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16.1997.89 • TRAC TI 16.1997.89 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Due to Voluntary Withdrawal After Alimony Payment

Numero d'incarto 16.1997.89
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that partially granted their request to dismiss the opposing party's objection to an enforcement action concerning CHF 3,000 in past-due alimony payments. The appellate court ultimately struck the appeal from the record because the appealing party voluntarily withdrew the appeal upon learning that the opposing party had paid the amount subject to the execution proceedings, leading the court to rule that the procedural withdrawal was justified and to waive the collection of court fees and expenses.

Regesto Legislator

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Art. 351 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC; Appeal Dismissed Due to Voluntary Withdrawal After Alimony Payment: The appellate court ultimately struck the appeal from the record because the appealing party voluntarily withdrew the appeal upon learning that the opposing party had paid the amount subject to the execution proceedings, leading the court to rule that the procedural withdrawal was justified and to waive the collection of court fees and expenses.

Parole chiave

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desistenza ritiro dell'azione di divorzio decisione d'esecuzione censure procedurali liquidazione del regime matrimoniale azione creditoria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC

Used to justify the striking of the appeal proceedings from the record following the withdrawal of the appeal.

art. 148 cpv. 2 CPC

Used to decide that no fees or expenses are to be levied for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00089 · Lugano 20 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 agosto 1997 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ Contro

la sentenza 12 agosto 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° luglio 1997 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 1’000.- oltre interessi,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro la sentenza 12 agosto 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con la quale è stata parzialmente accolta l’istanza da lei presentata nei confronti dell’ex marito __________ tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 3’000.- oltre accessori a titolo di contributi alimentari arretrati;

che la controparte non ha presentato osservazioni al ricorso;

che con scritto 16 ottobre 1997 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo nel frattempo la controparte pagato l’importo posto in esecuzione;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.

351 cpv. 1 CPC);

che per quanto riguarda la sede ricorsuale si giustifica di soprassedere dal prelievo di tasse e spese, compensate eventuali ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC)

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 22 agosto 1997 di __________ è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria