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16.1997.90 • TRAC TI 16.1997.90 Generato dall'IA

Former Employee v. Employer regarding Sickness Benefits After Contract Termination

Numero d'incarto 16.1997.90
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A former employee sued for unpaid sickness benefits covering a period of absence following his employment, with the lower court awarding benefits only until the established termination date of his contract, May 13, 1996, despite the employee having been absent due to illness from May 7 to May 31, 1996. The court dismissed the appeal seeking benefits for the entire absence, reasoning that sickness indemnity is only due up to the contractual termination date, and applying the relevant collective agreement provision, which mandated a waiting day, correctly limited the payable indemnity to six days rather than the eight claimed by the appellant, thus finding no manifest violation of law or arbitrary assessment of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 417 lett. e CPC; Former Employee v. Employer regarding Sickness Benefits After Contract Termination: The court dismissed the appeal seeking benefits for the entire absence, reasoning that sickness indemnity is only due up to the contractual termination date, and applying the relevant collective agreement provision, which mandated a waiting day, correctly limited the payable indemnity to six days rather than the eight claimed by the appellant, thus finding no manifest violation of law or arbitrary assessment of evidence.

Parole chiave

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cessazione d'impiego contratto collettivo di lavoro congedo di malattia assicurazione dell'indennità di malattia pagamento delle prestazioni periodo di attesa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This article was cited as the basis under which the appeal could be examined, leading to the rejection of the appeal in order 1.

art. 417 lett. e CPC

This procedural rule was cited in conjunction with Art. 327 CPC in the preamble to the operative part of the judgment, implying its relevance to the final decision process, although it is a general citation.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00090 · Lugano 25 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 agosto 1997 presentato da

__________ rappr. dal __________ contro

la sentenza 21 agosto 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 16 giugno 1997 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’252.69 oltre accessori, domanda

accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 813.18 oltre interessi del 5% dal 14

maggio 1996,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. __________ ha iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta __________ in qualità di muratore qualificato dal 5 marzo 1996. Dal 7 al 31 maggio 1996 egli è stato assente dal lavoro causa malattia.

Con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio la sua datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’252.69 corrispondenti alle indennità di malattia di sua spettanza per il periodo dal 7 maggio al 31 maggio 1996.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all’istante per il periodo di malattia ritenuto che il contratto di lavoro aveva già preso fine con il licenziamento in tronco del dipendente notificatogli il 6 maggio1996.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che il contratto di lavoro ha preso fine il 13 maggio 1996 così come risulta dalla sentenza 10 gennaio 1997 del Giudice di pace supplente del Circolo del Ticino regolarmente passata in giudicato, ha riconosciuto all’istante le indennità di malattia unicamente per il periodo dal

7 al 13 maggio 1996, dedotto un giorno di carenza a carico del lavoratore, pari a fr. 813.18 oltre interessi del 5 % dal 14 maggio 1996.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dell’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare i disposti del CNM che regolano il calcolo delle indennità di malattia, calcolo che deve contemplare anche i giorni festivi trattandosi di lavoro remunerato a ore.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte entrambe le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Controverso nella fattispecie è il conteggio delle indennità di malattia di spettanza del dipendente, a sapere se egli abbia diritto all’indennità di malattia giornaliera di fr. 135.53 -importo non controversoper la durata di 6 giorni come concluso dal pretore oppure per 8 giorni come preteso dall’insorgente.

Posto che il periodo di malattia soggetto a retribuzione è iniziato il 7 maggio 1996 e che il contratto di lavoro si è concluso il 13 maggio 1996 -accertamento che risulta in modo vincolante dalla sentenza 10 gennaio 1997 del Giudice di pace supplente del Circolo del Ticino fatta propria dal pretore (cfr. considerando 4 in fine, doc. O)- l’istante può rivendicare unicamente il pagamento dell’indennità di malattia sino alla scadenza del contratto e non oltre. Poichè l’indennità è dovuta a partire dal secondo giorno di inabilità lavorativa (art. 2 cpv. 1 Appendice 10 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera per il 1995-1997), come correttamente concluso dal pretore il lavoratore ha diritto a remunerazione per la durata di 6 giorni e non 8 come erroneamente preteso dal ricorrente.

Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

Alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 29 agosto 1997 di __________ è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria