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16.1998.101 • TRAC TI 16.1998.101 Generato dall'IA

Citation Irregularity Nullifies Enforcement Decision

Numero d'incarto 16.1998.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought the annulment of a lower court decision that rejected their oppositions to debt enforcement proceedings concerning construction contributions, arguing they were denied the right to be heard because the citation for the hearing was not sent via registered mail as required by law, meaning proof of its receipt was absent. The court found that since the citation was not sent in compliance with the relevant procedural code, rendering it potentially unreceived, the right to defense was violated, thus declaring the lower court's judgment null and void and returning the case for a new hearing with proper service.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. e CPC, Art. 4 Cost, Art. 124 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, art. 327 segg. CPC; Citation Irregularity Nullifies Enforcement Decision: The court found that since the citation was not sent in compliance with the relevant procedural code, rendering it potentially unreceived, the right to defense was violated, thus declaring the lower court's judgment null and void and returning the case for a new hearing with proper service.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione procedura di annullamento diritto di essere sentito nullità procedurale eccezione di incostituzionalità opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. e CPC

The court used this provision as the basis for annulling the judgment due to a violation of the right to be heard (Art. 4 Cost.).

art. 142 cpv. 1 lett. b CPC

Cited in the reasoning to support the nullity of the summons, which is the basis for the annulment order in point 1.

art. 327 segg. CPC

Cited generally before the dispositive as the legal framework for the cassation appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.98.00101 · Lugano 9 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 agosto 1998 presentato da

___________ contro

la sentenza 4 agosto 1998 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 luglio 1998 da

___________ (rappr. dal _______)

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte dal convenuto ai PE no. ___________, e ___________dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che con istanza 16 luglio 1998 il ___________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da ___________ ai PE sopra menzionati notificatogli per l’incasso di contributi di costruzione per gli anni 1993, 1994 e 1995;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per tutte le procedure esecutive promosse, ha accolto l’istanza, rimasta incontestata dal convenuto assente al contraddittorio;

che con il presente tempestivo gravame ___________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: il ricorrente lamenta di non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore dev’essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella concreta fattispecie al ricevimento dell'istanza il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 3 agosto 1998 per il contraddittorio;

che poiché la citazione non è stata spedita mediante invio raccomandato come ammesso dal giudice medesimo e contrariamente a quanto impone l’art. 124 cpv. 1 CPC, non si ha la prova che la stessa sia effettivamente giunta a destinazione;

che quindi, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 3 agosto 1998 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata;

che l’incarto deve quindi essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio previa valida riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente il fatto per il primo giudice di aver deciso con un’unica sentenza la domanda di rigetto dell’opposizione presentata con un’unica istanza nei confronti di tre diversi PE, non è censurabile trattandosi di procedure esecutive che oppongo le stesse parti e che si riferiscono a crediti di identica natura;

che al proposito, avendo le diverse procedure esecutive destino indipendente, la domanda di rigetto dell’opposizione dovrebbe essere decisa con singoli e separati dispositivi per ogni PE;

che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente, peraltro non patrocinato, cui la procedura non ha comportato spese di rilievo;

che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. La sentenza 4 agosto 1998 del Giudice di pace del circolo della Navegna è nulla.

Di conseguenza gli atti sono ritornati al giudice di pace perché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3.

Intimazione a:

_____________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria