Appeal Dismissed Due to Voluntary Withdrawal After Alimony Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that partially granted their request to dismiss the opposing party's objection to an enforcement action concerning CHF 3,000 in past-due alimony payments. The appellate court ultimately struck the appeal from the record because the appealing party voluntarily withdrew the appeal upon learning that the opposing party had paid the amount subject to the execution proceedings, leading the court to rule that the procedural withdrawal was justified and to waive the collection of court fees and expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC; Appeal Dismissed Due to Voluntary Withdrawal After Alimony Payment: The appellate court ultimately struck the appeal from the record because the appealing party voluntarily withdrew the appeal upon learning that the opposing party had paid the amount subject to the execution proceedings, leading the court to rule that the procedural withdrawal was justified and to waive the collection of court fees and expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the striking of the appeal proceedings from the record following the withdrawal of the appeal.
Used to decide that no fees or expenses are to be levied for the present judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00089 · Lugano 20 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 agosto 1997 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________ Contro
la sentenza 12 agosto 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° luglio 1997 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 1’000.- oltre interessi,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro la sentenza 12 agosto 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con la quale è stata parzialmente accolta l’istanza da lei presentata nei confronti dell’ex marito __________ tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 3’000.- oltre accessori a titolo di contributi alimentari arretrati;
che la controparte non ha presentato osservazioni al ricorso;
che con scritto 16 ottobre 1997 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo nel frattempo la controparte pagato l’importo posto in esecuzione;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
351 cpv. 1 CPC);
che per quanto riguarda la sede ricorsuale si giustifica di soprassedere dal prelievo di tasse e spese, compensate eventuali ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC)
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 22 agosto 1997 di __________ è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria