Enforcement Challenge Appeal Nullity for Lack of Specific Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned a petition to definitively reject an opposition to an enforcement procedure initiated to collect a finalized traffic fine of 320 francs, a request granted by the first-instance judge based on the existence of a valid executive title and the absence of valid defenses. The appellate court declared the appeal null and void because the filing failed to meet the statutory requirements for a cassation appeal, specifically lacking precise factual or legal grounds for challenging the prior ruling, instead offering only generic complaints against the first judge's conduct, which made it impossible to review the decision, especially since the debtor had not raised any substantive defenses required against an undisputed executive title, such as proof of payment or prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 81 cpv. 1 Legge, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 148 CPC; Enforcement Challenge Appeal Nullity for Lack of Specific Grounds: The appellate court declared the appeal null and void because the filing failed to meet the statutory requirements for a cassation appeal, specifically lacking precise factual or legal grounds for challenging the prior ruling, instead offering only generic complaints against the first judge's conduct, which made it impossible to review the decision, especially since the debtor had not raised any substantive defenses required against an undisputed executive title, such as proof of payment or prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared null (nullo) based on this provision regarding the deficient content of the appeal.
This provision was cited in relation to the assessment of court costs for the appeal proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00098 · Lugano 2 dicembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 18 settembre 1997 presentato da
__________ contro
la sentenza 2 settembre 1997 del Giudice di pace del Circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 luglio 1997 da
__________ rappr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 luglio 1997 lo __________, per il tramite dell'__________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificagli per l’incasso di fr. 320.- corrispondenti alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 23 agosto 1991 della Sezione della circolazione, passato in giudicato;
che all’udienza di contraddittorio l’escusso, regolarmente rappresentato dal fratello, si è opposto all’istanza dichiarando di voler mantenere l’opposizione al PE;
che con il querelato giudizio il giudice di pace del Circolo di Giubiasco , accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 18 settembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che con osservazioni 27 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 settembre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad esporre delle generiche doglianze sull’operato del giudice di pace;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che in ogni caso per quanto attiene all’assenza dell’istante al contraddittorio, va rilevato che alle parti è riservato il diritto di comparsa all’udienza mentre non viene imposto loro un obbligo in tal senso;
che a titolo abbondanziale va rilevato che di fronte a una domanda di rigetto definitivo dell’opposizione basata su un valido titolo esecutivo -quale il decreto di multa prodotto dall’istanteil convenuto può opporsi alla domanda solo se prova mediante documenti che il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il debito è prescritto (art. 81 cpv.
1 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento: LEF), eccezioni che il convenuto non sostiene neppure di aver proposto;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 18 settembre 1997 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria