Loan Repayment Dispute Over Alleged Service Remuneration
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court decision that ordered the repayment of CHF 5,000, claiming the payment was remuneration for cleaning services rendered by his wife, not a loan as determined by the court. The appellate court upheld the lower court's finding that the transaction constituted a loan, reasoning that documentary evidence, including a payment order explicitly labeling the transfer as a loan and subsequent correspondence confirming a repayment agreement, sufficiently established the loan contract, and the appellant failed to demonstrate that the lower court's evidential assessment—which favored the loan interpretation over his unproven claim of payment for services—was manifestly arbitrary or violated clear legal norms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 312 CO, Art. 90 CPC, Art. 417 lett. e CPC, Art. 157 CPC, Art. 148 CPC; Loan Repayment Dispute Over Alleged Service Remuneration: The appellate court upheld the lower court's finding that the transaction constituted a loan, reasoning that documentary evidence, including a payment order explicitly labeling the transfer as a loan and subsequent correspondence confirming a repayment agreement, sufficiently established the loan contract, and the appellant failed to demonstrate that the lower court's evidential assessment—which favored the loan interpretation over his unproven claim of payment for services—was manifestly arbitrary or violated clear legal norms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the general legal basis for the cassation appeal procedure, which was ultimately rejected.
Applied to order the appellant to bear the costs and reimburse the opposing party's costs due to losing the appeal.
Cited in conjunction with cost rules for determining the applicable fees/costs of the proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00096 · Lugano 15 dicembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 settembre 1997 presentato da
__________ contro
la sentenza 10 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 15 gennaio 1997 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’000.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice salvo per quanto attiene agli interessi di mora che sono stati
ridotti al tasso legale del 5%,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 15 gennaio 1997 la ditta __________, presso la quale __________ ha lavorato nel periodo dal 15 gennaio 1991 al 31 agosto 1994, ha convenuto in giudizio quest’ultimo al fine di ottenere la restituzione dell’importo di fr. 5’000.- oltre interessi del 7,5 % versatogli a titolo di mutuo.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando
la conclusione di un contratto di mutuo, l’importo di fr. 5’000.- essendogli stato versato quale remunerazione del lavoro di pulizia svolto da sua moglie per conto della ditta istante dal 1992.
2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali sono emersi sufficienti elementi a sostegno della tesi dell’istante circa la conclusione di un contratto di mutuo mentre nulla è emerso a favore della diversa tesi del convenuto, ha accolto l’istanza salvo per quanto attiene agli interessi di mora che sono stati ridotti al tasso legale del 5%.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto provata la conclusione di un contratto di mutuo tra le parti.
Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con l’esonero dal pagamento delle tasse e spese di giustizia.
Con osservazioni 2 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
5. Controversa nella concreta fattispecie è la causa giuridica del versamento di fr. 5’000.- effettuato dall’istante a favore del convenuto.
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice secondo la quale si tratterebbe di un mutuo non è arbitraria in quanto suffragata dalle risultanze istruttorie.
Dalle stesse, in particolare dal mandato di pagamento con il quale l’istante ha incaricato il 4 febbraio 1994 la propria banca di effettuare il versamento dell’importo controverso sul conto bancario intestato al convenuto, risulta che il pagamento è avvenuto a titolo di prestito (“Darlehen”:doc A). Anche dai successivi scritti 18 luglio 1995 (doc. C ) e 25 agosto 1995 (doc. E) dell’istante si evince che la somma di fr. 5’000.- è stata prestata al convenuto sulla base di un accordo verbale secondo il quale egli si sarebbe impegnato a restituire la somma con pagamenti rateali mensili di fr. 1’000.- cadauno mentre gli interessi sarebbero stati conteggiati a rimborso avvenuto (doc. E).
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, per il perfezionamento del contratto di mutuo non è necessaria nessuna forma (Schärer, in Comm. di Basilea, 1996, n. 4 ad art.
312 CO).
Alle prove documentali prodotte il convenuto si è limitato a contrapporre la propria personale versione dei fatti secondo la quale si tratterebbe non di un prestito bensì della remunerazione del lavoro di pulizia svolto dalla moglie per conto dell’istante a partire dal 1992. Egli non ha però saputo provare né di aver tempestivamente contestato il contenuto dei documenti menzionati a lui indirizzati, né che il versamento iniziale a suo favore abbia avuto una causa plausibile diversa dal mutuo. Infatti, mentre il teste __________ -capo azienda della __________ nel periodo da luglio 1993 a febbraio 1995- sostiene di non aver mai visto la moglie del convenuto svolgere lavori di pulizia presso l’istante (mansioni delle quali si occupava la di lui moglie), anche l’unico accenno alla presenza della moglie del convenuto presso l’istante fornito dal teste __________ che conferma di aver visto quest’ultima effettuare le pulizie al posto dell’incaricata signora __________ durante alcuni mesi, non giova alla tesi del convenuto poiché il teste medesimo precisa di non poter dire “se la moglie del convenuto fosse stata chiamata dalla ditta o dai signori __________ ” (nuovo capo azienda), ma soprattutto la circostanza non basta per stabilire un rapporto sufficiente fra l’attività della signora __________ così come sommariamente descritta e una sua remunerazione nella proporzione pretesa dal convenuto.
La valutazione delle prove, così come operata dal segretario assessore, non è pertanto censurabile.
A questo proposito non va dimenticato che nell’ambito della valutazione delle prove il giudice gode di ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC) di modo che, confrontato a versioni discordanti in merito a una determinata circostanza, egli è libero di farne propria una piuttosto che l’altra a condizione che questo suo giudizio sia il risultato di un esame accurato ed oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui dispone e non sia contraddetto dalle stesse risultanze istruttorie, ciò che è il caso in concreto.
6. Per quanto attiene alla richiesta tendente all’esonero dal pagamento delle tasse e spese di giustizia basata dal ricorrente sull’art. 417 lett. e CPC, la stessa non si giustifica non trattandosi di una controversia derivante dal contratto di lavoro bensì da un contratto di mutuo che nulla ha a che vedere con l’attività lavorativa svolta dal convenuto presso la ditta istante.
Anche la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ non può essere accolta non tanto in considerazione dell’esito del gravame, ma del fatto che lo stesso appariva -già da un primo esamesprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 22 settembre 1997 di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
fr. 150.-
sono poste a carico del ricorrente con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto, Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria