Appeal Dismissed for Improper Representation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that granted the opposing party restitution of CHF 3,500 paid for a cancelled motor vehicle insurance, based on the insured's misrepresentation and the appellant's failure to contest the evidence presented at the initial hearing. The court ruled that the appeal itself was void because the appealing party was represented by an individual who was not an attorney licensed in the canton, which constitutes a mandatory procedural defect regarding representation, leading to the nullification of the procedural act under the relevant procedural code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 CPC, Art. 64 CPC, Art. 97 cifra, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed for Improper Representation: The court ruled that the appeal itself was void because the appealing party was represented by an individual who was not an attorney licensed in the canton, which constitutes a mandatory procedural defect regarding representation, leading to the nullification of the procedural act under the relevant procedural code provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the general procedural basis for judging the appeal (ricorso).
Cited as the basis for rules concerning costs (though no costs were levied in order 2).
Cited as a legal basis concerning costs.
Testo completo
Incarto n. 16.98.00104 · Lugano 17 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 12 agosto 1998 presentato da
___________ (rappr. da ___________) contro
la sentenza 9 luglio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 giugno 1998 da
___________ (patr. dall’avv. ___________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’500.– oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. ___________ dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: checon istanza 12 giugno 1998 la __________, ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere la restituzione dell’importo di fr. 3’500.– versati per conto di quest’ultima sulla base del contratto di assicurazione veicoli a motore, disdetto con effetto retroattivo per reticenza dell’assicurata;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie, rimaste incontestate dalla convenuta che non ha partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che ___________, per il tramite del figlio ___________, è insorta con tempestivo ricorso contro la predetta decisione chiedendone l’annullamento;
che giusta l’art. 97 CPC il giudice deve esaminare d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti a stare in causa (cifra 4);
che quali patrocinatori possono di principio fungere solo gli avvocati abilitati all’esercizio della professione nel nostro Cantone (art. 64 CPC), salvo l’estensione prevista all’art. 64 bis CPC a determinate categorie di persone per determinati tipi di vertenze;
che ___________, figlio della ricorrente (che peraltro non pretende di agire su mandato della madre), non rientra in nessuna delle categorie sopra menzionate;
che l’assenza di un presupposto processuale, quale per l’appunto la legittimazione del rappresentante della parte (art. 97 cifra 4 CPC), comporta la nullità dell’atto procedurale compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
che vista la particolarità della fattispecie si può eccezionalmente, prescindere dal prelievo di tasse e spese;
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 12 agosto 1998 di ___________ è nullo.
2. Non si prelevano spese e tasse.
3. Intimazione a:
_______________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria