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16.1998.102 • TRAC TI 16.1998.102 Generato dall'IA

Appeal Regarding Execution Opposition Based on Compensation, Concordat, and Forged Signature

Numero d'incarto 16.1998.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that partially granted a request to reject an opposition to an execution proceeding based on an outstanding invoice, arguing the debt was extinguished by compensation or invalid because it was omitted from the creditor's own prior concordat proceedings, or that the underlying contract signature was forged. The reviewing court dismissed the appeal because documentation supporting the compensation claim was excluded, and concluded that the concordat proceedings of the creditor do not bind the creditor himself, meaning the debt remained validly enforceable based on the sales contract as a private instrument of debt acknowledgment, provided the debtor failed to immediately justify exceptions to invalidate that recognition of debt.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 299 cpv. 1 LEF, Art. 310 cpv. 1 LEF, Art. 300 LEF; Appeal Regarding Execution Opposition Based on Compensation, Concordat, and Forged Signature: The reviewing court dismissed the appeal because documentation supporting the compensation claim was excluded, and concluded that the concordat proceedings of the creditor do not bind the creditor himself, meaning the debt remained validly enforceable based on the sales contract as a private instrument of debt acknowledgment, provided the debtor failed to immediately justify exceptions to invalidate that recognition of debt.

Parole chiave

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compravendita riconoscimento di debito opposizione decisione esecutiva opposizione al precetto esecutivo azione di rivendicazione nel pignoramento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This provision pertains to the grounds for appeal (cassation) and was invoked/referenced in the decision to dismiss the appeal.

art. 148 CPC

This article governs the imposition of court costs, which are applied in the final orders.

OTLEF

This provision relates to the allocation of costs, which is applied in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00102 · Lugano 9 marzo 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 agosto 1998 presentato da

___________ (patr. dall’avv. ___________) contro

la sentenza 7 agosto 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 marzo 1998 da

___________ (patr. dall’avv. ___________)

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. ___________ dell’UEF di Locarno, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 6 marzo 1998 ___________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da ___________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 3’094.– oltre accessori a saldo di una fattura emessa il 5 dicembre 1994 per la fornitura a quest’ultimo di fodere per cuscini e relativi tessuti (doc. B);

che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto copia del contratto di compravendita sottoscritto dall’escusso il 6 dicembre 1994 (doc. C);

che il convenuto si è opposto alla domanda avversaria eccependo l’inesistenza del debito perché la ditta istante non lo aveva inventariato tra i suoi attivi nell’ambito della procedura concordataria che l’ha interessata e la sua estinzione per compensazione con un credito fatto valere nei confronti dell’istante prima dell’omologazione del concordato; in via subordinata il convenuto ha contestato l’ammontare della pretesa avversaria proponibile limitatamente a fr. 309.40, pari al dividendo concordatario (10%); da ultimo ha eccepito che la firma figurante sulcontratto di compravendita (doc. C) non sarebbe la sua;

che con il querelato giudizio il primo giudice, considerata l’inconsistenza delle censure del convenuto, ha accolto l’istanza ritenendo quale valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione il contratto di compravendita 6 dicembre 1994;

che con il presente tempestivo gravame ___________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale in particolare per aver ammesso il credito dell’istante ancorché estinto o per compensazione o perché omesso nella procedura concordataria;

che con osservazioni (“risposta”) 18 settembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame;

che il verbale di udienza 21 novembre 1995 allegato al ricorso nonché la documentazione allegata alle osservazioni dalla resistente, devono essere estromessi dall’incarto in virtù dell’art. 321

cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

che il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il contratto di compravendita sottoscritto dall’escusso il 6 dicembre 1994 (doc. C), contratto che per costante giurisprudenza costituisce riconoscimento di debito per il prezzo di vendita pattuito (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 71);

che per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito;

che spetta all’escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio, ritenuto che queste non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile, ovvero essere comprovate da riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1998 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151);

che determinante nel caso concreto è il fatto di sapere quale sia la sorte del credito dell’istante che non sembra essere stato inventariato tra i suoi attivi nell’ambito della moratoria concordataria concessa con decreto pretorile

23 settembre 1996 (art. 299 cpv. 1 LEF);

che l’eccezione di estinzione del debito per compensazione sollevata dall’escusso con riferimento al contenuto del verbale 21 novembre 1995 non può essere esaminata in considerazione dell’estromissione di questo verbale dagli atti della causa;

che anche l’ulteriore censura ricorsuale secondo la quale la pretesa dell’istante sarebbe estinta perché non inventariata tra i suoi attivi nell’ambito della procedura concordataria è destituita di fondamento;

che secondo l’art. 310 cpv. 1 LEF il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della pubblicazione della moratoria, indipendentemente dal fatto che questi crediti siano stati inventariati o meno (Hardmeier, in Commentario basilese, 1998, N. 1 e 5 ad art. 310 LEF; Vollmar, in Commentario basilese, 1998, N. 4 ad art. 300 LEF);

che poiché titolare del credito posto in esecuzione non è un terzo bensì il debitore al beneficio della moratoria concordataria, questo disposto non trova applicazione non rientrando nella definizione dei creditori vincolati dal concordato (Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidierten SchKG, 1996, n. 54-59);

che ciò significa che all’istante non possono essere opposti gli effetti del concordato, di modo che la sua pretesa, non contestata dal convenuto, deve essergli integralmente riconosciuta;

che di conseguenza la sentenza dedotta in cassazione, che ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso al PE no. ___________ dell’UEF di Locarno non avendo quest’ultimo comprovato eccezioni atte a invalidare il riconoscimento di debito in quanto tale, non appare errata e tantomeno arbitraria;

che per quanto attiene alla pretesa violazione dell’art. 299 LEF per mancato computo del credito litigioso nell’ambito della procedura concordataria dell’istante, la censura è irrilevante in questa sede ricorsuale trattandosi, se del caso, di violazione da sottoporre alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza (art. 1 e 3 LPR);

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto;

che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.

148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 19 agosto 1998 di ___________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.– già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

____________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria