Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.1997.84 • TRAC TI 16.1997.84 Generato dall'IA

Professional Services Payment Dispute and Burden of Proof

Numero d'incarto 16.1997.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant sought payment for professional services, including measurements, estimates, and samples related to doors and windows, which the respondent denied commissioning, claiming the work was done voluntarily or that the supplied door frames were non-conforming. The court upheld the lower court's decision to reject the claim because the claimant failed to meet the burden of proof, as required by law, to substantiate their claim, particularly regarding the alleged commission for the samples and the conformity of the admittedly ordered door frames, and further failed to pursue necessary expert evaluation for quantification after the respondent timely rejected the work.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 8 CC, Art. 368 cpv. 1 CO, Art. 187 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 148 CPC; Professional Services Payment Dispute and Burden of Proof: The court upheld the lower court's decision to reject the claim because the claimant failed to meet the burden of proof, as required by law, to substantiate their claim, particularly regarding the alleged commission for the samples and the conformity of the admittedly ordered door frames, and further failed to pursue necessary expert evaluation for quantification after the respondent timely rejected the work.

Parole chiave

Generato dall'IA
onere della prova prova di pagamento condanna al pagamento pecuniario obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni violazione della diligenza professionale onorario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 segg. CPC

The appeal was rejected based on the general provisions governing the cassation appeal procedure.

art. 327 lett. g CPC

The court notes that the appeal failed to demonstrate the ground of arbitrary evaluation of evidence under this article.

art. 148 CPC

This provision governs the allocation of costs following the outcome of the case (loser pays).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.97.00084 · Lugano 27 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 4 agosto 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 16 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 marzo 1995 nei confronti di

__________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’000.- oltre accessori nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 30 marzo 1995 __________, titolare dell’omonima falegnameria a __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’000.- a saldo delle proprie prestazioni professionali per misurazioni, preventivi e campioni allestiti per conto di quest’ultimo (doc. D) che lo aveva contattato per la realizzazione di porte e finestre in due case di sua proprietà a __________. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver commissionato gli interventi oggetto della fatturazione controversa, interventi che l’istante avrebbe eseguito di sua iniziativa e a titolo gratuito.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova che il convenuto abbia effettivamente conferito all’istante l’incarico di effettuare i lavori controversi, ha respinto l’istanza.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento da parte del primo giudice delle sue pretese. Chiede inoltre di essere sentito da questa Camera.

Con osservazioni 2 settembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone innanzi tutto la nullità.

4. Nella concreta fattispecie il ricorso presentato da __________, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda (art. 329 cpv. 2 CPC), è sprovvisto di fondamento.

Di fronte alle tempestive e puntuali doglianze del convenuto, che ha contestato di aver conferito all’istante l’incarico di allestire dei campioni così come ha eccepito la corretta esecuzione degli stipiti effettivamente commissionati all’istante ma non conformi alle pattuizioni (doc. 2, E e 4), incombeva a quest’ultimo dimostrare il benfondato delle proprie pretese.

L’art.

8 CC pone infatti a carico della parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza di questa prova obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.

8 CC; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 166).

In concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, l’istante non ha sostanziato la propria pretesa, in particolare non ha provato di aver effettivamente ricevuto dal convenuto l’incarico di allestire un campione di finestra in mogano a dimensioni reali, e tantomeno ha provato che gli stipiti forniti al convenuto fossero conformi a quanto da questi ordinato. A proposito di questa opera, unico intervento che il convenuto ammette di aver effettivamente commissionato all’istante, vi è da rilevare che alla tempestiva ricusa dell’opera (art. 368 cpv. 1 CO) da parte del committente (doc. 2), non vi è stata reazione alcuna da parte dell’istante che non ha contestato la pretesa inutilità degli stipiti forniti e neppure ha tentato di quantificare il valore del lavoro svolto per conto del convenuto.

Nulla giova all’istante, che come visto ha fallito nell’onere della prova che gli spettava, il fatto che il convenuto gli abbia offerto, prima dell’avvio della presente procedura giudiziaria, l’importo di fr. 1’000.-: come riconosciuto dall’istante medesimo (cfr. suo verbale di interrogatorio formale) trattasi infatti di una proposta transattiva che non comporta riconoscimento alcuno della pretesa fatta valere in giudizio.

Per quanto attiene alla rinuncia del convenuto all’allestimento della perizia giudiziaria, va rilevato che all’udienza indetta per la discussione dell’istanza il convenuto si era riservato questa prova “salvo rinuncia”, rinuncia che di fatto si è concretizzata con il mancato inoltro -nel termine di

30 giorni assegnato con ordinanza 26 settembre 1995- delle domande peritali. Alla rinuncia del convenuto, l’istante ha tacitamente aderito (art. 187 CPC), tant’è che in occasione del dibattimento finale egli ha accettato le risultanze istruttorie senza nulla eccepire.

Va comunque ribadito che l’onere della prova circa il valore del lavoro ordinato e fornito incombeva all’istante e non alla controparte. L’istante, che ha preferito non affidare ad un giurista la tutela dei propri interessi, deve quindi imputare anche a sé stesso l’esito della presente vertenza, in particolare per non aver saputo far capo in modo adeguato alla perizia giudiziaria -sola prova atta a quantificare il valore degli stipiti ordinati e fornitialla quale egli ha di fatto rinunciato omettendo di inoltrare nel termine impartito dal pretore le proprie domande peritali.

Comunque, anche dall’interrogatorio formale dell’istante nulla è emerso a comprova del conferimento dell’incarico di allestire campioni di finestre, così come sostenuto anche in questa sede dal ricorrente.

5. Da ultimo, per quanto attiene alla richiesta del ricorrente di essere sentito in questa sede, va rilevato che la stessa è del tutto estranea alla procedura di cassazione nell’ambito della quale le parti possono esprimersi unicamente in forma scritta.

6. Il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno quello dell’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice (art. 327 lett. g CPC), deve così essere respinto.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 4 agosto 1997 di __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.-

b) spese fr. 50.-

fr. 200.-

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria