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16.1997.9 • TRAC TI 16.1997.9 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Warranty Dispute

Numero d'incarto 16.1997.9
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that rejected their claim for reimbursement of vehicle repair costs, which arose after purchasing a car with a limited warranty, where the lower court found that the defects were reported too late and could not be verified due to subsequent modifications made by the buyer. The appellate court declared the appeal null because the filing did not comply with procedural requirements, specifically failing to specify the grounds of fact or law for the cassation, justifying the dismissal without requiring a response from the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Warranty Dispute: The appellate court declared the appeal null because the filing did not comply with procedural requirements, specifically failing to specify the grounds of fact or law for the cassation, justifying the dismissal without requiring a response from the opposing party.

Parole chiave

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garanzia per i difetti della cosa motivi validi vizio di procedura insinuazione del credito motivi di cassazione atto tardivo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the orders, indicating the general procedural basis for the decision regarding the appeal (ricorso).

art. 148 CPC

Cited for the regulation concerning the imposition of costs (tasse e spese) in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00009 · Lugano 28 febbraio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il “ricorso” 31 gennaio 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 23 gennaio 1997 del Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 ottobre 1995 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 437.05, domanda respinta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 10 ottobre 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 437.05, importo corrispondente alla spese sostenute per la riparazione del veicolo Peugeot 205 che il convenuto gli ha venduto concedendogli una garanzia di 5 mesi, rispettivamente di 5000 km;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la tempestività della notifica dei difetti da parte dell’istante, difetti la cui causa deve in ogni caso essere attribuita ad una modifica apportata da quest’ultimo al veicolo (sostituzione del volante originale) e per la quale egli non è quindi tenuto a rispondere;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la tardività della notifica dei difetti da parte dell’istante nonchè l’impossibilità di verificarne l’origine a seguito delle modifiche dallo stesso apportate al veicolo in discussione, ha respinto l’istanza;

che con scritto 31 gennaio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che nella concreta fattispecie lo scritto 31 gennaio 1997 di __________, con il quale si limita a contestare il mancato accoglimento della sua istanza, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia:

1. L’atto ricorsuale 31 gennaio 1997 di __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria