Lessee's Appeal of Eviction Order Dismissed for Lack of Jurisdiction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lessee, appealing an eviction order initially granted by a lower court and subsequently confirmed by the civil appellate chamber, sought to have the appellate decision revoked by the Civil Cassation Chamber. The Cassation Chamber found that it lacked jurisdiction to review the decision of the appellate civil chamber in an eviction matter, as per the relevant procedural code, and therefore declared the appeal inadmissible, informing the appellant that their recourse lay with the federal court system.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 508 cpv. 2 CPC, Art. 327 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Lessee's Appeal of Eviction Order Dismissed for Lack of Jurisdiction: The Cassation Chamber found that it lacked jurisdiction to review the decision of the appellate civil chamber in an eviction matter, as per the relevant procedural code, and therefore declared the appeal inadmissible, informing the appellant that their recourse lay with the federal court system.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to establish the court's lack of competence to rule on the appeal as filed.
Cited in the reasoning section regarding the procedure for evaluating inadmissible appeals, which supports the final order declaring inadmissibility.
Cited in the reasoning to explain the competence of the lower appellate body regarding eviction matters, which contextualizes the procedural error leading to the final ruling.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00086 · Lugano 18 agosto 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani giudice presidente, Epiney-Colombo e G. Bernasconi, quest’ultimi in sostituzione dei giudici Chiesa e Cocchi, astenuti
segretario: · Petrini
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 agosto 1997 presentato da
__________ contro
la sentenza 6 agosto 1997 della Seconda Camera civile d’appello, nella procedura sommaria per lo sfratto di conduttori, promossa avanti il Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. n. DI.97.00138) da
__________
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con sentenza 28 luglio 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato lo sfratto di __________ dell’appartamento da lui occupato a __________, proprietà di __________;
che contro tale decisione il convenuto ha ricorso a questa Camera con allegato 30 luglio 1997;
che quell’atto è stato presentato come appello e deciso dalla Seconda Camera civile, essendo la stessa l’unica autorità giudiziaria competente a statuire sui ricorsi in materia di sfratto (art. 508 cpv. 2 CPC; Rep 1973, 340);
che ora __________ chiede alla Camera di cassazione civile di “revocare” la decisione della Seconda Camera civile;
che questa Camera non ha nessuna competenza per procedere nel senso indicato (art.
327 CPC):
che, per contro, al ricorrente resta la procedura di ricorso nella sede federale;
che, in virtù dell’art. 313 *bis* - applicabile per il rimando di cui all’art.
331 cpv. 1 CPC - l’atto ricorsuale può essere evaso senza intimazione alla controparte quando si rivela inammissibile o manifestamente infondato:
pronuncia: 1. Il ricorso 11 agosto 1997 di __________ è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione a:
- II Camera Civile, Sede
- Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
Il Giudice presidente Il segretario