Execution Arrears Identification of Debtor Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court granted a request to provisionally reject an opposition to an execution proceeding concerning alleged arrears in parking rent, relying on a lease agreement as a valid acknowledgment of debt. The appellate court allowed the appeal for cassation because the lower court manifestly violated substantive law by accepting the lease as a valid acknowledgment of debt when the document was signed by a party different from the debtor against whom execution was sought, thereby failing to establish the required identity between the debtor in the execution document and the debtor in the supporting documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, OTLEF; Execution Arrears Identification of Debtor Dispute: The appellate court allowed the appeal for cassation because the lower court manifestly violated substantive law by accepting the lease as a valid acknowledgment of debt when the document was signed by a party different from the debtor against whom execution was sought, thereby failing to establish the required identity between the debtor in the execution document and the debtor in the supporting documentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the substantive law provision whose manifest violation led to the acceptance of the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the appeal to be accepted due to manifest violation of law.
Cited as the basis allowing the Chamber to rule on the merits of the claim upon receiving the appeal.
Cited in relation to the costs allocated in the dispositive orders (Order II).
Cited in relation to the costs allocated in the dispositive orders (Order II).
Testo completo
Incarto n. 16.97.00099 · Lugano 2 dicembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 settembre 1997 presentato da
__________ contro
la sentenza 26 agosto 1997 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 21 luglio 1997 da
__________ rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 luglio 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 570.- oltre accessori corrispondenti alle pigioni arretrate da marzo a maggio 1997 per la locazione di un parcheggio di proprietà dell’istante in via __________ a __________;
che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di locazione per parcheggio veicoli concluso il 14 luglio 1995 con __________ (doc. A);
che con il querelato giudizio il giudice di pace del Circolo di Vezia, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione prodotto dall’istante, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente attribuito al contratto di locazione prodotto dall’istante la qualifica di valido riconoscimento di debito sebbene ella non lo abbia sottoscritto;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove:
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20);
che nella fattispecie il primo giudice avrebbe dovuto avvedersi del fatto che non vi è identità tra la parte che ha sottoscritto il contratto di locazione prodotto a valere quale riconoscimento di debito, ossia __________, e l’escussa nella procedura esecutiva, ovvero la convenuta nella causa di rigetto (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20);
che quindi non esiste un valido riconoscimento di debito nei confronti di __________;
che il ricorso deve essere accolto poiché sono dati i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC, in particolare la manifesta violazione di una norma di diritto sostanziale (art. 82 LEF);
che in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC il giudizio sull’istanza spetta a questa Camera,
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 9 settembre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 agosto 1997 del Giudice di pace del Circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
*1. L’istanza è respinta.*
*2. La tassa di giustizia e le spese di questa sede, ammontanti*
*come a bolletta a fr. 87.-, da anticipare come di rito*
*dall’istante, rimangono a suo carico.*
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale verserà alla ricorrente un’indennità di fr. 60.- per questa sede.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria