ticino, Bellinzona.

Parole chiave

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decisioni incidentali incompetenza per materia rimpatrio motivi di cassazione oggetto della lite trasferimento disciplinare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 126 CPC

This article mandates the transfer of the appeal to the competent authority (Consiglio di Stato) because the court (Camera di cassazione civile) was incompetent.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00106 · Lugano 1 settembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, vicepresidente, Giani e Pellegrini

segretaria: · Petrini, segretario

sedente per giudicare il “ricorso per cassazione” 31 agosto 1998 presentato da

___________ contro

la decisione 27 agosto 1998 del ___________ - ___________, ___________, __________ con la quale viene ordinato il rimpatrio del ricorrente con l’obbligo di abbandonare il territorio del Canton Ticino entro il 13 novembre 1998.

Ritenuto che la Camera di cassazione civile, investita dalla questione dal ricorrente,

non è autorità competente a giudicare in materia mentre lo è, come espressamente

indicato nella stessa decisione impugnata, il Consiglio di Stato;

atteso che, per l’art. 126 CPC, quando un atto è presentato a un’autorità giudiziaria

incompetente, questa lo trasmette subito, d’ufficio, all’autorità competente e ne dà

comunicazione alla parte che lo ha inoltrato pronuncia:

1. Il “ricorso per cassazione” 31 agosto 1998 di __________ nei confronti della decisione 27 agosto 1998 del __________ è trasmesso, per competenza, al Consiglio di Stato del Canton Ticino, Bellinzona.

2. Intimazione a:

___________

Comunicazione al lodevole Consiglio di Stato in Bellinzona con trasmissione dell’atto di ricorso e dei suoi allegati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il Vice-presidente Il segretario